CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22185/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6755/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n.1130/2022 depositata i l 27 settembre 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: con sentenza del 10 ottobre 2018 il Giudice di pace di Novara di Sicilia, accogliendo la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a pagare agli attori suddetti la somma di euro 1.131,27, oltre interessi fino al saldo, nonché la somma di euro 200, oltre a interessi fino al saldo, per risarcimento di danno; [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con sentenza del 27 settembre 2022, lo accoglieva, rigettando ogni domanda degli appellati; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, sulla base di due motivi, da cui [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso e ha depositato pure memoria. Ritenuto che: 1. il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e mancata applicazione degli articoli 2697 c.c., 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; denuncia altresì, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., motivazione omessa e comunque insufficiente sul fatto decisivo, travisamento probatorio e omesso esame di fatto discusso e decisivo; 1.1 gli attuali ricorrenti nella citazione di primo grado avrebbero chiesto capitale e interessi in forza di un loro buono postale fruttifero; controparte si è difesa sostenendo di avere versato quanto dovuto secondo la specificazione riportata sul retro del buono, sostenendo altresì che “la differenza tra quanto indicato nel Buono e quanto versato” ai Sofia derivava dalla “applicazione della ritenuta del 12,50% sulle somme dovute a titolo di interessi”; qui sarebbe l’“errore commesso dal Tribunale”, e basterebbe “leggere il retro del buono per verificare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare alla scadenza del 20° anno la somma di £ 3.281.880 … più £ 65.637 per ogni bimestre successivo fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione ”; si argomenta quindi su quanto aveva versato [OSCURATO:PERSONA] operando un’erronea quantificazione e applicando la ritenuta fiscale anche sul capitale e non solo sugli interessi; invocando anche la giurisprudenza per cui sussisterebbe una netta diversità fra “distinzione tra il riesame del fatto … e il travisamento probatorio” (Cass. 31726/2021), i ricorrenti sostengono che il Tribunale “ha ritenuto vera una circostanza … smentita … dal buono … e dalla ricevuta”, i quali giungerebbero a smentire che [OSCURATO:PERSONA] “abbia versato la somma dovuta in applicazione della normativa vigente ed in applicazione di quanto riportato sul retro del buono”; così il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 116 c.p.c. per avere valutato in modo erroneo le prove documentali prodotte da ambo le parti in primo grado e la citata giurisprudenza; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare “un fatto storico oggettivo”, risultante dai documenti e ammesso da controparte, cioè che [OSCURATO:PERSONA] “non ha versato le somme dovute sulla scorta di quanto riportato sul retro del buono e previsto dalla Legge … sia che si ritenga di applicare la ritenuta fiscale, sia … che si ritenga di non applicarla”; t ale fatto sarebbe stato “oggetto di discussione tra le parti sin dal primo momento”, proprio per esso avendo i Sofia avviato la causa; pertanto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe “versato una somma inferiore a quella dovuta”, onde la sentenza d’appello andrebbe cassata ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.; il Tribunale avrebbe “dato per scontato” che [OSCURATO:PERSONA] avesse corrisposto il dovuto secondo “quanto riportato sul buono indicato dalla Legge”, mentre i documenti prodotti “provavano esattamente il contrario”; così il giudice d’appello avrebbe pure violato l’articolo 2697 c.c. avendo “ritenuto provate circostanze la cui sussistenza era esclusa dai documenti allegati dalle parti”, e violato altresì l’articolo 115 c.p.c. avendo “ritenuto contestate circostanze che invece controparte aveva ammesso esplicitamente e per iscritto”; il Tribunale non avrebbe neppure “motivato in alcun modo” la sua decisione, violando “esplicitamente” l’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e non spiegando perché non avrebbe tenuto in conto “che controparte aveva esplicitamente ammesso di avere versato una somma inferiore”; e “in ogni caso” avrebbe violato l’articolo 2697 c.c. perché “i ricorrenti avevano depositato il buono e tutti gli altri documenti probanti le somme che la resistente avrebbe dovuto versare”, oltre a violare o comunque non applicare l’articolo 116 c.p.c.; in conclusione, i ricorrenti sostengono che il giudice d’appello avrebbe “omesso di utilizzare per la decisione i dati oggettivi come risultanti dal processo, interpretando erroneamente la natura e la portata degli elementi acquisiti nel procedimento”, ragion per cui avrebbe “commesso evidenti violazioni di Legge”; 1.2 q uesto motivo prima facie potrebbe apparire - come effettivamente sembra alla controricorrente – eterogeneo; in realtà, però, si fonda tutto sulla base di una pura sostanza fattuale, che i ricorrenti tentano di schermare con riferimenti, comunque apodittici e meramente assertivi, a una congerie di profili di diritto; l’unica parte del motivo che non è pertanto inammissibile è quella in cui viene prospettato un difetto di motivazione, il quale però non sussiste, in quanto la motivazione ha palesemente raggiunto lo standardcostituzionale; ne consegue che il motivo merita rigetto; 2. il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e mancata applicazione degli articoli 112, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; 2.1 ad avviso dei ricorrenti, il giudice d’appello ha compiuto un excursus sulla irrilevante questione che i BTP non sono titoli esecutivi, per poi incorrere in una “evidente violazione di legge” laddove interpreta “il comportamento processuale dei Sofia” come comportamento di mancata contestazione, mentre i Sofia avrebbero “sempre e solo sostenuto che non erano state versate tutte le somme dovute in applicazione della legge e di quanto riportato sul retro del buono”; e non sarebbe stato “loro compito calcolare la ritenuta fiscale”, obbligo invece della resistente; i conteggi prodotti da [OSCURATO:PERSONA], poi, sarebbero “ ictu oculi errati” e comunque sarebbe stato necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio; gli attuali ricorrenti saprebbero soltanto che controparte non avrebbe “versato le somme dovute, circostanza attestata anche dal conteggio allegato al n. 6”; e vi sarebbe “una differenza oggettiva tra la somma richiesta e quella liquidata”; invece il giudice d’appello avrebbe “dedotto fonte di prova in favore della resistente da un comportamento corretto” degli attuali ricorrenti, che si sarebbero limitati a “dichiarare che quanto versato non coincideva con quanto riportato sul buono”; e “questo a prescindere dal calcolo della ritenuta fiscale che appare errato e complesso da effettuare”; gli attuali ricorrenti “non dovevano contestare i conteggi con atto esplicito sia perché la resistente non li ha mai comunicati prima, ma si è limitata a produrli in giudizio, sia perché tali conteggi contrastavano prima facie con quanto previsto dal buono”; e nell’atto d’appello [OSCURATO:PERSONA] “non riporta i conteggi allegati in primo grado, proprio perché errati”; inoltre, non corrisponderebbe al vero l’asserto che i ricorrenti abbiano chiesto le somme senza ritenuta, avendo essi sempre chiesto “il versamento delle somme dovute sulla scorta di quanto previsto dal buono, con o senza ritenuta erariale”; 2.2 i l motivo veicola ictu oculi elementi del tutto fattuali e comunque generici, per cui non può non incorrere nella evidente inammissibilità; 3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese per la discrasia degli esiti dei gradi di merito; seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore imp