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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 07936/2023

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Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ed elett. dom. presso lo studio in Palermo,via P.pe di Belmonte n.90 , come da procura in atto allegato in calce -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore p.t. -intimato– R.G.N.

Ud. 30.1.2023 Pagina2di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro percassazione de l decreto Trib.

Siracusa 20.4.2016, in R.F. 56/13, sub 2, 278/16Rep.; uditala relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [ BANCA ] impugna il decreto Trib.

Siracusa 20.4.2016,in R.F. 56/13, sub 2, 278/16 Rep. che ne ha rigettato l’ opposizione allostato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente all’insinuazione del duplicecredito di 2.051.360,41 in chirografo e 7.839.576,10 in privilegio , del tuttoescluso già dal giudice delegato ;

2. il tribunale ha premesso che nella domanda la banca si profess a va cessionaria, per effetto di scissione del 21.11.2022 e così da [OSCURATO:PERSONA] e e Svil up po s.p.a. , de ll’intero compendio relativo all’attività bancaria dedicata alle opere pubbliche, in particolare i crediti per finanziamentia [OSCURATO:SOCIETA]. quali in rogiti notarili 27.5.2010 ( Alippi, in Lugano) e15.1.2010 (G.

Conso, in Milano) ;

3. il tribunale ha così ritenuto non provata la titolarità del credito , in quanto: a) anche a voler ammettere il riscontro dei finanziamenti, documentatisu supporto cartaceo solo all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], men t re prima l’opponentesi era limitata a chiedere in telematico il 2.2.2015 l’acquisizione delfascicolo dell’ insinuazione, manc ava la p roduzione dell’atto di scissione; b) la conseguente non ottemperanza all’onere di provare la titolarità del diritto potevaessere rilevata d’ufficio dal giudice , a prescindere da contestazion e o costituzionedella controparte; c) nessuna portata di non contestazione poteva essereascritta al mancato rilievo di tale carenza da parte del curatore nella precedentefase sommaria; d) l’eccepito difetto di prova del credito, in quella sede, in difetto degli estratti conto (per quanto improprio circa i finanziamenti), non era incompatibile con la negazione della titolarità del creditoe ‘la difesa svolta dai Curatori davanti al Giudice delegato’; Pagina3di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro

4. la banca ha avversato il decreto con unico complesso motivo di ricorso, illustratoda ulteriore memoria; il fallimento non ha depositato difese. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche:

1. con il motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.360 co.1 n.5c.p.c., e dunque la omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione , avendoil tribunale da un lato introdotto una questione – il difetto di titolarità delcredito della banca - mai sollevata in sede di verifica dei crediti ed anzi su circostanze prima ammesse e, dall’altro, omesso di disporre un’integrazione documentale,avendo l’opponente assunto una difesa a solo contrasto di altre motivazionidi rigetto ;

2. il ricorso è inammissibile per plurime concorrenti ragioni ; va in primo luogo osservato che la banca non deduce una diversa e più completa produzione del titolo giuridico idoneo , per documentalità rappresentativa e tempestività di introduzione nel processo avanti al giudice di merito, a sorreggere la pretesa in sinuata, ratio decidendi che non appare censurata; néil ricorso riproduce o trascrive più compi u tamente e per passi essenziali l’attodi scissione ritenuto necessario dal tribunale per fondare la titolarità del credito,negata proprio per difetto assoluto di assolvimento dell’onere della prova;

3. i n oltre , occorre ricordare che la nuova formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c .p.c. , come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnat o un decreto del 20 aprile 2016 ), ha avuto l’effetto di limitarela rilevanza del vizio di motivazione (qui unicament e dedotto) , quale oggettodel sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte inviolazione di legge ; e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicaleda comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c .p.c. , n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanzadella motivazione”, ipotesi configurabile allorché essa manchi del tutto- nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del pro cesso segue l’enunciazione della decisione senza alcuna Pagina4di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro argomentazione- ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum(cfr. Cass. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del2017);

4. così non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata(Cass. 21257/2014), censure che invece, anche nominativamente , sonoappartenute al ricorso odierno;

5. va altresì osservato che, alla stregua dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nel testo novellato precedentemente richiamato, oggetto del vizio in quella sede disciplinato è, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti»; costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione”o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c .c. , cioè un “fatto” costitutivo,modificativo imped itivo o estintivo, o anche un fatto secondario, valea dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fattoprincipale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass.n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovverouna precisa circostanza da intendersi in senso storico - naturalistico (cfr. Cass.n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termi ni di diritto(cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) ;

6. non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, co . 1, n. 5, c .p.c. : i) le argomentazioni o deduzionidifensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass.n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quantotali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 Pagina5di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vari o insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le domande o le eccezioniformulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituisconoi fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame ;

7. i l “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia, ed essere stato “oggetto di discussione tra le parti” ; devetrattarsi, quindi, necessariamente di un f atto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti ; è utile rammentare, infine ed ancora , che Cass.,SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che « la parte ricorrente dovrà indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, p rimo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza)o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza,il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggettodi discussione tra le parti » ;

8. nella vicenda, la banca promuove la valorizzazione critica in realtà, sottol’egida – si ripete, unica - del vizio di motivazione, di un’ interpretazione assuntadal tribu n ale circa l’insufficiente produzione documentale a sostegno della titolarità del credito ; le rationes decidendi alla base della pronuncia d i rigetto dell’opposizione sono invero imperniate, rispettivamente, sulla mancata p rova della qualità di cessionaria con atto di scissione del credito fattovalere e sulla portata che l’avviso negativo sulla domanda assunto dal curatore nella fase sommaria avrebbe comunque conservato, nonostante la mancatacostituzione in giudizio, anch e al fine di un più ampio contrasto sul rilevato profilo soggettivo della ti t olarità del credito, giudicato ‘complementare’ad una reiezione di merito in senso stretto; nessuna di tali rationes - a prescindere, ovviamente, dalla loro astratta condivisibili tà - appare così adeguatamente censurata, nemmeno avendo il ricorrente designato in puntuale contestazione le norme di legge mal applicate, ricostruendo per ciascuna violazione – com’era su o dovere - un’alternativa opzioneermeneutica ( C ass. s.u. 23745 del 2020); Pagina6di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro il ricorso è pertanto inammissibile ; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ed elett. dom. presso lo studio in Palermo,via P.pe di Belmonte n.90 , come da procura in atto allegato in calce -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore p.t. -intimato– R.G.N. Ud. 30.1.2023 Pagina2di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro percassazione de l decreto Trib. Siracusa 20.4.2016, in R.F. 56/13, sub 2, 278/16Rep.; uditala relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [ BANCA ] impugna il decreto Trib. Siracusa 20.4.2016,in R.F. 56/13, sub 2, 278/16 Rep. che ne ha rigettato l’ opposizione allostato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente all’insinuazione del duplicecredito di 2.051.360,41 in chirografo e 7.839.576,10 in privilegio , del tuttoescluso già dal giudice delegato ; 2. il tribunale ha premesso che nella domanda la banca si profess a va cessionaria, per effetto di scissione del 21.11.2022 e così da [OSCURATO:PERSONA] e e Svil up po s.p.a. , de ll’intero compendio relativo all’attività bancaria dedicata alle opere pubbliche, in particolare i crediti per finanziamentia [OSCURATO:SOCIETA]. quali in rogiti notarili 27.5.2010 ( Alippi, in Lugano) e15.1.2010 (G. Conso, in Milano) ; 3. il tribunale ha così ritenuto non provata la titolarità del credito , in quanto: a) anche a voler ammettere il riscontro dei finanziamenti, documentatisu supporto cartaceo solo all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], men t re prima l’opponentesi era limitata a chiedere in telematico il 2.2.2015 l’acquisizione delfascicolo dell’ insinuazione, manc ava la p roduzione dell’atto di scissione; b) la conseguente non ottemperanza all’onere di provare la titolarità del diritto potevaessere rilevata d’ufficio dal giudice , a prescindere da contestazion e o costituzionedella controparte; c) nessuna portata di non contestazione poteva essereascritta al mancato rilievo di tale carenza da parte del curatore nella precedentefase sommaria; d) l’eccepito difetto di prova del credito, in quella sede, in difetto degli estratti conto (per quanto improprio circa i finanziamenti), non era incompatibile con la negazione della titolarità del creditoe ‘la difesa svolta dai Curatori davanti al Giudice delegato’; Pagina3di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro 4. la banca ha avversato il decreto con unico complesso motivo di ricorso, illustratoda ulteriore memoria; il fallimento non ha depositato difese. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.360 co.1 n.5c.p.c., e dunque la omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione , avendoil tribunale da un lato introdotto una questione – il difetto di titolarità delcredito della banca - mai sollevata in sede di verifica dei crediti ed anzi su circostanze prima ammesse e, dall’altro, omesso di disporre un’integrazione documentale,avendo l’opponente assunto una difesa a solo contrasto di altre motivazionidi rigetto ; 2. il ricorso è inammissibile per plurime concorrenti ragioni ; va in primo luogo osservato che la banca non deduce una diversa e più completa produzione del titolo giuridico idoneo , per documentalità rappresentativa e tempestività di introduzione nel processo avanti al giudice di merito, a sorreggere la pretesa in sinuata, ratio decidendi che non appare censurata; néil ricorso riproduce o trascrive più compi u tamente e per passi essenziali l’attodi scissione ritenuto necessario dal tribunale per fondare la titolarità del credito,negata proprio per difetto assoluto di assolvimento dell’onere della prova; 3. i n oltre , occorre ricordare che la nuova formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, c .p.c. , come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnat o un decreto del 20 aprile 2016 ), ha avuto l’effetto di limitarela rilevanza del vizio di motivazione (qui unicament e dedotto) , quale oggettodel sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte inviolazione di legge ; e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicaleda comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c .p.c. , n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanzadella motivazione”, ipotesi configurabile allorché essa manchi del tutto- nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del pro cesso segue l’enunciazione della decisione senza alcuna Pagina4di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro argomentazione- ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum(cfr. Cass. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del2017); 4. così non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata(Cass. 21257/2014), censure che invece, anche nominativamente , sonoappartenute al ricorso odierno; 5. va altresì osservato che, alla stregua dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nel testo novellato precedentemente richiamato, oggetto del vizio in quella sede disciplinato è, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti»; costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione”o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c .c. , cioè un “fatto” costitutivo,modificativo imped itivo o estintivo, o anche un fatto secondario, valea dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fattoprincipale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass.n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovverouna precisa circostanza da intendersi in senso storico - naturalistico (cfr. Cass.n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termi ni di diritto(cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) ; 6. non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, co . 1, n. 5, c .p.c. : i) le argomentazioni o deduzionidifensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass.n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quantotali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 Pagina5di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vari o insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le domande o le eccezioniformulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituisconoi fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame ; 7. i l “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia, ed essere stato “oggetto di discussione tra le parti” ; devetrattarsi, quindi, necessariamente di un f atto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti ; è utile rammentare, infine ed ancora , che Cass.,SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che « la parte ricorrente dovrà indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, p rimo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza)o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza,il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggettodi discussione tra le parti » ; 8. nella vicenda, la banca promuove la valorizzazione critica in realtà, sottol’egida – si ripete, unica - del vizio di motivazione, di un’ interpretazione assuntadal tribu n ale circa l’insufficiente produzione documentale a sostegno della titolarità del credito ; le rationes decidendi alla base della pronuncia d i rigetto dell’opposizione sono invero imperniate, rispettivamente, sulla mancata p rova della qualità di cessionaria con atto di scissione del credito fattovalere e sulla portata che l’avviso negativo sulla domanda assunto dal curatore nella fase sommaria avrebbe comunque conservato, nonostante la mancatacostituzione in giudizio, anch e al fine di un più ampio contrasto sul rilevato profilo soggettivo della ti t olarità del credito, giudicato ‘complementare’ad una reiezione di merito in senso stretto; nessuna di tali rationes - a prescindere, ovviamente, dalla loro astratta condivisibili tà - appare così adeguatamente censurata, nemmeno avendo il ricorrente designato in puntuale contestazione le norme di legge mal applicate, ricostruendo per ciascuna violazione – com’era su o dovere - un’alternativa opzioneermeneutica ( C ass. s.u. 23745 del 2020); Pagina6di 6 - RGN 13160 /201 6 estensore cons. m.ferro il ricorso è pertanto inammissibile ; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della
Decreto Cassazione n. 07936/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris