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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34137/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello.

Osservato in particolare, quanto al primo motivo - relativo alla configurabilità del reato di cui all'articolo 337 cod. pen. per inidoneità della condotta consistita in una mera resistenza passiva - che la Corte di appello ha puntualmente sottolineato che l'imputato, a seguito del controllo degli operanti e ai fine di sottrarsi allo stesso, dapprima strattonava uno dei predetti, facendolo rovinare a terra, cosi cagionandogli lesioni, e successivamente ingaggiava una vera e propria colluttazione con altri due operanti i quali riportavano, anch'essi, lesioni personali,.

Rilevato, quanto alla prima censura del secondo motivo relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Osservato, quanto alla seconda censura del secondo motivo, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, facendo riferimento ai precedenti specifici di Sillah.

Rilevato, infine, quanto alla terza censura, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena e correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

L'onere motivazionale è stato, pertanto, implicitamente assolto, stante l'impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello. Osservato in particolare, quanto al primo motivo - relativo alla configurabilità del reato di cui all'articolo 337 cod. pen. per inidoneità della condotta consistita in una mera resistenza passiva - che la Corte di appello ha puntualmente sottolineato che l'imputato, a seguito del controllo degli operanti e ai fine di sottrarsi allo stesso, dapprima strattonava uno dei predetti, facendolo rovinare a terra, cosi cagionandogli lesioni, e successivamente ingaggiava una vera e propria colluttazione con altri due operanti i quali riportavano, anch'essi, lesioni personali,. Rilevato, quanto alla prima censura del secondo motivo relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Osservato, quanto alla seconda censura del secondo motivo, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, facendo riferimento ai precedenti specifici di Sillah. Rilevato, infine, quanto alla terza censura, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena e correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L'onere motivazionale è stato, pertanto, implicitamente assolto, stante l'impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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