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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 46256/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Trieste, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congrua mente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato come le minacce fossero idonee allo scopo di ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali, essendo irrilevante se gli agenti abbiano o meno risentito dell'intimidazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore D Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Trieste, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congrua mente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato come le minacce fossero idonee allo scopo di ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali, essendo irrilevante se gli agenti abbiano o meno risentito dell'intimidazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore D Presi
Sentenza Cassazione n. 46256/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris