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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 18888/2026

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ratore generale GaspareSturzo, che si è riportato alla memoria già depositata e ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi i difensori, Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi diricorso chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Potenza, giudicando in sede di rinvio a seguitodi annullamento disposto con sentenza di questa Corte n. 2216/2026, ha rigettato l’istanza diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento genetico del giudicedelle indagini preliminari del Tribunale di Potenza che aveva applicato nei confronti del Lisenola misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui ai capi 1, 21, 25 della rubricaprovvisoria (artt. 416, 61-bis; 648-bis, 512-bis cod. pen.).2.

Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGaetano [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sunteggiati nei limiti previsti dall’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 125, 546, lett. e), 627, comma 3, 291 comma 1-quater, 178comma 1 lett. c), 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.2.2.

Nullità dell’ordinanza per omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo ai sensidegli artt. 627 e 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.Secondo i difensori l’ordinanza impugnata ha immotivatamente disapplicato il principio didiritto enunziato da Sezioni Unite “V.M.” (ud. 15/1/2026) con riguardo all’affermata irrilevanzadella connessione ex art. 12 o del collegamento probatorio ex art. 371, comma 2 lett. b), cod.proc. pen. al fine di derogare alla regola dell’interrogatorio preventivo disciplinato dall’art. 291comma 1-quater cod. proc. pen. laddove ha richiamato il vincolo di connessione esistente tra ireati contestati all’indagato e quelli ascritti al [OSCURATO:PERSONA], trascurando la necessità di scindere atal fine le posizioni processuali.

L’ordinanza impugnata ha, inoltre, ritenuto di porre a fondamentodell’esistenza di un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio la documentazioneprodotta dal pubblico ministero all’udienza di discussione del 3/2/2026 senza tener conto che lavalutazione in ordine a detta esigenza cautelare doveva essere ricondotta al momentodell’adozione della misura genetica senza possibilità di sanatoria sulla base di documentazionetardivamente prodotta e, sebbene già nella disponibilità del pubblico ministero, non fatta oggettodi rituale ostensione.In ogni caso, il Tribunale ha omesso di individuare le fonti di prova esposte ad un eventualeinquinamento e i comportamenti e le iniziative dell’indagato suscettibili di fondare il ritenutorischio di manipolazione delle prove, limitandosi a segnalare condotte anomale o sospette senzaspiegarne la ricaduta sul piano dell’accertamento dei reati, ovvero richiamando in terminiipotetici e congetturali la possibilità di influenzare potenziali testi, non identificati, così palesandol’insussistenza della concretezza ed attualità dell’affermato pericolo di inquinamento probatorio.Al riguardo, i giudici della cautela hanno incongruamente valorizzato le illazioni, prive diconferma, desumibili dalla produzione del pubblico ministero in data 3/2/2026 che non spieganoalcuna efficacia ai fini della dimostrazione dell’esigenza di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen.2.3.

Violazione degli artt. 546 lett. e), 125, 267 e segg., 63, comma 2, 64 comma 3-bis,350, 191, 178, 350, commi 2, 6, 7, 363 cod. proc. pen. e connesso vizio della motivazione.L’ordinanza impugnata, secondo i difensori, ha illegittimamente valorizzato ai fini della gravitàindiziaria la conversazione captata tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e l’App. [OSCURATO:PERSONA],disattendendo l’eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa ai sensi degli artt. 63, 64 e 191cod. proc. pen.

I giudici della cautela, trascurando le circostanze che hanno determinato lacaptazione, hanno ricondotto la stessa nell’ambito delle intercettazioni ambientali sebbene nedifettino le caratteristiche in quanto il soggetto captante non è terzo estraneo al colloquio giacchèproprio l’app. [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto il dispositivo di registrazione nella propriaautovettura.Inoltre, nel senso della radicale inutilizzabilità della conversazione, depone anche lacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era indagato nell’ambito del procedimento di cui riferiva, con laconseguenza che doveva essere destinatario degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.che sono posti a presidio non solo delle garanzie del dichiarante ma della stessa legalità dell’atto.Nella specie, secondo i difensori, l’intercettazione dissimula e maschera la natura sostanziale diun interrogatorio di cui si è inteso eludere le garanzie con la conseguenza che dovevano trovareapplicazione i principi declinati da Sezioni Unite “Torcasio” circa l’inutilizzabilità delle registrazionidi colloqui effettuate in violazione dei divieti di legge.

In difetto dei presupposti di necessità edurgenza, l’intercettazione ambientale doveva essere previamente autorizzata dal Gip, anche inpresenza di un conversante consapevole, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, né ilrecupero anche solo parziale dell’atto è legittimato dalla addotta esistenza di riscontri al narratodel [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’incendio divampato nei locali della società S.G. del [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Violazione degli artt. 546 lett. e), 192 cod. proc. pen. 157, 512-bis cod. pen. e correlatovizio della motivazione.I difensori deducono che l’ordinanza impugnata ha disatteso l’eccezione di prescrizione inrelazione alle condotte di intestazione fittizia di cui al capo 25 sulla base di erronei argomentigiuridici.

Infatti, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]., anche a voler ritenere che la gestione di fatto dellacompagine da parte dell’indagato sia intervenuta in epoca successiva al 2012, sarebbe comunquematurato il termine di prescrizione.

L’ordinanza di riesame annullata indicava nell’anno 2015 ilmomento dell’assunzione da parte del ricorrente del ruolo di dominus della soc. [OSCURATO:SOCIETA] e nellostesso arco temporale deve collocarsi il controllo delle altre aziende della galassia imprenditorialericonducibile al [OSCURATO:PERSONA], che svolgevano funzione servente rispetto al perseguimento degli obiettivistrategici del ricorrente.

I giudici del riesame non hanno, altresì, considerato che le operazionidi riciclaggio sono oggetto di contestazione chiusa, con termine ultimo fissato a marzo 2021, conconseguente impossibilità di configurare il dolo di agevolazione nel contesto delle intestazionifittizie consumate in epoca successiva a detta data.

Pertanto, con riguardo alle condotte oggettodel capo 24 deve escludersi qualsiasi legame funzionale tra le operazioni societarie richiamate eil delitto di riciclaggio, né può ipotizzarsi un dolo elusivo delle misure di prevenzione estraneoalla contestazione del pubblico ministero.2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 lett. e) 125, 192,292 lett. d) cod. proc. pen., 416, commi 1, 2, 648-bis cod. pen.I difensori contestano l’affermazione del collegio cautelare secondo cui il Gip non avrebbeescluso la gravità indiziaria in ordine alle ipotesi diverse da quelle ritenute ai capi 1, 22, 23, 25dell’incolpazione provvisoria, pur avendo arrestato la sua valutazione all’insussistenza delleesigenze cautelari per decorso del tempo, senza effettuare alcun positivo accertamento ai sensidell’art. 273 cod. proc. pen.

Pertanto, le condotte in questione non possono essere poste asostegno della gravità indiziaria in relazione all’addebito associativo e l’ordinanza impugnata hareso una motivazione illogica laddove per rispondere alle censure difensive ha ipotizzato unafutura estensione dell’addebito ai Cartagena e al Saracino, insuscettibile di sanare la mancataoriginaria ricomprensione nel perimetro associativo dei pretesi beneficiari delle attivitàriciclatorie.Quanto alla riconduzione all’accordo programmatico dell’associazione delle frodi all’Ivaconsumate in Svezia, i difensori sostengono il difetto di qualsiasi verifica in ordine all’ipotizzatomeccanismo truffaldino e la mancata contestazione della fattispecie associativa ai soggetti esteriasseritamente coinvolti.In conclusione, i difensori sostengono che il Tribunale non ha fornito adeguata risposta airilievi difensivi che revocavano in dubbio la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi deldelitto associativo sub 1).

Aggiungono che, sotto il profilo della tecnica redazionale, l’ordinanzaimpugnata ha riprodotto i vizi già censurati dalla pronunzia rescindente attraverso la massivaincorporazione della richiesta del pubblico ministero e delle informative mutuate dall’ordinanzaimpugnata, i cui contenuti sono stati impropriamente richiamati nonostante l’intervenutoannullamento nonché attraverso il ricorso a formule stereotipate ed astratte che non hannofornito adeguata risposta alle doglianze formulate in punto di sussistenza delle condottericiclatorie alla luce dei materiali acquisiti in atti.2.6.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 lett. e), 273,274, 292, comma 2 lett. c) e c-bis cod. proc. pen. e agli atti del procedimento specificamenteindicati.Il ricorrente deduce che la motivazione rassegnata dai giudici della cautela èmanifestamente illogica con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cuiall’art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. e si pone comunque in contrasto con i princìpi affermatidalla giurisprudenza di legittimità in tema di proporzionalità e gradualità della misura.L’ordinanza impugnata ha omesso la motivazione in ordine ai rilievi difensivi concernenti ladistanza temporale intercorsa tra la consumazione dei fatti contestati e l’adozione della misuralimitandosi a segnalare iniziative postume del [OSCURATO:PERSONA] prive di rilevanza penale e insuscettibili diincidere sulla prognosi di recidivanza.

Ha, inoltre, del tutto trascurato lo stato di incensuratezzadell’indagato e il dato relativo all’assenza di evidenze circa la permanenza dei rapporti tra gliindagati in epoca successiva al 2020, stante l’irrilevanza della prenotazione alberghiera effettuatadalla Merra a nome del Saracino il 27/12/2023 e dei meri sospetti formulati circa i rapportilavorativi intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA].

Incongrui appaiono i riferimenti alla crisi della [OSCURATO:SOCIETA]sebbene la società risulti ammessa alla composizione negoziale della stessa mentre i giudicicautelari hanno omesso ogni valutazione circa l’avvenuto sequestro preventivo che ha colpitol’intero patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] e la galassia societaria a lui riconducibile, con conseguenteimpossibilità per l’indagato di compiere qualsiasi atto dispositivo incidente su beni e valorivincolati.

Inoltre, risulta integralmente acquisita la documentazione contabile delle societàcoinvolte sicché l’indagato, totalmente sprovvisto di mezzi finanziari, non sarebbe comunque ingrado di reiterare le condotte.Il Tribunale si è discostato dai princìpi dettati dalla giurisprudenza di legittimità anche conriguardo al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, non avendo tenuto conto che ilricorrente era a conoscenza delle indagini a suo carico quantomeno dal luglio 2019, incoincidenza con la prima richiesta di proroga delle indagini senza aver, tuttavia, mai posto inessere atti finalizzati a pregiudicare la genuinità della prova.I difensori lamentano, infine, che i giudici della cautela non hanno reso conto delle ragioniper cui hanno ritenuto non concedibile la misura degli arresti domiciliari con le modalità dicontrollo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. in violazione del principio di proporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I primi due collegati motivi, di valenza assorbente, che deducono la nullità dell’ordinanzaimpugnata e del provvedimento genetico in ragione dell’omesso svolgimento dell’interrogatoriopreventivo sono fondati e meritano accoglimento.La sentenza rescindente ha rilevato un vizio di motivazione in ordine al profilo dellaconnessione posta a fondamento della deroga alla regola dettata dall’art. 291, comma 1-quatercod. proc. pen., demandando al giudice di rinvio il compito di ovviarlo, tenendo contodell’intervento delle Sezioni Unite investite della questione.

Allo stato la motivazione di Sez.

U“V.M.” oggetto di decisione all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] (RG n. 25030/25) non risulta ancoradepositata sebbene dall’informazione provvisoria (n. 2/2026) si desuma che la postergazionedell’interrogatorio non possa trovare giustificazione nelle ipotesi di connessione ai sensi degliartt. 12 e 371, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen.2.

L’ordinanza impugnata ha ritenuto la legittimità della deroga e della conseguenteeffettuazione postuma dell’interrogatorio di garanzia con riguardo alla posizione del ricorrente inragione della sussistenza del rischio di inquinamento probatorio.

L’ordinanza genetica (pag. 155)ha ravvisato indistintamente per tutti gli indagati le esigenze di cui all’art. 274 lett. a) e c) cod.proc. pen.

Con specifico riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, il Giudice emittente lamisura ha osservato che i reati finanziari contestati sono diretti a frapporre ostacoli allaricostruzione dei redditi e del volume d’affari delle società di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha valorizzatola mancata consegna delle scritture contabili relative alle società [OSCURATO:SOCIETA] ed Edilvia, i contatti conil circuito bancario, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’amministrazione comunale fino al 2023 e leoperazioni immobiliari S.G.-GLAMOUR.

Per l’indagato [OSCURATO:PERSONA] il Gip ha rimarcatol’avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA], politicamente schierato con l’opposizionenell’amministrazione di Lavello, tramite il fratello carabiniere.L’ordinanza impugnata ha confutato le censure difensive sul punto alle pagg. 9 e segg.evidenziando la particolare capacità del [OSCURATO:PERSONA] d’immutare la realtà, modificandola a propriovantaggio, desunta dalle operazioni di riciclaggio e di intestazione fittizia in contestazione; irapporti con funzionari bancari che hanno agevolato le operazioni illecite; l’inserimentodell’indagato nell’amministrazione comunale nel periodo 2018-2023; l’aumento di capitalerelativo alla [OSCURATO:SOCIETA]. mediante conferimento di un ramo d’azienda della controllante S.G. riferibileal complesso alberghiero S. Barbato; le emergenze concernenti i capi 4, 14, 15 - non costituentititoli cautelari - che danno conto dell’alterazione dei dati contabili; le trattative intercorse conIsmail [OSCURATO:PERSONA] (non indagato), compagno di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere prestitidi danaro; le fatture relative a operazioni ambigue e operazioni commerciali fittizie; il possessodi un disturbatore di frequenze (jammer); la rete relazionale del [OSCURATO:PERSONA] e la possibile influenzasu terzi chiamati a deporre.Il collegio cautelare ha testualmente affermato che “appaiono prevedibili comportamenti delLiseno che ha dimostrato propensione a compiere una serie di condotte di fatturazioniartificiosamente alterate in guisa da raffigurare all’esterno un quadro valutativo alterato neibilanci e nelle situazioni contabili, volti a interferire con qualsiasi mezzo ed attraverso soggetticollegati con l’attività di indagine, con la conseguenza altamente probabile di porre a serio rischiol’intera ricostruzione dei movimenti finanziari nonché la scoperta e il recupero delle sommedistratte”.

Inoltre, l’ordinanza impugnata ha valorizzato a sostegno del rischio di inquinamentoprobatorio i contenuti della nota datata 3/2/2026 depositata dal pubblico ministero in sede digiudizio di rinvio, dalla quale si desume che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tentato di avvicinare un giudice inservizio a Potenza e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] identificato; lo stesso Lisenosarebbe stato in possesso di informazioni riservate sulla rogatoria svizzera e avrebbe intrattenutocontatti con un magistrato in servizio a Pescara intesi all’acquisizione di notizie riservate,elementi non richiamati nell’ordinanza genetica a sostegno dell’esigenza derogatrice e secondola difesa mai ostesi.3.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il pericolo di inquinamento probatorio vaidentificato in tutte quelle situazioni in cui l'indagato abbia dimostrato, con la propria condottaillecita o sulla base della personalità manifestata, di voler inquinare le prove (Sez. 6, n. 29477del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561-01) e deve essere ancorato a comportamenti concretidell'interessato (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, G., Rv. 270670-01).

Esso implica lasussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, in relazionea situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondatesu circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento.

A tal fine, il pericolo deveessere ravvisato in relazione ai fatti alla base della cautela (Sez. 6, n. 34084 del 29/09/2020,Petrini, Rv. 280091-01) e può concernere sia le prove a carico sia quelle a discarico (Sez. 3, n.39972 del 12/06/2019, B., Rv. 276912-01); occorre, comunque, che il pericolo sia effettivo,occorrendo la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti diprova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione (Sez. 6, n. 36874 del13/06/2017, Romeo, Rv. 270814-01).3.1.

Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, onde evitare che il requisito richiesto del"concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessarioche il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle qualiesso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del19/04/1995, Papa, Rv. 202984-01), dovendo comunque escludersi il rischio di inquinamentoquando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza, da partedell'indagato, dell'esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia stata posta inessere alcuna condotta che pregiudichi l'integrità o la genuinità della prova stessa (Sez. 5, n.786 del 20/02/1996, Majocchi, Rv. 204473-01; Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, F.,Rv. 270670-01).Significativa risulta, inoltre, l’affermazione che il pericolo attuale e concreto perl'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelarepersonale dall'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., può essere riferito alle condotte di eventualicoindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delleindagini preliminari, nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato (Sez. 5, n. 13837 del03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279101-01; Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Vivolo, Rv. 257598-01).La giurisprudenza segnala, dunque, con orientamento consolidato e costante, che l’esigenzacautelare di cui all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non può avere connotazioni ipotetiche e virtualima deve, al contrario, in coerenza con il dettato normativo, presentare i caratteri della specificitàin relazione alle fonti di prova da tutelare; della concretezza ed attualità, da intendere qualeesposizione della prova stessa ad incombente ed effettivo rischio di alterazione; dellaindividualizzazione delle condotte inquinanti, non potendo farsi carico all’indagato dicomportamenti di correi se non in presenza di elementi che attestino il perseguimento di uncondiviso e comune interesse.3.2.

Questa Corte ha, inoltre, condivisibilmente chiarito in tema di misure cautelari personaliche ogni attività tesa ad occultare l'apprensione del profitto del reato - e dunque il suo concretoaccertamento - rileva non solo sul piano del pericolo di reiterazione del reato, ma anche su quellodel pericolo di inquinamento probatorio, ma i comportamenti selezionati a tale ultimo fine devonoessere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confrontidell'indagato, poiché, altrimenti, nell'ipotesi del riciclaggio e dei reati similari, l'esigenza di cuiall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, inpalese contrasto con il disposto normativo che richiede la concretezza e attualità del pericolo(Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, Pernice, Rv. 282359-01; Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019,Il principio deve trovare applicazione non solo in relazione alle fattispecie caratterizzate,sotto il profilo strutturale o psichico, da elusività e dissimulazione ma anche con riguardo ai reatila cui oggettività giuridica implica fenomeni immutativi quali i falsi e le violazioni finanziarie,non potendo farsi coincidere gli elementi qualificanti della condotta illecita con l’esigenzacautelare in discorso, per definizione estranea al sistema della tipicità e collocata sul versantedella cautela personale.4.

Deve rilevarsi in proposito che l’ordinanza genetica ha rassegnato una motivazione sulpericolo di inquinamento cumulativa, che fa riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinsechedelle condotte, indebitamente valorizzando la capacità dissimulatoria dei reati di intestazionefittizia e riciclaggio; che non commisura l’esigenza ai parametri della concretezza ed attualità eal patrimonio investigativo acquisito, costituito per la gran parte da prove documentali relativeai movimenti finanziari e intercettazioni; che estende illogicamente gli esiti potenzialmenteinquinanti del contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, pur riconoscendo che ilfine del [OSCURATO:PERSONA] fosse quello di alleggerire la propria posizione in danno del coindagato [OSCURATO:PERSONA].Ritiene, pertanto, il Collegio che il Giudice delle indagini preliminari non abbia dato contodei motivi che ragionevolmente e in termini effettivi fondavano, all’epoca dell’emissione dellamisura, il rischio di inquinamento in relazione alla posizione del ricorrente, venendo menoall’obbligo normativamente sancito di indicare nel provvedimento le specifiche circostanze difatto integranti l’affermato pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, precisandone lanatura alla stregua del compendio acquisito.Ne discende che, in difetto di emergenze obiettivamente attestanti la ricorrenzadell’esigenza derogatrice, il Gip avrebbe dovuto procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] adinterrogatorio preventivo, la cui omissione integra la nullità prevista dall’art. 292, comma 3-bis,cod. proc. pen., refluente sulla validità dell'ordinanza genetica e sulla stessa legittimità del poterecoercitivo esercitato.

Il Tribunale del riesame, a fronte di simile vizio, non poteva esercitare ilpotere integrativo e sanante previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.5.

Questa Corte ha chiarito che l'omissione dell'interrogatorio anticipato previsto dall'art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina - in assenza di pericolo, che richiede adeguatamotivazione, di fuga o di inquinamento probatorio - la nullità a regime intermedio, per violazionedell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personaleemessa per le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi daquelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1-quater, cit., precisandoche il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all'art.309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante dellanullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice (Sez. 6, n.17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037-01; Sez. 2, n. 9113 del 09/01/2025, Pizzolante,non mass.; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192-01).

Infatti, non si vertein simili casi in ipotesi di inefficacia sopravvenuta della misura, destinata ad operare sul pianodella persistenza dei requisiti che la legittimano senza intaccarne i presupposti, ma di inesistenzaoriginaria di un requisito strutturalmente legittimante il titolo cautelare.5.1.

La sentenza “Pizzolante”, adesivamente richiamata dalla sentenza “Luciano”, harimarcato che, nel caso in cui l'ordinanza genetica sia stata emessa senza procedereall'interrogatorio preventivo, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove checonsentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatoriopreventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. devono sussistereoggettivamente, così che la loro mancanza, rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione,provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva emessa sulla base di tali esigenze cautelari,erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico.L'interrogatorio preventivo costituisce, infatti, condizione necessaria per l'emissione dellamisura, derogabile solo in presenza della "sussistenza" delle ipotesi tassative previste dall’art.291, comma 1-quater cod. proc. pen. che limitano la portata generale della disposizione, che inquanto tali devono essere ravvisabili e adeguatamente argomentate nella fase genetica sullabase del compendio che accede alla domanda cautelare del pubblico ministero.5.2.

Si è al riguardo sottolineato che il contatto anticipato tra il giudice e il potenzialedestinatario del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solocronologicamente antecedente, dell'esercizio del potere cautelare, la cui omissione costituisceun vulnus all'esercizio del diritto di difesa poiché priva l’indagato del diritto di esporre quantoutile a sua difesa, per tal via viziando un presupposto della misura dal momento chel’interrogatorio preventivo costituisce un atto indefettibile della procedura volta alla costituzionedel contraddittorio anticipato in vista della futura decisione sulla domanda cautelare.

Si è inpresenza, quindi, di un error in procedendo che “si risolve nella omessa partecipazionedell'indagato non ad un mero atto di impulso del procedimento o ad un generico atto delprocedimento, ma ad un atto funzionale a garantire la costituzione del contraddittorio prodromicoalla decisione sullo status libertatis del medesimo” (in tal senso, Sez. 6, n. 17916/26, cit.).6.

A fronte dell’illegittima omissione dell’interrogatorio preventivo verificatasi nella specie etempestivamente eccepita dalla difesa, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto rilevare la nullitàdel provvedimento impugnato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc.pen., adottando i consequenziali provvedimenti, non essendo consentita l’integrazionemotivazionale in relazione all’esigenza derogatrice, la cui sussistenza deve essere accertata allastregua degli elementi acquisiti al momento dell'adozione dell’ordinanza coercitiva (Sez. 4, n.4847 del 28/11/2025, dep. 2026, D'Onghia, Rv. 289337-01) e fatta oggetto di puntualemotivazione a garanzia dell’indagato e nel rispetto delle sequenze procedimentali scanditedall’art. 291 cod. proc. pen.7.

Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, deve disporsil’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento di applicazione dimisura cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data24/06/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del quale va ordinata la liberazione se non detenutoper altro titolo.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dalgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 24.06.2025 nei confronti diLiseno [OSCURATO:PERSONA].

Ordina l’immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa.Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quantodi competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ratore generale GaspareSturzo, che si è riportato alla memoria già depositata e ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi i difensori, Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi diricorso chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Potenza, giudicando in sede di rinvio a seguitodi annullamento disposto con sentenza di questa Corte n. 2216/2026, ha rigettato l’istanza diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento genetico del giudicedelle indagini preliminari del Tribunale di Potenza che aveva applicato nei confronti del Lisenola misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui ai capi 1, 21, 25 della rubricaprovvisoria (artt. 416, 61-bis; 648-bis, 512-bis cod. pen.).2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGaetano [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sunteggiati nei limiti previsti dall’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 125, 546, lett. e), 627, comma 3, 291 comma 1-quater, 178comma 1 lett. c), 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.2.2. Nullità dell’ordinanza per omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo ai sensidegli artt. 627 e 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.Secondo i difensori l’ordinanza impugnata ha immotivatamente disapplicato il principio didiritto enunziato da Sezioni Unite “V.M.” (ud. 15/1/2026) con riguardo all’affermata irrilevanzadella connessione ex art. 12 o del collegamento probatorio ex art. 371, comma 2 lett. b), cod.proc. pen. al fine di derogare alla regola dell’interrogatorio preventivo disciplinato dall’art. 291comma 1-quater cod. proc. pen. laddove ha richiamato il vincolo di connessione esistente tra ireati contestati all’indagato e quelli ascritti al [OSCURATO:PERSONA], trascurando la necessità di scindere atal fine le posizioni processuali. L’ordinanza impugnata ha, inoltre, ritenuto di porre a fondamentodell’esistenza di un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio la documentazioneprodotta dal pubblico ministero all’udienza di discussione del 3/2/2026 senza tener conto che lavalutazione in ordine a detta esigenza cautelare doveva essere ricondotta al momentodell’adozione della misura genetica senza possibilità di sanatoria sulla base di documentazionetardivamente prodotta e, sebbene già nella disponibilità del pubblico ministero, non fatta oggettodi rituale ostensione.In ogni caso, il Tribunale ha omesso di individuare le fonti di prova esposte ad un eventualeinquinamento e i comportamenti e le iniziative dell’indagato suscettibili di fondare il ritenutorischio di manipolazione delle prove, limitandosi a segnalare condotte anomale o sospette senzaspiegarne la ricaduta sul piano dell’accertamento dei reati, ovvero richiamando in terminiipotetici e congetturali la possibilità di influenzare potenziali testi, non identificati, così palesandol’insussistenza della concretezza ed attualità dell’affermato pericolo di inquinamento probatorio.Al riguardo, i giudici della cautela hanno incongruamente valorizzato le illazioni, prive diconferma, desumibili dalla produzione del pubblico ministero in data 3/2/2026 che non spieganoalcuna efficacia ai fini della dimostrazione dell’esigenza di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen.2.3. Violazione degli artt. 546 lett. e), 125, 267 e segg., 63, comma 2, 64 comma 3-bis,350, 191, 178, 350, commi 2, 6, 7, 363 cod. proc. pen. e connesso vizio della motivazione.L’ordinanza impugnata, secondo i difensori, ha illegittimamente valorizzato ai fini della gravitàindiziaria la conversazione captata tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e l’App. [OSCURATO:PERSONA],disattendendo l’eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa ai sensi degli artt. 63, 64 e 191cod. proc. pen. I giudici della cautela, trascurando le circostanze che hanno determinato lacaptazione, hanno ricondotto la stessa nell’ambito delle intercettazioni ambientali sebbene nedifettino le caratteristiche in quanto il soggetto captante non è terzo estraneo al colloquio giacchèproprio l’app. [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto il dispositivo di registrazione nella propriaautovettura.Inoltre, nel senso della radicale inutilizzabilità della conversazione, depone anche lacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era indagato nell’ambito del procedimento di cui riferiva, con laconseguenza che doveva essere destinatario degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.che sono posti a presidio non solo delle garanzie del dichiarante ma della stessa legalità dell’atto.Nella specie, secondo i difensori, l’intercettazione dissimula e maschera la natura sostanziale diun interrogatorio di cui si è inteso eludere le garanzie con la conseguenza che dovevano trovareapplicazione i principi declinati da Sezioni Unite “Torcasio” circa l’inutilizzabilità delle registrazionidi colloqui effettuate in violazione dei divieti di legge. In difetto dei presupposti di necessità edurgenza, l’intercettazione ambientale doveva essere previamente autorizzata dal Gip, anche inpresenza di un conversante consapevole, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, né ilrecupero anche solo parziale dell’atto è legittimato dalla addotta esistenza di riscontri al narratodel [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’incendio divampato nei locali della società S.G. del [OSCURATO:PERSONA].2.4. Violazione degli artt. 546 lett. e), 192 cod. proc. pen. 157, 512-bis cod. pen. e correlatovizio della motivazione.I difensori deducono che l’ordinanza impugnata ha disatteso l’eccezione di prescrizione inrelazione alle condotte di intestazione fittizia di cui al capo 25 sulla base di erronei argomentigiuridici. Infatti, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]., anche a voler ritenere che la gestione di fatto dellacompagine da parte dell’indagato sia intervenuta in epoca successiva al 2012, sarebbe comunquematurato il termine di prescrizione. L’ordinanza di riesame annullata indicava nell’anno 2015 ilmomento dell’assunzione da parte del ricorrente del ruolo di dominus della soc. [OSCURATO:SOCIETA] e nellostesso arco temporale deve collocarsi il controllo delle altre aziende della galassia imprenditorialericonducibile al [OSCURATO:PERSONA], che svolgevano funzione servente rispetto al perseguimento degli obiettivistrategici del ricorrente. I giudici del riesame non hanno, altresì, considerato che le operazionidi riciclaggio sono oggetto di contestazione chiusa, con termine ultimo fissato a marzo 2021, conconseguente impossibilità di configurare il dolo di agevolazione nel contesto delle intestazionifittizie consumate in epoca successiva a detta data. Pertanto, con riguardo alle condotte oggettodel capo 24 deve escludersi qualsiasi legame funzionale tra le operazioni societarie richiamate eil delitto di riciclaggio, né può ipotizzarsi un dolo elusivo delle misure di prevenzione estraneoalla contestazione del pubblico ministero.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 lett. e) 125, 192,292 lett. d) cod. proc. pen., 416, commi 1, 2, 648-bis cod. pen.I difensori contestano l’affermazione del collegio cautelare secondo cui il Gip non avrebbeescluso la gravità indiziaria in ordine alle ipotesi diverse da quelle ritenute ai capi 1, 22, 23, 25dell’incolpazione provvisoria, pur avendo arrestato la sua valutazione all’insussistenza delleesigenze cautelari per decorso del tempo, senza effettuare alcun positivo accertamento ai sensidell’art. 273 cod. proc. pen. Pertanto, le condotte in questione non possono essere poste asostegno della gravità indiziaria in relazione all’addebito associativo e l’ordinanza impugnata hareso una motivazione illogica laddove per rispondere alle censure difensive ha ipotizzato unafutura estensione dell’addebito ai Cartagena e al Saracino, insuscettibile di sanare la mancataoriginaria ricomprensione nel perimetro associativo dei pretesi beneficiari delle attivitàriciclatorie.Quanto alla riconduzione all’accordo programmatico dell’associazione delle frodi all’Ivaconsumate in Svezia, i difensori sostengono il difetto di qualsiasi verifica in ordine all’ipotizzatomeccanismo truffaldino e la mancata contestazione della fattispecie associativa ai soggetti esteriasseritamente coinvolti.In conclusione, i difensori sostengono che il Tribunale non ha fornito adeguata risposta airilievi difensivi che revocavano in dubbio la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi deldelitto associativo sub 1). Aggiungono che, sotto il profilo della tecnica redazionale, l’ordinanzaimpugnata ha riprodotto i vizi già censurati dalla pronunzia rescindente attraverso la massivaincorporazione della richiesta del pubblico ministero e delle informative mutuate dall’ordinanzaimpugnata, i cui contenuti sono stati impropriamente richiamati nonostante l’intervenutoannullamento nonché attraverso il ricorso a formule stereotipate ed astratte che non hannofornito adeguata risposta alle doglianze formulate in punto di sussistenza delle condottericiclatorie alla luce dei materiali acquisiti in atti.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 lett. e), 273,274, 292, comma 2 lett. c) e c-bis cod. proc. pen. e agli atti del procedimento specificamenteindicati.Il ricorrente deduce che la motivazione rassegnata dai giudici della cautela èmanifestamente illogica con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cuiall’art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. e si pone comunque in contrasto con i princìpi affermatidalla giurisprudenza di legittimità in tema di proporzionalità e gradualità della misura.L’ordinanza impugnata ha omesso la motivazione in ordine ai rilievi difensivi concernenti ladistanza temporale intercorsa tra la consumazione dei fatti contestati e l’adozione della misuralimitandosi a segnalare iniziative postume del [OSCURATO:PERSONA] prive di rilevanza penale e insuscettibili diincidere sulla prognosi di recidivanza. Ha, inoltre, del tutto trascurato lo stato di incensuratezzadell’indagato e il dato relativo all’assenza di evidenze circa la permanenza dei rapporti tra gliindagati in epoca successiva al 2020, stante l’irrilevanza della prenotazione alberghiera effettuatadalla Merra a nome del Saracino il 27/12/2023 e dei meri sospetti formulati circa i rapportilavorativi intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA]. Incongrui appaiono i riferimenti alla crisi della [OSCURATO:SOCIETA]sebbene la società risulti ammessa alla composizione negoziale della stessa mentre i giudicicautelari hanno omesso ogni valutazione circa l’avvenuto sequestro preventivo che ha colpitol’intero patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] e la galassia societaria a lui riconducibile, con conseguenteimpossibilità per l’indagato di compiere qualsiasi atto dispositivo incidente su beni e valorivincolati. Inoltre, risulta integralmente acquisita la documentazione contabile delle societàcoinvolte sicché l’indagato, totalmente sprovvisto di mezzi finanziari, non sarebbe comunque ingrado di reiterare le condotte.Il Tribunale si è discostato dai princìpi dettati dalla giurisprudenza di legittimità anche conriguardo al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, non avendo tenuto conto che ilricorrente era a conoscenza delle indagini a suo carico quantomeno dal luglio 2019, incoincidenza con la prima richiesta di proroga delle indagini senza aver, tuttavia, mai posto inessere atti finalizzati a pregiudicare la genuinità della prova.I difensori lamentano, infine, che i giudici della cautela non hanno reso conto delle ragioniper cui hanno ritenuto non concedibile la misura degli arresti domiciliari con le modalità dicontrollo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. in violazione del principio di proporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due collegati motivi, di valenza assorbente, che deducono la nullità dell’ordinanzaimpugnata e del provvedimento genetico in ragione dell’omesso svolgimento dell’interrogatoriopreventivo sono fondati e meritano accoglimento.La sentenza rescindente ha rilevato un vizio di motivazione in ordine al profilo dellaconnessione posta a fondamento della deroga alla regola dettata dall’art. 291, comma 1-quatercod. proc. pen., demandando al giudice di rinvio il compito di ovviarlo, tenendo contodell’intervento delle Sezioni Unite investite della questione. Allo stato la motivazione di Sez. U“V.M.” oggetto di decisione all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] (RG n. 25030/25) non risulta ancoradepositata sebbene dall’informazione provvisoria (n. 2/2026) si desuma che la postergazionedell’interrogatorio non possa trovare giustificazione nelle ipotesi di connessione ai sensi degliartt. 12 e 371, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen.2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto la legittimità della deroga e della conseguenteeffettuazione postuma dell’interrogatorio di garanzia con riguardo alla posizione del ricorrente inragione della sussistenza del rischio di inquinamento probatorio. L’ordinanza genetica (pag. 155)ha ravvisato indistintamente per tutti gli indagati le esigenze di cui all’art. 274 lett. a) e c) cod.proc. pen. Con specifico riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, il Giudice emittente lamisura ha osservato che i reati finanziari contestati sono diretti a frapporre ostacoli allaricostruzione dei redditi e del volume d’affari delle società di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha valorizzatola mancata consegna delle scritture contabili relative alle società [OSCURATO:SOCIETA] ed Edilvia, i contatti conil circuito bancario, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’amministrazione comunale fino al 2023 e leoperazioni immobiliari S.G.-GLAMOUR. Per l’indagato [OSCURATO:PERSONA] il Gip ha rimarcatol’avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA], politicamente schierato con l’opposizionenell’amministrazione di Lavello, tramite il fratello carabiniere.L’ordinanza impugnata ha confutato le censure difensive sul punto alle pagg. 9 e segg.evidenziando la particolare capacità del [OSCURATO:PERSONA] d’immutare la realtà, modificandola a propriovantaggio, desunta dalle operazioni di riciclaggio e di intestazione fittizia in contestazione; irapporti con funzionari bancari che hanno agevolato le operazioni illecite; l’inserimentodell’indagato nell’amministrazione comunale nel periodo 2018-2023; l’aumento di capitalerelativo alla [OSCURATO:SOCIETA]. mediante conferimento di un ramo d’azienda della controllante S.G. riferibileal complesso alberghiero S. Barbato; le emergenze concernenti i capi 4, 14, 15 - non costituentititoli cautelari - che danno conto dell’alterazione dei dati contabili; le trattative intercorse conIsmail [OSCURATO:PERSONA] (non indagato), compagno di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere prestitidi danaro; le fatture relative a operazioni ambigue e operazioni commerciali fittizie; il possessodi un disturbatore di frequenze (jammer); la rete relazionale del [OSCURATO:PERSONA] e la possibile influenzasu terzi chiamati a deporre.Il collegio cautelare ha testualmente affermato che “appaiono prevedibili comportamenti delLiseno che ha dimostrato propensione a compiere una serie di condotte di fatturazioniartificiosamente alterate in guisa da raffigurare all’esterno un quadro valutativo alterato neibilanci e nelle situazioni contabili, volti a interferire con qualsiasi mezzo ed attraverso soggetticollegati con l’attività di indagine, con la conseguenza altamente probabile di porre a serio rischiol’intera ricostruzione dei movimenti finanziari nonché la scoperta e il recupero delle sommedistratte”. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha valorizzato a sostegno del rischio di inquinamentoprobatorio i contenuti della nota datata 3/2/2026 depositata dal pubblico ministero in sede digiudizio di rinvio, dalla quale si desume che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tentato di avvicinare un giudice inservizio a Potenza e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] identificato; lo stesso Lisenosarebbe stato in possesso di informazioni riservate sulla rogatoria svizzera e avrebbe intrattenutocontatti con un magistrato in servizio a Pescara intesi all’acquisizione di notizie riservate,elementi non richiamati nell’ordinanza genetica a sostegno dell’esigenza derogatrice e secondola difesa mai ostesi.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il pericolo di inquinamento probatorio vaidentificato in tutte quelle situazioni in cui l'indagato abbia dimostrato, con la propria condottaillecita o sulla base della personalità manifestata, di voler inquinare le prove (Sez. 6, n. 29477del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561-01) e deve essere ancorato a comportamenti concretidell'interessato (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, G., Rv. 270670-01). Esso implica lasussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, in relazionea situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondatesu circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento. A tal fine, il pericolo deveessere ravvisato in relazione ai fatti alla base della cautela (Sez. 6, n. 34084 del 29/09/2020,Petrini, Rv. 280091-01) e può concernere sia le prove a carico sia quelle a discarico (Sez. 3, n.39972 del 12/06/2019, B., Rv. 276912-01); occorre, comunque, che il pericolo sia effettivo,occorrendo la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti diprova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione (Sez. 6, n. 36874 del13/06/2017, Romeo, Rv. 270814-01).3.1. Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, onde evitare che il requisito richiesto del"concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessarioche il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle qualiesso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del19/04/1995, Papa, Rv. 202984-01), dovendo comunque escludersi il rischio di inquinamentoquando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza, da partedell'indagato, dell'esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia stata posta inessere alcuna condotta che pregiudichi l'integrità o la genuinità della prova stessa (Sez. 5, n.786 del 20/02/1996, Majocchi, Rv. 204473-01; Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, F.,Rv. 270670-01).Significativa risulta, inoltre, l’affermazione che il pericolo attuale e concreto perl'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelarepersonale dall'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., può essere riferito alle condotte di eventualicoindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delleindagini preliminari, nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato (Sez. 5, n. 13837 del03/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279101-01; Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Vivolo, Rv. 257598-01).La giurisprudenza segnala, dunque, con orientamento consolidato e costante, che l’esigenzacautelare di cui all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non può avere connotazioni ipotetiche e virtualima deve, al contrario, in coerenza con il dettato normativo, presentare i caratteri della specificitàin relazione alle fonti di prova da tutelare; della concretezza ed attualità, da intendere qualeesposizione della prova stessa ad incombente ed effettivo rischio di alterazione; dellaindividualizzazione delle condotte inquinanti, non potendo farsi carico all’indagato dicomportamenti di correi se non in presenza di elementi che attestino il perseguimento di uncondiviso e comune interesse.3.2. Questa Corte ha, inoltre, condivisibilmente chiarito in tema di misure cautelari personaliche ogni attività tesa ad occultare l'apprensione del profitto del reato - e dunque il suo concretoaccertamento - rileva non solo sul piano del pericolo di reiterazione del reato, ma anche su quellodel pericolo di inquinamento probatorio, ma i comportamenti selezionati a tale ultimo fine devonoessere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confrontidell'indagato, poiché, altrimenti, nell'ipotesi del riciclaggio e dei reati similari, l'esigenza di cuiall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, inpalese contrasto con il disposto normativo che richiede la concretezza e attualità del pericolo(Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, Pernice, Rv. 282359-01; Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019,Il principio deve trovare applicazione non solo in relazione alle fattispecie caratterizzate,sotto il profilo strutturale o psichico, da elusività e dissimulazione ma anche con riguardo ai reatila cui oggettività giuridica implica fenomeni immutativi quali i falsi e le violazioni finanziarie,non potendo farsi coincidere gli elementi qualificanti della condotta illecita con l’esigenzacautelare in discorso, per definizione estranea al sistema della tipicità e collocata sul versantedella cautela personale.4. Deve rilevarsi in proposito che l’ordinanza genetica ha rassegnato una motivazione sulpericolo di inquinamento cumulativa, che fa riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinsechedelle condotte, indebitamente valorizzando la capacità dissimulatoria dei reati di intestazionefittizia e riciclaggio; che non commisura l’esigenza ai parametri della concretezza ed attualità eal patrimonio investigativo acquisito, costituito per la gran parte da prove documentali relativeai movimenti finanziari e intercettazioni; che estende illogicamente gli esiti potenzialmenteinquinanti del contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, pur riconoscendo che ilfine del [OSCURATO:PERSONA] fosse quello di alleggerire la propria posizione in danno del coindagato [OSCURATO:PERSONA].Ritiene, pertanto, il Collegio che il Giudice delle indagini preliminari non abbia dato contodei motivi che ragionevolmente e in termini effettivi fondavano, all’epoca dell’emissione dellamisura, il rischio di inquinamento in relazione alla posizione del ricorrente, venendo menoall’obbligo normativamente sancito di indicare nel provvedimento le specifiche circostanze difatto integranti l’affermato pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, precisandone lanatura alla stregua del compendio acquisito.Ne discende che, in difetto di emergenze obiettivamente attestanti la ricorrenzadell’esigenza derogatrice, il Gip avrebbe dovuto procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] adinterrogatorio preventivo, la cui omissione integra la nullità prevista dall’art. 292, comma 3-bis,cod. proc. pen., refluente sulla validità dell'ordinanza genetica e sulla stessa legittimità del poterecoercitivo esercitato. Il Tribunale del riesame, a fronte di simile vizio, non poteva esercitare ilpotere integrativo e sanante previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.5. Questa Corte ha chiarito che l'omissione dell'interrogatorio anticipato previsto dall'art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina - in assenza di pericolo, che richiede adeguatamotivazione, di fuga o di inquinamento probatorio - la nullità a regime intermedio, per violazionedell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personaleemessa per le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi daquelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1-quater, cit., precisandoche il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all'art.309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante dellanullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice (Sez. 6, n.17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037-01; Sez. 2, n. 9113 del 09/01/2025, Pizzolante,non mass.; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192-01). Infatti, non si vertein simili casi in ipotesi di inefficacia sopravvenuta della misura, destinata ad operare sul pianodella persistenza dei requisiti che la legittimano senza intaccarne i presupposti, ma di inesistenzaoriginaria di un requisito strutturalmente legittimante il titolo cautelare.5.1. La sentenza “Pizzolante”, adesivamente richiamata dalla sentenza “Luciano”, harimarcato che, nel caso in cui l'ordinanza genetica sia stata emessa senza procedereall'interrogatorio preventivo, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove checonsentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatoriopreventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. devono sussistereoggettivamente, così che la loro mancanza, rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione,provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva emessa sulla base di tali esigenze cautelari,erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico.L'interrogatorio preventivo costituisce, infatti, condizione necessaria per l'emissione dellamisura, derogabile solo in presenza della "sussistenza" delle ipotesi tassative previste dall’art.291, comma 1-quater cod. proc. pen. che limitano la portata generale della disposizione, che inquanto tali devono essere ravvisabili e adeguatamente argomentate nella fase genetica sullabase del compendio che accede alla domanda cautelare del pubblico ministero.5.2. Si è al riguardo sottolineato che il contatto anticipato tra il giudice e il potenzialedestinatario del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solocronologicamente antecedente, dell'esercizio del potere cautelare, la cui omissione costituisceun vulnus all'esercizio del diritto di difesa poiché priva l’indagato del diritto di esporre quantoutile a sua difesa, per tal via viziando un presupposto della misura dal momento chel’interrogatorio preventivo costituisce un atto indefettibile della procedura volta alla costituzionedel contraddittorio anticipato in vista della futura decisione sulla domanda cautelare. Si è inpresenza, quindi, di un error in procedendo che “si risolve nella omessa partecipazionedell'indagato non ad un mero atto di impulso del procedimento o ad un generico atto delprocedimento, ma ad un atto funzionale a garantire la costituzione del contraddittorio prodromicoalla decisione sullo status libertatis del medesimo” (in tal senso, Sez. 6, n. 17916/26, cit.).6. A fronte dell’illegittima omissione dell’interrogatorio preventivo verificatasi nella specie etempestivamente eccepita dalla difesa, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto rilevare la nullitàdel provvedimento impugnato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc.pen., adottando i consequenziali provvedimenti, non essendo consentita l’integrazionemotivazionale in relazione all’esigenza derogatrice, la cui sussistenza deve essere accertata allastregua degli elementi acquisiti al momento dell'adozione dell’ordinanza coercitiva (Sez. 4, n.4847 del 28/11/2025, dep. 2026, D'Onghia, Rv. 289337-01) e fatta oggetto di puntualemotivazione a garanzia dell’indagato e nel rispetto delle sequenze procedimentali scanditedall’art. 291 cod. proc. pen.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, deve disporsil’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento di applicazione dimisura cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data24/06/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del quale va ordinata la liberazione se non detenutoper altro titolo. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dalgiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 24.06.2025 nei confronti diLiseno [OSCURATO:PERSONA]. Ordina l’immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa.Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quantodi competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18888/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris