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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14483/2026

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ato aCastelcivita il 26.10.1955), tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nato aCastelcivita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto il 17.5.2008), [OSCURATO:PERSONA] MariaAntonia ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], entrambequali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoWladimiro Manzione,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), CostantinoVincenzo ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]), [OSCURATO:PERSONA] (nato aCastelcivita il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 18709/2020Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 14483/2026Data pubblicazione 15/05/2026Gralluzzo Emilia e [OSCURATO:PERSONA], tutte e tre quali eredi di CostantinoMaria Costanza e Comune di Castelcivita,-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 743/2019depositata il 28/5/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che la causa ha ad oggetto la domanda di divisione di beni incomunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) e della moglie del predetto, [OSCURATO:PERSONA], e di benidella comunione convenzionale tra [OSCURATO:PERSONA] (al quale sonosubentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edAntonio [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (al quale sono subentrate leeredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) eCarmine Perrotta;che i condividenti sono litisconsorti necessari, per cui, anche escludendoche debbano partecipare al presente grado di giudizio i destinataridell'originaria domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da NicolaCostantino definitivamente rigettata in secondo grado, che figuravanocome contumaci insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed al Comune di Castelcivitanella sentenza impugnata della Corte d’appello di Salerno n.743/2019, lanotifica andava effettuata anche a [OSCURATO:PERSONA] quale erede di GabrieleCostantino ed a [OSCURATO:PERSONA];che [OSCURATO:PERSONA] non figura tra i ricorrenti insieme alle figlie MariaAntonia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha partecipato aiprecedenti gradi di giudizio in quanto coerede di [OSCURATO:PERSONA], nonè indicata come deceduta, né risulta documentato in caso di morte chisiano i suoi eredi, e non è stata destinataria di alcuna notifica del ricorso;Numero registro generale 18709/2020Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 14483/2026Data pubblicazione 15/05/2026che invece si è tentato di notificare il ricorso a [OSCURATO:PERSONA], che peròin base all'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, datato30.6.2020, è risultato deceduto, senza che siano state eseguite edocumentate ricerche volte all'individuazione a fini di notifica dei suoieredi.Considerato che, pertanto, è necessario procedere all’integrazione delcontraddittorio nei confronti delle parti suindicate, nel termine di cui indispositivo.

P.Q.MLa Corte, visto l’art. 331 c.p.c., ordina ai ricorrenti di integrare ilcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di GabrieleCostantino, o dei di lei eredi, e nei confronti degli eredi di CarminePerrotta, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza, previa documentazione degli eventuali eredi dei suindicatilitisconsorti necessari pretermessi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.4.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato aCastelcivita il 26.10.1955), tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nato aCastelcivita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto il 17.5.2008), [OSCURATO:PERSONA] MariaAntonia ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], entrambequali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoWladimiro Manzione,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), CostantinoVincenzo ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]), [OSCURATO:PERSONA] (nato aCastelcivita il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), tutti e tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 18709/2020Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 14483/2026Data pubblicazione 15/05/2026Gralluzzo Emilia e [OSCURATO:PERSONA], tutte e tre quali eredi di CostantinoMaria Costanza e Comune di Castelcivita,-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 743/2019depositata il 28/5/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che la causa ha ad oggetto la domanda di divisione di beni incomunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) e della moglie del predetto, [OSCURATO:PERSONA], e di benidella comunione convenzionale tra [OSCURATO:PERSONA] (al quale sonosubentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edAntonio [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (al quale sono subentrate leeredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) eCarmine Perrotta;che i condividenti sono litisconsorti necessari, per cui, anche escludendoche debbano partecipare al presente grado di giudizio i destinataridell'originaria domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da NicolaCostantino definitivamente rigettata in secondo grado, che figuravanocome contumaci insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed al Comune di Castelcivitanella sentenza impugnata della Corte d’appello di Salerno n.743/2019, lanotifica andava effettuata anche a [OSCURATO:PERSONA] quale erede di GabrieleCostantino ed a [OSCURATO:PERSONA];che [OSCURATO:PERSONA] non figura tra i ricorrenti insieme alle figlie MariaAntonia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha partecipato aiprecedenti gradi di giudizio in quanto coerede di [OSCURATO:PERSONA], nonè indicata come deceduta, né risulta documentato in caso di morte chisiano i suoi eredi, e non è stata destinataria di alcuna notifica del ricorso;Numero registro generale 18709/2020Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 14483/2026Data pubblicazione 15/05/2026che invece si è tentato di notificare il ricorso a [OSCURATO:PERSONA], che peròin base all'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, datato30.6.2020, è risultato deceduto, senza che siano state eseguite edocumentate ricerche volte all'individuazione a fini di notifica dei suoieredi.Considerato che, pertanto, è necessario procedere all’integrazione delcontraddittorio nei confronti delle parti suindicate, nel termine di cui indispositivo. P.Q.MLa Corte, visto l’art. 331 c.p.c., ordina ai ricorrenti di integrare ilcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di GabrieleCostantino, o dei di lei eredi, e nei confronti degli eredi di CarminePerrotta, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza, previa documentazione degli eventuali eredi dei suindicatilitisconsorti necessari pretermessi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.4.2026Il Presidente