CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uc,to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 9frre ha concluso chiedendo udito il dkfensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari al medesimo inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione di legge in relazione all'articolo 522 del codice di rito nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione; la Corte territoriale ha errato laddove ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza rilevata con i motivi di appello per difetto di contestazione, ex art. 522 del codice di procedura penale; mentre il capo di imputazione si riferisce espressamente all'art. 223 I.f. la parte motivazionale della sentenza si riferisce invece al solo art. 216 I.f. in violazione del principio di necessaria corrispondenza tra imputazione e sentenza; non si tratta di un rilievo meramente formale dal momento che l'articolo 223 inerisce alla bancarotta degli amministratori e degli altri soggetti qualificati che svolgono funzioni di comando e di controllo all'interno di una società fallita, i quali abbiano posto in essere le condotte descritte nell'articolo 216; contestare una bancarotta societaria e condannare per una bancarotta personale significa violare gravemente la disciplina contenuta negli articoli 516 e seguenti nel codice di rito ed esporsi alla sanzione di nullità prevista dall'art. 522 c.p.p. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 216, comma 1 n. 2, 223 e 217, comma 2, legge fall., 40 cod. pen. e 125 comma 3 e 192 codice di procedura penale, con riguardo agli articoli 598 e 605 cod. proc. pen. Iil capo dì imputazione configura cumulativamente, ai fini della sussistenza della bancarotta documentale, le condotte di sottrazione dei libri e documenti societari, disciplinata dalla prima parte del comma primo numero 2 dell'articolo 216, e della omessa regolare tenuta dei predetti atti e documenti di guisa da impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale della società e il movimento degli affari, prevista dalla seconda parte del medesimo comma primo, numero due; ne consegue riguardo al condizionante elemento soggettivo che per l'integrazione della prima ipotesi di sottrazione è necessaria la presenza del dolo specifico mentre per la seconda ipotesi è sufficiente il dolo generico; il giudice di appello, cumulando impropriamente nell'impugnata sentenza entrambe le fattispecie criminose contestate, ha sostenuto, nel confermare pedissequamente il giudizio di primo grado, la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nelle condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione della documentazione societaria, asserendo che fosse comunque certa la sua sussistenza << per non essere necessario accertare su quale sia ricompresa tra le ipotesi contemplate anche nelle equivalenti altre due azioni tipiche e per l'acquisita prova in capo all'imprenditore dello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori» - così testualmente in ricorso. Con tale cumulo il giudice di merito è caduto nelle denunciate violazioni di legge, nel vizio di carenza assoluta di motivazione e di manifesta illogicità della stessa per non avere adempiuto all'onere della prova sulla sussistenza dell'ignorato dolo specifico richiesto per l'integrazione della prima ipotesi di cui all'articolo 216 comma 1, n. 2; di contro asserendo erroneamente la sufficienza del dolo generico. 2.3.Col terzo motivo deduce l'errata applicazione di legge nonché vizio argomentativo in termini di contraddittorietà processuale extra-testuale (cosiddetto travisamento della prova) o alternativamente omessa motivazione, nonché la violazione dei criteri legali di valutazione della prova liberatoria. La sentenza impugnata non si confronta con i motivi di appello poiché non spiega da quali elementi non congetturali trae il convincimento secondo il quale Anselmi abbia avuto la disponibilità della contabilità nel breve periodo in cui è stato amministratore e cioè dal 15 Marzo 2013 al 18 luglio 2013, data del fallimento; è invece verosimile che in tale circoscritto periodo il ricorrente non sia riuscito ad ottenere da precedente amministratore la consegna di tutta la contabilità; quella di cui è riuscito ad entrare in possesso è stato consegnata al curatore dopo la dichiarazione di fallimento. E' stato altresì considerato con troppa superficialità il fatto che il ricorrente abbia ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], incaricato di custodire la contabilità della società per conto del precedente amministratore, denuncia di furto dei documenti della società fallita dal predetto sporta. I giudici di merito non spiegano sulla base di quali elementi concreti sia risultata dimostrata la effettiva partecipazione di Anselmi alla tenuta della contabilità e alla custodia della stessa. 2.4.Col quarto motivo deduce le illogicità e contraddittorietà della motivazione in termini di contraddittorietà processuale extra-testuale (cosiddetto travisamento della prova) o alternativamente omessa motivazione; il giudice ha ritenuto responsabile Anselmi di quanto è in contestazione nonostante non si fosse raggiunta la prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio; l'opzione del giudice è radicata su illogicità e contraddizioni che conseguano all'indebita inversione dell'onere probatorio; operazione realizzata in palese violazione di norme costituzionali ed ordinarie (il riferimento agli articoli 27 della Cost. e all'art. 6 comma 2 CEDU in tema di onere della prova e presunzione di innocenza). 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato, la Corte di appello, e il precedente giudice di merito, hanno valutato la responsabilità dell'imputato facendo riferimento alla contestazione, essendo espliciti i riferimenti alla qualità rivestita da Anselimi in seno alla società. Nè il ricorrente, d'altronde, ha esplicitato in cosa sarebbe consistita la violazione di cui si duole, solo genericamente adombrata, sicchè il motivo pecca anche di genericità. 1.2.Quanto al secondo motivo è solo il caso di evidenziare che i giudici di merito e la stessa Corte di Appello - a fronte della chiara contestazione che imputa al ricorrente la sottrazione, distruzione delle scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori e in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari - ha fatto espresso riferimento alla condotta della sottrazione - che è equivalente a quella della distruzione - , fornendo anche idonea motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico, desunta dal una pluralità di elementi in tale direzione convergenti (cfr. in particolare le pagg. 5 e 6 della pronuncia impugnata in cui, in buona sostanza, si evidenzia come il ricorrente non fosse una mera testa di legno all'oscuro di tutto, come il medesimo ha cercato di accreditare, laddove peraltro l'assunto coinvolgimento del precedente amministratore non esclude di per sé la sua responsabilità). Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, sicchè non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia pronunciata per una di tale ipotesi piuttosto che per quella indicata nell'imputazione ovvero previa selezione di una di quelle oggetto dì contestazione, poichè tali fattispecie, appunto, si equivalgono. 1.3.Le doglianze di cui al terzo motivo sono, oltre che generiche nei contenuti, meramente reiterative di quelle già in precedenza formulate ed apprezzate con motivazione congrua ed esauriente dalla Corte di Appello nella pronuncia impugnata, che, partendo dal presupposto dell'esistenza delle scritture contabili - non contestata dal ricorrente anzi ammessa - è giunta alla conclusione che Anselmi fosse pienamente coinvolto nella sottrazione dolosa delle stesse, evincendo tale dato da una pluralità di elementi in tal senso convergenti - desunti anche dallo stesso comportamento assunto nel tempo dall'imputato -, che erano stati peraltro già oggetto di approfondimento da parte del giudice di primo grado (si rimanda quindi alle conformi pronunce di merito che hanno tra l'altro anche chiarito in maniera adeguata perché la tardiva denuncia di furto delle scritture contabili non fosse rilevante al riguardo, cfr. in particolare le pagg. 4, 5 e 6 della pronuncia impugnata e quelle 4-7 della sentenza di primo grado). Il terzo motivo attraverso i vizi denunciati, nella sua genericità, mira dunque anche ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una rivisitazione della valutazione di merito sul fatto contestato, opponendo argomenti già sceverati e mere congetture di verosimiglianza, operazioni entrambe non esigibili in sede di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.4. Il quarto motivo è palesemente generico, la censura ha comunque trovato risposta in quanto già sopra argomentato in relazione ai motivi che precedono. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell