CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 34182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; z zVisti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Osimo per la durata di tre anni, ha violato più volte le prescrizioni venendo trovato in località diverse o fuori dal proprio domicilio o per non essersi presentato a firmare presso i Carabinieri competenti (capo a)) e per essere stato trovato alla guida di un veicolo senza essere munito della patente di guida perché mai conseguita (capo b)); viene censurata la sentenza per mezzo di due motivi aventi ad oggetto la ritenuta recidiva e i criteri di quantificazione della pena; il primo motivo di ricorso, afferente all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza di [OSCURATO:PERSONA] alla portata precettiva della norma penale; il giudice di merito ha, in particolare, rilevato come le stesse condotte per le quali il ricorrente ha riportato condanna costituiscono espressione della sua attitudine delinquenziale e segnalano il persistente disinteresse per le prescrizioni imposte, anche perché poste in essere dopo la cessazione della misura cautelare; di conseguenza, ineccepibile appare, ad onta delle generiche obiezioni articolate in ricorso — che fanno leva sul mancato accertamento dell'idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere dell'imputato (profilo, invece, oggetto di puntuale motivazione) - la ritenuta ricorrenza dell'aggravante contestata; parimenti priva di pregio è la residua censura, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto al quale il giudice di merito ha insindacabilmente fatto applicazione dei criteri (espressamente richiamati) di cui all'art. 133 cod. pen.; giova richiamare l'arresto secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla 2 P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla fattispecie di cui al capo b), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, e per l'effetto ridetermina la pena per le residue fattispecie di cui al capo a) nella misura di mesi dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 09/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] Giuro I DE P OS ([OSCURATO:PERSONA]"..[OSCURATO:PERSONA]'Zh'70 73 SET 2026 I DIRETTORI AMMIg i - RATIV Doti ndreig." • i 4