CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 32712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. (motivo primo di ricorso) è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della intensità del dolo, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze .istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati e della gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi ermeneutici enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere e