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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03464/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06TT37X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Padova del 24 giugno 2025 - con motivazione contestuale - con la quale gli è stata applicata per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309 del 1990 la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. di anni due, mesi 10 di reclusione ed € 13.000,00 di multa, con confisca della somma di € 8.420,00 articolando quale unico motivo di ricorso l'inosservanza dell'art. 240 bis cod. pen. nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui non viene revocata la confisca della somma di denaro posttk in sequestro.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il motivo si incentra su principi giurisprudenziali che muovono dalla previgente formulazione dell'art. 85 bis d.P.R.309/90 e si riferiscono alla confisca ex art. 240 c.p. con riferimento a fattispecie delittuose sussunte nella previsione del comma 5 dell'art. 73 stesso d.P.R., e, quindi, non conferenti al caso in esame, avendo questa Corte più volte affermato che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato se ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. - che trova applicazione in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 -, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito (ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 33963 del 16/09/2025, Negri) .

Nel caso di specie, il giudice territoriale ha correttamente applicato il disposto normativo e i principi giurisprudenziali richiamati, recando congrua motivazione.

In particolare, ha disposto la confisca in quanto: la somma in sequestro è stata trovata in parte insieme alla sostanza stupefacente; non è stata fornita una giustificazione credibile della provenienza di detta somma di denaro che risulta, altresì, sproporzionata avuto riguardo al reddito (nullo) del prevenuto e alla circostanza che questi sia privo di fissa dimora.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06TT37X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Padova del 24 giugno 2025 - con motivazione contestuale - con la quale gli è stata applicata per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309 del 1990 la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. di anni due, mesi 10 di reclusione ed € 13.000,00 di multa, con confisca della somma di € 8.420,00 articolando quale unico motivo di ricorso l'inosservanza dell'art. 240 bis cod. pen. nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui non viene revocata la confisca della somma di denaro posttk in sequestro. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo si incentra su principi giurisprudenziali che muovono dalla previgente formulazione dell'art. 85 bis d.P.R.309/90 e si riferiscono alla confisca ex art. 240 c.p. con riferimento a fattispecie delittuose sussunte nella previsione del comma 5 dell'art. 73 stesso d.P.R., e, quindi, non conferenti al caso in esame, avendo questa Corte più volte affermato che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato se ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. - che trova applicazione in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 -, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito (ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 33963 del 16/09/2025, Negri) . Nel caso di specie, il giudice territoriale ha correttamente applicato il disposto normativo e i principi giurisprudenziali richiamati, recando congrua motivazione. In particolare, ha disposto la confisca in quanto: la somma in sequestro è stata trovata in parte insieme alla sostanza stupefacente; non è stata fornita una giustificazione credibile della provenienza di detta somma di denaro che risulta, altresì, sproporzionata avuto riguardo al reddito (nullo) del prevenuto e alla circostanza che questi sia privo di fissa dimora. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme
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