CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 39594/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania ha riconosciuto agli effetti della recidiva, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di ogni altro effetto penale due sentenze pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Sarine (Svizzera), ma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Bourg-[OSCURATO:PERSONA] (Francia) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 22/01/2007, osservando al riguardo che non vi sarebbe stata necessità del riconoscimento, essendo applicabile, con riferimento a sentenza emessa da Stato membro dell'Unione europea, il disposto dell'art. 3 d.lgs. 73 del 2016, emanato in attuazione della Decisione quadro 2008/675/GAI. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 730 cod. proc. pen. e 3 d.lgs. 73 del 2016. Segnala che la richiesta era stata formulata ai fini della recidiva, dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici e per ogni altro effetto penale della condanna. Rileva che il d.lgs. 73 del 2016 contempla la facoltà di valutare le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'A.G. italiana per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità del reato, anche in assenza di riconoscimento, ma non è di per sé ostativo all'accoglimento di una richiesta di riconoscimento, dovendosi aver riguardo anche al punto 6 del Considerando della Decisione quadro, nel quale si specifica che l'obiettivo non è quello di far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto far sì che in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze ad una condanna precedentemente comminata nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali. Valutato il d.lgs. 73 del 2016 in un più ampio sistema, derivante anche dall'emanazione del d.lgs. 74 del 2016 e del d.lgs. 75 del 2016, contesta il ricorrente l'assunto dell'inammissibilità della richiesta di riconoscimento, anche in ragione del fatto che l'ambito di rilevanza del citato art. 3 d.lgs. 73 del 2016 non coincide con quello previsto dall'art. 12 cod. pen., ma assicura maggiore duttilità allo scambio di informazioni tra Stati membri. Richiama a tal fine anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare Sez. 6, n. 47414 del 17/11/2021, Staiti, e Sez. 1, n. 25157 del 22/02/2017, dep. nel 2018, [OSCURATO:PERSONA]), dalla quale desume la persistente operatività del sistema di riconoscimento formale, al di là della previsione dell'art. 3 d.lgs. 73 del 2016. Rileva in particolare che nel caso di specie il riconoscimento si imponeva al fine di attribuire alla sentenza straniera non solo gli effetti di cui all'art. 12, comma primo, n. 1, cod. pen., ma anche quello di cui all'art. 12, comma primo, n. 2, cod.pen., relativo all'applicazione della pena accessoria derivante da condanna alla pena di anni quattro di reclusione, non specificamente contemplato dall'art. 3 d.lgs. 73 del 2016. Di qui la necessità di una formale pronuncia ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è del tutto infondato, in quanto si pone in contrasto con un orientamento interpretativo ormai consolidato. Inoltre, con riguardo al tema della pena accessoria, in particolare quella dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, lo stesso non è sostenuto da idoneo interesse, a fronte del concomitante riconoscimento di due sentenze pronunciate a carico di [OSCURATO:PERSONA], una delle quali reca di per sé la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'altra reca condanna alla pena di anni sette di reclusione. 2. Va comunque ribadito quanto già più volte osservato (si rinvia a Sez. 6, n. 37718 del 22/09/2022, Bontorno; Sez. 6, n 29949 del 16/06/2022; Alesci; Sez. 6, n. 28642 del 16/06/2022, Barbera, non ancora massimate), cioè che in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 è stato emanato il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, che nell'ambito di un più ampio disegno, di cui sono espressione anche il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74 (attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI) e il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 75 (attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI), si prefigge lo scopo di consentire che ciascuno Stato membro assicuri che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, «siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale». Si è cioè inteso stabilire che ad una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale. 3. In particolare l'art. 3 d.igs. 73 del 2016 prevede al primo comma che «le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorita' giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere» e al secondo comma che «le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena». Strettamente collegata a tale disposizione risulta quella dettata dall'art. 5-bis, relativo ai Casellario giudiziale europeo, secondo cui è prevista la "diretta" iscrizione delle condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale (e delle successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte). In tale quadro si è ritenuto che l'art. 3 d.lgs. 73 del 2016 escluda la necessità del previo giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen. per far assumere rilevanza, in sede di esecuzione in Italia della pena inflitta da sentenza emessa da giudice dello Stato, alle statuizioni contenute nella sentenza estera ai soli fini indicati dalla stessa norma, coincidenti con quelli di cui art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen. Peraltro è stato specificamente aggiunto (in particolare dalla sentenza n. 28642 del 16/06/2022, Barbera, cit.) che «la rilevanza delle condanne emesse in altri Stati dell'Unione in merito alla "determinazione sulla pena" non può essere circoscritta alle sole valutazioni da compiersi nel corso del processo di cognizione nazionale, ma, in assenza di una specifica e diversa previsione normativa ed in coerenza con il considerando n. 5 della decisione quadro 2008/675 GAI, va estesa anche alla fase dell'esecuzione in relazione alle statuizioni che conseguono di diritto alla pena principale inflitta dalla condanna straniera, così ricomprendendosi anche le indicazioni contenute nell'art. 12, comma primo, n. 2 cod. pen.» 4. Ciò posto, le ragioni che sono alla base del ricorso sono superate dai rilievi che precedono e, per quanto specificamente attengono agli effetti di cui all'art. 12, comma primo, n. 2, cod. pen., deve ribadirsi che nel caso di specie il ricorrente è allo stato carente di effettivo interesse, in quanto il concomitante riconoscimento delle altre due sentenze, emesse dal Tribunale di Sarine (Svizzera), costituisce base idonea