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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33178/2022

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 364/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Bologna via Indipendenza 24 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con lui elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 79/H –controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] –intimata avverso la sentenza n. 255/2019 della Corte d’Appello di Bologna depositata il 18.1.2019; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 255/2019 resa pubblica il 18.1.2019, ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria di un terreno posto in Noceto di Parma) contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Parma n. 642/2015) che pronunciando sulle domande di regolamento confini e accertamento di servitù anche veicolare proposte nei confronti del vicino [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - aveva dichiarato, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta, l’acquisto per usucapione della proprietà di alcune porzioni di terreno ed aveva altresì accertato che il confine tra i rispettivi immobili era quello attualmente esistente; -aveva dichiarato, in accoglimento della domanda degli attori, l’esistenza di una servitù di presa e conduzione d’acqua, esercitabile solo a piedi.

La conferma della sentenza di primo grado è stata motivata attraverso le seguenti argomentazioni: - la doglianza degli appellanti sulla qualificazione della domanda anche come rivendica e, conseguentemente, sul ritenuto difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] era inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’eventuale errore commesso dal primo giudice sarebbe stato privo di conseguenze: essendo infatti entrambe le parti concordi nel ritenere azionato un regolamento di confini, l’inquadramento della domanda in tal senso non avrebbe avuto incidenza sulle altre statuizioni della sentenza impugnata, cioè sull’accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] tendente all’acquisto per usucapione della parte di terreno di cui gli appellanti intendevano recuperare, tramite il regolamento di confini, la proprietà; - la censura sull’accoglim ento della domanda riconvenzionale (secondo motivo di appello) era infondata perché, come rilevato dal Tribunale, il convincimento era stato tratto non dalle prove orali, ma dalla documentazione in atti e dal contenuto delle difese degli appellanti; - pari menti era infondata la critica sulla ritenuta irrilevanza, alla luce dell’accertata usucapione, di ulteriori accertamenti tecnici su eventuali difformità tra confine di fatto e confine di diritto perché, una volta accertato che il confine di fatto era divenuto, per effetto dell’usucapione, confine di diritto, si rivelava privo di qualsivoglia utilità concreta ogni ulteriore accertamento riguardante questioni assai risalenti nel tempo e superate da tale indiscutibile sopravvenienza; - era infondata anche la censura sull’esclusione del passaggio con mezzi meccanici per l’esercizio della servitù di presa d’acqua, in considerazione della mancata previsione nei titoli e della mancata proposizione, da parte degli appellanti, di una domanda di acquisto per usucapione del diritto di passaggio con mezzi meccanici. 2 Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo Darecchio con dieci complessi motivi contrastati con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1Col primo motivo il ricorrente denunzia “ nullità della sentenza per vizio motivazionale ex art. 111 comma 6 Cost. e art. 132 n. 4 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc. - Violazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 cpc”.

Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello ha adottato una decisione stupefacente, con cui in poco più di una pagina, attraverso un ragionamento incomprensibile, sono stati liquidati quattro corposi motivi di appello senza alcuna valutazione.

Trattasi, sempre secondo il Darecchio, di motivazione apparente che non consente di comprendere le ragioni della decisione e pertanto tale lacuna si riflette sul diritto di difesa.

Il motivo è infondato.

Come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830).

Nel caso in esame, pur riscontrandosi una estrema sintesi espositiva e gravi lacune nella impugnata sentenza (come si dirà più avanti), tuttavia non ricorrono le gravi criticità enunciate dalle sezioni unite affinché possa parlarsi di nullità, perché, come si vedrà a breve, comunque, la motivazione esiste e seppure, carente, supera il vaglio del “minimo costituzionale”.

Del resto, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 de l 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145; Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526). 2Col secondo motivo il Darecchio deduce, “nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, 106, 111, 102, 269 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc per omessa pronuncia sulla domanda di chiamata in causa degli assegnatari sigg.ri Pavesi e Tondelli, acquirenti con patto di riservato dominio”.

Il motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio (cfr. tra le varie, Sez.

L - , Ordinanza n. 24812 del 16/08/2022(Rv. 665466;Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 02/03/2016 Rv. 638813).

Questo principio, riferito alle ipotesi di mancata adozione del provvedimento di sospensione del processo, è logicamente applicabile anche alla fattispecie in esame, posto che anche la chiamata in causa è un provvedimento ordinatorio. 3 Col terzo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cpc in punto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc- Insufficiente, contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi del processo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc-Errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc- Nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 cpc in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 cpc”.

In particolare, il ricorrente contesta l’asserita mancanza di interesse ad agire, frutto di un accertamento ex post anziché ex ante e di una confusione della materia del contendere, fuorviata dalle difese dell’appellato, che ha indotto i giudici di merito ad esprimersi sulla domanda di rivendica, mai proposta.

Ribadisce infatti di avere azionato, unitamente alla domanda in accertamento della servitù, solo quella di regolamento di confini implicante, come corollario, quella restitutoria, con tutte le conseguenze in tema di legittimazione passiva, posto che all’epoca della notifica dell’atto di citazione, il proprietario dell’immobile confinante era solo l’[OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando che quest’ultima avesse compiuto una vendita con patto di riservato dominio.

Rileva poi alcune contraddizioni delle sentenze di merito sulla individuazione dei confini e sulla qualificazione della domanda.

La mancanza di approfondimento dei temi e la superficialità della decisione avrebbe, sempre secondo il ricorrente, leso il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. 4 Col quarto motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 948 cpc in punto di usucapione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc - Omesso esame di fatti decisivi e controversi del processo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc e/o errata valutazione delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc-Nullità della sentenza per avere pronunciato su domanda riconvenzionale nulla per carenza dei requisiti di cui all’art. 163 nn. 3 e 4 cpc in connessione con l’art. 164 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc- Nullità della sentenza per vizio della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] dipendente da difetto di autorizzazione non rilevato né sanato ex artt. 75 e 182 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc”.

Rileva innanzitutto l’errore, ripetuto dalla Corte d’Appello sulla scia del Tribunale, nel ritenere che la prova dell’acquisto per usucapione era stata tratta, non dalle prove orali, ma dai documenti in atti e dal contenuto delle difese degli attori, perché l’unico supporto alla tesi dell’usucapione lo si traeva dalla deposizione testimoniale dei due assegnatari con patto di riservato dominio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non dai documenti, neppure indicati, né dalle difese degli appellanti, che hanno sempre affermato il contrario.

Riporta alcuni passaggi dell’atto di appello, rimproverando altresì alla Corte d’Appello di non avere valutato le carenze oggettive delladomanda di usucapione formulata in via riconvenzionale.

Da [OSCURATO:PERSONA], stante la mancata indicazione del bene con certezza e obiettività, anche sotto il profilo catastale e la conseguente nullità della domanda riconvenzionale.

La doglianza sul mancato rilievo del difetto di autorizzazione è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 6 cpc).

Nel caso in esame il ricorrente richiama la determinazione n. 224/2005 senza però trascriverne il contenuto per la parte di rilievo e, soprattutto, senza dare informazioni sulla presenza in atti del documento.

La Corte di Cassazione non è tenuta alla ricerca e all’esame degli atti del fascicolo nelle ipotesi di violazione di norme di diritto (come nella fattispecie) ed in ogni caso, anche qualora vengano denunziati errores in procedendo (che consentono invece di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), si richiede pur sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ: cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 Rv. 622361; Sez.

L -, Ordinanza n. 41465 del 24/12/2021 Rv. 663411; ed altre).

Delle altre doglianze sollevate col motivo in esame si dirà appresso. 5Col quinto motivo il ricorrente denunzia “nullità della sentenza per immotivato dissenso da consulenza tecnica di ufficio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc- Omesso esame di fatti decisivi e controversi del processo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950 cc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc- Violazione e/o falsa applicazio ne dell’art. 2697 cc e artt. 115 e 116 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 196 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc.” Con tale complessa censura, il ricorrente, oltre a svolgere una lunga disquisizione di tipo fattuale in tema di individuazione del confine, con richiami alla consulenza tecnica e a quella di parte (cfr. ricorso pagg. 23-34), contesta il ritenuto fondamento della domanda riconvenzionale di usucapione, domandandosi ancora con quali argomenti i giudici di merito l’abbiano potuta accogliere, anche perché l’onere probatorio era a carico di [OSCURATO:PERSONA] secondo il riparto di cui all’art. 2697 cc. 6Col sesto motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 246 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, 4 e 5 cpc dolendosi del fatto che i due testi Tondelli e Pavesi erano incapaci a deporre, come tempestivamente eccepito e quindi non potevano essere ascoltati perché, quali assegnatari del fondo [OSCURATO:PERSONA] in virtù di vendita con patto di riservato dominio avevano un chiaro interesse in causa.

Rileva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, sono state proprio le deposizioni rese da costoro a condurre all’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, osservando che una decisione fondata “sulla documentazione in atti e sul contenuto delle difese degli appellanti” avrebbe portato al riconoscimento della domanda degli attori. 7 Col settimo motivo il ricorrente denunzia “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, 4 e 5 cpc.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc-.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito, nonostante abbia dichiarato di non avere preso in considerazione l’istruttoria orale, l’ha posta tuttavia alla base del proprio convincimento e nel far ciò non ha svolto il suo dovere di valutare criticamente le deposizioni assunte.

Ritiene violata la regola dettata dall’art. 2697 cc perché la Corte d’Appello ha confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione svolta da [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna prova, perché nessun atto, documento o testimonianza autorizzava a ritenere il possesso continuato ultraventennale idoneo all’usucapione su una striscia di terreno neppure identificata, il che determinava altresì l’indeterminatezza dell’oggetto della domanda riconvenzionale. 8Con l’ottavo motivo il Darecchio denunzia “nullità della sentenza per mancanza del requisito di cui all’art. 132 comma 1 n. 4 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc e degli artt.115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc-.

Omesso esame di fatti decisivi e controversi del processo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc.

Rimproverando alla Corte d’Appello “una censurabile resistenza a studiare una corposissima relazione di consulenza tecnica di ufficio” con relativi allegati e osservazioni del proprio consulente tecnico di parte, il ricorrente si duole del giudizio di irrilevanza di ogni ulteriore accertamento e procede ad analizzare i passaggi della relazione di consulenza tecnica di ufficio nonché le osservazioni del tecnico di parte che avrebbero dovuto, a suo dire, meritare adeguato esame.

I motivi quarto (per quanto di ragione), quinto e settimo – che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto accomunati dal riferimento alla prova nella domanda riconvenzionale di usucapione –sono fondati.

Secondo un generalissimo principio di diritto colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 06/09/2002 Rv. 557289; Sez. 2, Sentenza n. 3063 del 16/03/2000 Rv. 534826; v. anche, su chi sia onerato dalla relativa prova, Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013 Rv. 627301;Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 Rv. 657277).

Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito si sono discostati da tale regola, perché l’acquisto per usucapione a favore di [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto telegraficamente dalla Corte d’Appello attraverso un generico riferimento a “documentazione in atti” e a non meglio precisate “difese degli appellanti” e attraverso un altrettanto generico richiamo alla sentenza di primo grado, che però, a sua volta, partendo da una mancata allegazione probatoria da parte degli attori (rilievo, questo, palesemente erroneo in diritto perché in violazione della citata regola dell’onere probatorio) aveva dato per scontato l’acquisto per usucapione sulla base di un possesso di [OSCURATO:PERSONA] “anche attraverso i propri aventi e danti causa” senza spiegare né in che modo si sia manifestato negli anni tale possesso né – soprattutto – come sia possibile possedere tramite “un avente causa”.

Nessuna indagine invero si rinviene sul rigoroso assolvimento dell’onere della prova a carico di chi invoca l’acquisto per usucapione, essendo stato tralasciata perfino una corretta individuazione dei cespiti in contestazione.

La sentenza va dunque cassata per nuovo esame.

L’accoglimento dei suindicati motivi comporta, come logica conseguenza, l’assorbimento dei motivi terzo, sesto e ottavo perché, una volta posta nuovamente in discussione la questione dell’acquisto per usucapione della zona che si assume occupata, anche la individuazione dei confini dovrà formare oggetto di nuovo e approfondito accertamento da parte del giudice di merito senza incorrere nelle lacune che hanno determinato la cassazione della impugnata sentenza.

Sulla incapacità a testimoniare dei due testi acquirenti con patto di riservato dominio (sesto motivo) si discuterà in sede di rinvio in tema di prova dell’usucapione. 9Col nono motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o errata applicazione degli artt. 1028, 1064, 1065, 1069, 1090, 1051 cc e degli artt. 115 e 116 cpc per avere escluso il diritto di passaggio ai mezzi meccanici in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc”.

Ritenendo penalizzanti le modalità di esercizio della servitù di passaggio, il Darecchio rimprovera alla Corte d’Appello di avere adottato una decisione dal contenuto platealmente anacronistico, che contraddice lo stato dei luoghi, i bisogni e l’utilità del fondo dominante, nonché le risultanze probatorie, come emerge dalle deposizioni dei testi e dalle risultanze della consulenza tecnica; evidenzia inoltre che qualsiasi attività agricola oggi non è concepibile senza l’uso di mezzi meccanici, essendo mutate le esigenze e le tecniche.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che va esclusa la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, sussistente solo in determinate ipotesi che la giurisprudenza di questa Corte ha specificamente individuato (cfr. al riguardo Sez.

U-, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) e certamente qui non ricorrenti, la censura è priva di specificità ai sensi dell’art. 366 n. 6 cpc perché il Darecchio ha omesso di trascrivere, neppure per la parte di stretto rilievo, il titolo costitutivo della servitù di passaggio e di acquedotto attraverso il fondo [OSCURATO:PERSONA] (documento essenziale per l’esame della censura) e non ha fornito neppure le indicazioni sulla sede e la data del deposito nell’incarto processuale: valgono in proposito i richiami giurisprudenziali sopra svolti nella trattazione della censura di difetto di rappresentanza posta col quarto motivo).

Prive di rilievo appaiono dunque le considerazioni svolte a sostegno del motivo sull’evoluzione dell’esigenze dell’agricoltura, anche perché non è dato neppure di conoscere - e ciò rappresenta un altro grave difetto di specificità della censura - sotto quali profili fosse stata avanzata nel giudizio di merito la richiesta di riconoscimento del passaggio anche veicolare (cfr. pagg. 2, 6, 43 e ss, del ricorso). 10 Col decimo ed ultimo motivo il ricorrente denunzia, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3,4 e 5 cpc, dolendosi della condanna alle spese ed auspicando una riforma anche di tale pronuncia nella ipotesi di accoglimento del ricorso o, quanto meno, una compensazione.

Questo motivo è anch’esso logicamente assorbito dall’accoglimento delle suindicate censure.

In conclusione, disattesi i motivi primo, secondo e (in parte)quarto , nonché il nono; accolti il quarto (per quanto di ragione), il quinto e settimo motivo e dichiarati assorbiti il terzo, il sesto, l’ottavo e il decimo motivo, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. la Corte rigetta il primo, il sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 364/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Bologna via Indipendenza 24 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con lui elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 79/H –controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] –intimata avverso la sentenza n. 255/2019 della Corte d’Appello di Bologna depositata il 18.1.2019; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 255/2019 resa pubblica il 18.1.2019, ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria di un terreno posto in Noceto di Parma) contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Parma n. 642/2015) che pronunciando sulle domande di regolamento confini e accertamento di servitù anche veicolare proposte nei confronti del vicino [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - aveva dichiarato, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta, l’acquisto per usucapione della proprietà di alcune porzioni di terreno ed aveva altresì accertato che il confine tra i rispettivi immobili era quello attualmente esistente; -aveva dichiarato, in accoglimento della domanda degli attori, l’esistenza di una servitù di presa e conduzione d’acqua, esercitabile solo a piedi. La conferma della sentenza di primo grado è stata motivata attraverso le seguenti argomentazioni: - la doglianza degli appellanti sulla qualificazione della domanda anche come rivendica e, conseguentemente, sul ritenuto difetto di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] era inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’eventuale errore commesso dal primo giudice sarebbe stato privo di conseguenze: essendo infatti entrambe le parti concordi nel ritenere azionato un regolamento di confini, l’inquadramento della domanda in tal senso non avrebbe avuto incidenza sulle altre statuizioni della sentenza impugnata, cioè sull’accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] tendente all’acquisto per usucapione della parte di terreno di cui gli appellanti intendevano recuperare, tramite il regolamento di confini, la proprietà; - la censura sull’accoglim ento della domanda riconvenzionale (secondo motivo di appello) era infondata perché, come rilevato dal Tribunale, il convincimento era stato tratto non dalle prove orali, ma dalla documentazione in atti e dal contenuto delle difese degli appellanti; - pari menti era infondata la critica sulla ritenuta irrilevanza, alla luce dell’accertata usucapione, di ulteriori accertamenti tecnici su eventuali difformità tra confine di fatto e confine di diritto perché, una volta accertato che il confine di fatto era divenuto, per effetto dell’usucapione, confine di diritto, si rivelava privo di qualsivoglia utilità concreta ogni ulteriore accertamento riguardante questioni assai risalenti nel tempo e superate da tale indiscutibile sopravvenienza; - era infondata anche la censura sull’esclusione del passaggio con mezzi meccanici per l’esercizio della servitù di presa d’acqua, in considerazione della mancata previsione nei titoli e della mancata proposizione, da parte degli appellanti, di una domanda di acquisto per usucapione del diritto di passaggio con mezzi meccanici. 2 Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo Darecchio con dieci complessi motivi contrastati con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha concluso per il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1Col primo motivo il ricorrente denunzia “ nullità della sentenza per vizio motivazionale ex art. 111 comma 6 Cost. e art. 132 n. 4 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc. - Violazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 cpc”. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello ha adottato una decisione stupefacente, con cui in poco più di una pagina, attraverso un ragionamento incomprensibile, sono stati liquidati quattro corposi motivi di appello senza alcuna valutazione. Trattasi, sempre secondo il Darecchio, di motivazione apparente che non consente di comprendere le ragioni della decisione e pertanto tale lacuna si riflette sul diritto di difesa. Il motivo è infondato. Come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Nel caso in esame, pur riscontrandosi una estrema sintesi espositiva e gravi lacune nella impugnata sentenza (come si dirà più avanti), tuttavia non ricorrono le gravi criticità enunciate dalle sezioni unite affinché possa parlarsi di nullità, perché, come si vedrà a breve, comunque, la motivazione esiste e seppure, carente, supera il vaglio del “minimo costituzionale”. Del resto, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 de l 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526). 2Col secondo motivo il Darecchio deduce, “nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, 106, 111, 102, 269 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc per omessa pronuncia sulla domanda di chiamata in causa degli assegnatari sigg.ri Pavesi e Tondelli, acquirenti con patto di riservato dominio”. Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio (cfr. tra le varie, Sez. L - , Ordinanza n. 24812 del 16/08/2022(Rv. 665466;Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 02/03/2016 Rv. 638813). Questo principio, riferito alle ipotesi di mancata adozione del provvedimento di sospensione del processo, è logicamente applicabile anche alla fattispecie in esame, posto che anche la chiamata in causa è un provvedimento ordinatorio. 3 Col terzo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cpc in punto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc- Insufficiente, contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi del processo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc-Errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc- Nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 cpc in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 cpc”. In particolare, il ricorrente contesta l’asserita mancanza di interesse ad agire, frutto di un accertamento ex post anziché ex ante e di una confusione della materia del contendere, fuorviata dalle difese dell’appellato, che ha indotto i giudici di merito ad esprimersi sulla domanda di rivendica, mai proposta. Ribadisce infatti di avere azionato, unitamente alla domanda in accertamento della servitù, solo quella di regolamento di confini implicante, come corollario, quella restitutoria, con tutte le conseguenze in tema di legittimazione passiva, posto che all’epoca della notifica dell’atto di citazione, il proprietario dell’immobile confinante era solo l’[OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando che quest’ultima avesse compiuto una vendita con patto di riservato dominio. Rileva poi alcune contraddizioni delle sentenze di merito sulla individuazione dei confini e sulla qualificazione della domanda. La mancanza di approfondimento dei temi e la superficialità della decisione avrebbe, sempre secondo il ricorrente, leso il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. 4 Col quarto motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 948 cpc in punto di usucapione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc - Omesso esame di fatti decisivi e controversi del processo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc e/o errata valutazione delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc-Nullità della sentenza per avere pronunciato su domanda riconvenzionale nulla per carenza dei requisiti di cui all’art. 163 nn. 3 e 4 cpc in connessione con l’art. 164 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc- Nullità della sentenza per vizio della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] dipendente da difetto di autorizzazione non rilevato né sanato ex artt. 75 e 182 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc”. Rileva innanzitutto l’errore, ripetuto dalla Corte d’Appello sulla scia del Tribunale, nel ritenere che la prova dell’acquisto per usucapione era stata tratta, non dalle prove orali, ma dai documenti in atti e dal contenuto delle difese degli attori, perché l’unico supporto alla tesi dell’usucapione lo si traeva dalla deposizione testimoniale dei due assegnatari con patto di riservato dominio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non dai documenti, neppure indicati, né dalle difese degli appellanti, che hanno sempre affermato il contrario. Riporta alcuni passaggi dell’atto di appello, rimproverando altresì alla Corte d’Appello di non avere valutato le carenze oggettive delladomanda di usucapione formulata in via riconvenzionale. Da [OSCURATO:PERSONA], stante la mancata indicazione del bene con certezza e obiettività, anche sotto il profilo catastale e la conseguente nullità della domanda riconvenzionale. La doglianza sul mancato rilievo del difetto di autorizzazione è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 6 cpc). Nel caso in esame il ricorrente richiama la determinazione n. 224/2005 senza però trascriverne il contenuto per la parte di rilievo e, soprattutto, senza dare informazioni sulla presenza in atti del documento. La Corte di Cassazione non è tenuta alla ricerca e all’esame degli atti del fascicolo nelle ipotesi di violazione di norme di diritto (come nella fattispecie) ed in ogni caso, anche qualora vengano denunziati errores in procedendo (che consentono invece di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), si richiede pur sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ: cfr. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 Rv. 622361; Sez. L -, Ordinanza n. 41465 del 24/12/2021 Rv. 663411; ed altre). Delle altre doglianze sollevate col motivo in esame si dirà appresso. 5Col quinto motivo il ricorrente denunzia “nullità della sentenza per immotivato dissenso da consulenza tecnica di ufficio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc- Omesso esame di fatti decisivi e controversi del processo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950 cc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc- Violazione e/o falsa applicazio ne dell’art. 2697 cc e artt. 115 e 116 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 196 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc.” Con tale complessa censura, il ricorrente, oltre a svolgere una lunga disquisizione di tipo fattuale in tema di individuazione del confine, con richiami alla consulenza tecnica e a quella di parte (cfr. ricorso pagg. 23-34), contesta il ritenuto fondamento della domanda riconvenzionale di usucapione, domandandosi ancora con quali argomenti i giudici di merito l’abbiano potuta accogliere, anche perché l’onere probatorio era a carico di [OSCURATO:PERSONA] secondo il riparto di cui all’art. 2697 cc. 6Col sesto motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 246 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, 4 e 5 cpc dolendosi del fatto che i due testi Tondelli e Pavesi erano incapaci a deporre, come tempestivamente eccepito e quindi non potevano essere ascoltati perché, quali assegnatari del fondo [OSCURATO:PERSONA] in virtù di vendita con patto di riservato dominio avevano un chiaro interesse in causa. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, sono state proprio le deposizioni rese da costoro a condurre all’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, osservando che una decisione fondata “sulla documentazione in atti e sul contenuto delle difese degli appellanti” avrebbe portato al riconoscimento della domanda degli attori. 7 Col settimo motivo il ricorrente denunzia “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, 4 e 5 cpc.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc-. Lamenta il ricorrente che il giudice di merito, nonostante abbia dichiarato di non avere preso in considerazione l’istruttoria orale, l’ha posta tuttavia alla base del proprio convincimento e nel far ciò non ha svolto il suo dovere di valutare criticamente le deposizioni assunte. Ritiene violata la regola dettata dall’art. 2697 cc perché la Corte d’Appello ha confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione svolta da [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna prova, perché nessun atto, documento o testimonianza autorizzava a ritenere il possesso continuato ultraventennale idoneo all’usucapione su una striscia di terreno neppure identificata, il che determinava altresì l’indeterminatezza dell’oggetto della domanda riconvenzionale. 8Con l’ottavo motivo il Darecchio denunzia “nullità della sentenza per mancanza del requisito di cui all’art. 132 comma 1 n. 4 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc e degli artt.115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc-. Omesso esame di fatti decisivi e controversi del processo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc. Rimproverando alla Corte d’Appello “una censurabile resistenza a studiare una corposissima relazione di consulenza tecnica di ufficio” con relativi allegati e osservazioni del proprio consulente tecnico di parte, il ricorrente si duole del giudizio di irrilevanza di ogni ulteriore accertamento e procede ad analizzare i passaggi della relazione di consulenza tecnica di ufficio nonché le osservazioni del tecnico di parte che avrebbero dovuto, a suo dire, meritare adeguato esame. I motivi quarto (per quanto di ragione), quinto e settimo – che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto accomunati dal riferimento alla prova nella domanda riconvenzionale di usucapione –sono fondati. Secondo un generalissimo principio di diritto colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 06/09/2002 Rv. 557289; Sez. 2, Sentenza n. 3063 del 16/03/2000 Rv. 534826; v. anche, su chi sia onerato dalla relativa prova, Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013 Rv. 627301;Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 Rv. 657277). Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito si sono discostati da tale regola, perché l’acquisto per usucapione a favore di [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto telegraficamente dalla Corte d’Appello attraverso un generico riferimento a “documentazione in atti” e a non meglio precisate “difese degli appellanti” e attraverso un altrettanto generico richiamo alla sentenza di primo grado, che però, a sua volta, partendo da una mancata allegazione probatoria da parte degli attori (rilievo, questo, palesemente erroneo in diritto perché in violazione della citata regola dell’onere probatorio) aveva dato per scontato l’acquisto per usucapione sulla base di un possesso di [OSCURATO:PERSONA] “anche attraverso i propri aventi e danti causa” senza spiegare né in che modo si sia manifestato negli anni tale possesso né – soprattutto – come sia possibile possedere tramite “un avente causa”. Nessuna indagine invero si rinviene sul rigoroso assolvimento dell’onere della prova a carico di chi invoca l’acquisto per usucapione, essendo stato tralasciata perfino una corretta individuazione dei cespiti in contestazione. La sentenza va dunque cassata per nuovo esame. L’accoglimento dei suindicati motivi comporta, come logica conseguenza, l’assorbimento dei motivi terzo, sesto e ottavo perché, una volta posta nuovamente in discussione la questione dell’acquisto per usucapione della zona che si assume occupata, anche la individuazione dei confini dovrà formare oggetto di nuovo e approfondito accertamento da parte del giudice di merito senza incorrere nelle lacune che hanno determinato la cassazione della impugnata sentenza. Sulla incapacità a testimoniare dei due testi acquirenti con patto di riservato dominio (sesto motivo) si discuterà in sede di rinvio in tema di prova dell’usucapione. 9Col nono motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o errata applicazione degli artt. 1028, 1064, 1065, 1069, 1090, 1051 cc e degli artt. 115 e 116 cpc per avere escluso il diritto di passaggio ai mezzi meccanici in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o 5 cpc”. Ritenendo penalizzanti le modalità di esercizio della servitù di passaggio, il Darecchio rimprovera alla Corte d’Appello di avere adottato una decisione dal contenuto platealmente anacronistico, che contraddice lo stato dei luoghi, i bisogni e l’utilità del fondo dominante, nonché le risultanze probatorie, come emerge dalle deposizioni dei testi e dalle risultanze della consulenza tecnica; evidenzia inoltre che qualsiasi attività agricola oggi non è concepibile senza l’uso di mezzi meccanici, essendo mutate le esigenze e le tecniche. Il motivo è inammissibile. Premesso che va esclusa la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, sussistente solo in determinate ipotesi che la giurisprudenza di questa Corte ha specificamente individuato (cfr. al riguardo Sez. U-, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) e certamente qui non ricorrenti, la censura è priva di specificità ai sensi dell’art. 366 n. 6 cpc perché il Darecchio ha omesso di trascrivere, neppure per la parte di stretto rilievo, il titolo costitutivo della servitù di passaggio e di acquedotto attraverso il fondo [OSCURATO:PERSONA] (documento essenziale per l’esame della censura) e non ha fornito neppure le indicazioni sulla sede e la data del deposito nell’incarto processuale: valgono in proposito i richiami giurisprudenziali sopra svolti nella trattazione della censura di difetto di rappresentanza posta col quarto motivo). Prive di rilievo appaiono dunque le considerazioni svolte a sostegno del motivo sull’evoluzione dell’esigenze dell’agricoltura, anche perché non è dato neppure di conoscere - e ciò rappresenta un altro grave difetto di specificità della censura - sotto quali profili fosse stata avanzata nel giudizio di merito la richiesta di riconoscimento del passaggio anche veicolare (cfr. pagg. 2, 6, 43 e ss, del ricorso). 10 Col decimo ed ultimo motivo il ricorrente denunzia, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3,4 e 5 cpc, dolendosi della condanna alle spese ed auspicando una riforma anche di tale pronuncia nella ipotesi di accoglimento del ricorso o, quanto meno, una compensazione. Questo motivo è anch’esso logicamente assorbito dall’accoglimento delle suindicate censure. In conclusione, disattesi i motivi primo, secondo e (in parte)quarto , nonché il nono; accolti il quarto (per quanto di ragione), il quinto e settimo motivo e dichiarati assorbiti il terzo, il sesto, l’ottavo e il decimo motivo, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte rigetta il primo, il sec
Sentenza Cassazione n. 33178/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris