CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 31127/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 6 dicembre 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2023, notificata al difensore il 27 febbraio 2024, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'annullamento e/o la 'sospensione dell'ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli il 5 novembre 2015, notificatagli il 26 novembre 2015, in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 28 maggio 1998, irrevocabile il 14 luglio 1998. 2. Con atto del 6 marzo 2024 Buonocore, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la già menzionata ordinanza, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 27 Cost e 19 T.U.E. e 666, comma 5, cod.proc.pen.. Il ricorso censura l'ordinanza nella parte in cui non avrebbe riconosciuto "tutela al diritto dell'affidamento del terzo interessato in buona fede rispetto agli atti della [OSCURATO:PERSONA]" in applicazione della giurisprudenza di legittimità a tenore della quale "l'ordine di demolizione può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità Amministrativa un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione, evenienza questa non sussistente nel caso di specie". Richiama, per converso, il superamento di tale orientamento 'restrittivo' da parte della giurisprudenza più recente di questa Corte Suprema, secondo cui incombe sul giudice dell'esecuzione l'onere di comparare e bilanciare gli altri interessi costituzionalmente riconosciuti col diritto dello Stato alla repressione [degli illeciti] ed al ripristino dell'assetto del territorio [ante abuso]. Censura, altresì, la motivazione della Corte di appello napoletana che avrebbe sostenuto l'inidoneità dell'inerzia dell'amministrazione a radicare un legittimo affidamento in capo all'autore dell'abuso semplicemente focalizzando l'attenzione sul criterio temporale delle 'lungaggini' del procedimento amministrativo, così esponendosi ad una duplice critica: a) per aver mancato di comparare -come richiesto anche in caso di totale assenza di titolo legittimante quest'ultima dalla consolidata giurisprudenza della Corte europea e della Corte di Cassazione- l'interesse al ripristino dell'assetto del territorio coi diritti, di pari dignità costituzionale, dei terzi che sarebbero sacrificati in caso di demolizione dell'opera abusiva ; b)per avere, sulla scorta della netta separazione tra sindacato amministrativo e sindacato giudiziale-penalistico, e del conseguente disconoscimento della elaborazione giurisprudenziale comunitaria e di legittimità che ha configurato l'ordine di demolizione impartito in sentenza come sanzione amministrativa rispetto alla quale l'organo esecutivo (Procura della repubblica presso il Tribunale o Procura genale presso la Corte di appello) agisce in supplenza dell'autorità amministrativa, mancato di vagliare le ragioni di opportunità e di interesse pubblico asseritamente esistenti a sostegno dell'istanza dell'odierno ricorrente. Il giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco avrebbe imposto, secondo prospettazione difensiva, la considerazione, oltre che dei diritti tutelati dall'art. 8 CEOU (diritto all'abitazione, diritto ad una vita familiare), anche del diritto dell'affidamento del terzo in buona fede, considerato nella evoluzione normativa e giurisprudenziale della Corte di giustizia europea quale prioritario, esorbitante dal mero rapporto tra privato e pubblica amministrazione sì da assumere valore di riferimento anche nella valutazione degli atti dell'istituzione. Principio di affidamento che, nella specie, troverebbe ragion d'essere non nel mero decorso temporale, ma nei comportamenti concludenti della pubblica amministrazione che avrebbero ingenerato l'affidamento "nel buon andamento della pratica di condono pendente". Si assume, infatti, che il diniego della domanda di condono è intervenuto dopo oltre quindici anni di interlocuzioni tra privato e pubblica amministrazione, nel corso delle quali mai sarebbero stati sollevati dubbi sulla legittimità della domanda, ma, solo, richiesti interventi ripristinatori —di minima entità- e versamenti di somme di denaro a titolo di oblazione e oneri concessori. Il tutto in un contesto in via ulteriore meritevole di attenzione in quanto sarebbe pendente ricorso al TAR avverso il diniego della domanda di condono, con udienza fissata al 5.6.2024 (la mancata produzione documentale relativamente a tale giudizio, non evidenziata dalla Corte di appello in costanza di udienza, avrebbe ben potuto, secondo prospettàzione, essere sanata attraverso la richiesta da parte della Corte di appello della necessaria documentazione azionando i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, c.p.p. presso il TAR). 3. Con la memoria del 10 maggio 2024 la Sost. Proc. generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuti i motivi aspecifici ed assertivi, ha poi, dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza in tema, rilevato come il giudice dell'esecuzione abbia fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materia, sul rilievo dell'esito, negativo, del procedimento di sanatoria attivato dal condannato e della inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza di un processo amministrativo relativo al diniego di sanatoria delle opere abusive oggetto della ingiunzione di demolizione, e, comunque, correttamente svolto il giudizio di proporzionalità anche in relazione al bilanciamento con la tutela del terzo. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso, in via generale, che le censure sono dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa, tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sei. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). 2.A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice dell'esecuzione, infatti, il ricorrente non offre la compiuta ràppresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per intrinseca incompatibilità degli enunciati. Non si cura di rilevare, in particolare, come con ordinanza del 27 ottobre 2020, la Corte di appello di Napoli avesse, all'esito del primo incidente di esecuzione proposto dall'odierno ricorrente, disposto la sospensione dell'ingiunzione di demolizione ordinata con la sentenza della stessa Corte di appello del 28 maggio 1998 irrevocabile il 14 luglio 1998, in considerazione della accertata pendenza di istanza per la regolarizzazione delle opere abusive e per il versamento dell'oblazione; come con ordinanza del 1° dicembre 2021, all'esito di nuovo incidente di esecuzione proposto dalla procura generale, la Corte di appello avesse revocato la sospensione disposta il 27 ottobre 2020; come le circostanze relative alla esistenza di una nota del 16 gennaio 2015 del comune di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], e di altra nota del 2 dicembre 2016, di richiesta di conguagli (a titolo di oblazione e oneri concessori) siano anteriori alla dedotta revoca della sospensione (già il 10 dicembre 2021); come la comunicazione proveniente dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e relativa ad una udienza di merito fissata per il giorno 5 giugno 2024 dinnanzi al TAR Campania sia stata già vagliata dal giudice dell'esecuzione nella sua insufficiente portata probatoria relativamente alla pendenza di un giudizio amministrativo riguardante il diniego di sanatoria. Si tratta di circostanze, tutte, già proposte all'attenzione del giudice dell'esecuzione, dallo stesso puntualmente vagliate, e ritenute - con motivazione completa e immune da contraddizioni - inidonee a fondare quella "aspettativa di affidamento in assoluta buona fede e senza alcun rimprovero possibile allo stesso di negligenza, imprudenza e/o imperizia, essendosi peraltro avvalso di professionisti competenti" che, sola, avrebbe potuto giustificare quanto meno la sospensione dell'ordine di demolizione. Il ricorrente, soprattutto, non può contrastare l'asserto del giudice dell'esecuzione, indiscutibile, secondo cui il procedimento di sanatoria, attivato dal condannato odierno ricorrente, ha avuto esito negativo, col rigetto della domandà di condono, "essendo emerso che le istanze di condono presentate dal Buonocore, benché afferenti a due diverse unità immobiliari, in realtà concernono un unico edificio con conseguente superamento del limite di mc 750 imposto dalla L. 724/1994 [)] sicché esse non possono che essere ribadite [in questa sede]". Né quanto dalla stessa Corte attestato circa l'assente deduzione di "fatti nuovi da cui evincersi esigenze abitative o situazioni di bisogno economico/sanitario effettive del ricorrente tali da far ritenere l'ingiunzione di demolizione sproporzionata rispetto all'entità degli abusi commessi, tenuto conto, peraltro, del congruo lasso temporale di cui il Buonocore ha potuto disporre per individuare altre soluzioni abitative; né [...] ulteriori ragioni tali da giustificare un rinvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde evitare la compromissione di altri diritti fondamentali". 3.E' principio affermato da questa Corte di legittimità, che in questa sede merita di essere confermato, quello secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con sentenza passata in giudicato può essere ragionevolmente sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione (Sez. 3, Sentenza n. 42978 del 17/10/2007, e N. 23702 del 2007 Rv. 237062 — 01, N. 11051 del 2003 Rv. 224347 - 01). E, nella specie, il procedimento amministrativo si è concluso con un rigetto in epoca antecedente alla revoca (il 1 dicembre 2021) della sospensione previamente già accordata il 27 ottobre 2020, sulla scorta della considerazione della irrevocabile non sanabilità delle opere. Peraltro, come anticipato, non è provata la pendenza di un giudizio in sede amministrativa relativo al diniego di sanatoria, per i motivi, di fatto, che la Corte di appello ha dedotto senza che il percorso motivazionale sia tacciabile di vizi di illogicità o contraddittorietà e che, pertanto, non è sindacabile in questa sede. Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale, innanzi tutto rilevato che il ricorrente allega genericamente ragioni di 'opportunità', si rammenta ancora una volta il principio reiteratamente affermato da questa Corte (da ultimo da Sez. 3, Sentenza n. 21198 del 15/02/2023) secondo cui «In tema di reati edilizi, l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lutrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia).». Nulla in proposito il ricorrente ha non solo provato, ma neppure allegato. A tanto può, solo, aggiungersi che il rigetto della istanza di sanatoria è anteriore al dicembre 2021, sicché, ancora una volta, deve attestarsi l'inerzia del ricorrente a fronte di un tempo più che congruo per individuare altre situazioni abitative o ad opporre specifiche esigenze onde evitare la compromissione di eventuali ulteriori diritti fondamentali. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr