Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 19958/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25719/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2419 /201 9 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdepositata il7/05/2019;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 /0 5 /2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 7/5/2019, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisionedi primo grado, ha condannato il Comune di Avellino al risar- cimentodei danni subiti dalla Rusolo a seguito dell’accidentale caduta incui la stessa era incorsa a causa dell’irregolarità della superficie della stradapercorsa, nella specie affidata alla custodia dell’amministrazione comunaleconvenuta; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale , diversa- menteda quanto ritenuto dal giudice di primo grado – ferma l’inconte- statariconducibilità causale del danno sofferto dalla Rusolo all’uso della via comunale – ha rilevato come l’amministrazione convenuta non avesse fornito alcuna adeguata prova c irca l’idoneità della condotta stradale asseritamente negligente tenuta dalla danneggiata ad assu- mere una qualche rilevanza eziologica nella produzione dell’evento dannoso,con la conseguente piena responsabilità risarcitoria del Co- munedi Avellino sensi d ell’art. 2051 c.c.; avverso la sentenza d’appello, il Comune di Avellino propone ri- corsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; MariaRusolo non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, conil primo motivo, il Comune ricorrente ce nsura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamenteomesso di rilevare l’avvenuta dimostrazione, in forza degli elementi istrutto ri complessivamente acquisiti al giudizio, della con- dotta gravemente negligente e imprudente della Rusolo in occasione dell’incidente dedotto in giudizio, omettendo di ritenere per tale ra- gionerisolto il nesso di causalità tra l’uso della strada e le grav i conse- guenzedannose originariamente dedotte in giudizio dall’attrice;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.2697c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ), per avere la corte terri- torialetrascurato di esaminare e valutare che dalle risultanze istrutto- rie complessivamente acquisite al giudizio fosse emersa in maniera inequivocabilela sottrazione della danneggiata ai propri doveri di dili- genzae di prudenz a nell’uso della strada, sì da assumere un ruolo cau- saleesclusiva nella produzione delle conseguenze dannose quale caso fortuitorilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c.; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inamm issibili; osservail Collegio come, attraverso la proposizione delle censure inesame, il Comune ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea rico- gnizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata dalle norme di legge richiama te – si sia limitat o ad al- legareun’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fatti- specieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attieneall’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì allatipica valut azione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motiva- zione(cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745;Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638 171), nep- pure coinvolgendo, la prospettazione critica del Comune ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erroneasussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insi- stendo propriamente l o stess o nella prospettazione di una diversa ri- costruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernoComune ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del conte- nutorappresentativo degli elementi di prova compless ivamente acqui- sitie dei fatti di causa; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle r isultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili,non essendo co nsentito alla parte censurare come viola- zionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cuisi assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di unfatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- vistidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti; conil terzo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza im- pugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omessodi rilevare le incongruenze e le lacune contenute n ella consu- lenzatecnica d’ufficio utilizzata ai fini della quantificazione del danno alla persona subito dalla controparte, in tal modo incorrendo nel de- nunciato vizio di omesso esame, da ritenersi nella specie decisivo ai finidell’esito del giudizio; ilmotivo è inammissibile;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come l’odierna amministrazione ricorrente, pur evocandoil vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., si sia integralmente aste- nutadalla precisazione e da un a riconoscibile identificazione del fatto storicospecifico il cui esame sarebbe stato in ipotesi omesso nella con- sulenzatecnica d’ufficio utilizzata ai fini della determinazione del danno subito dall’originaria attrice; fatto storico il cui eventuale esame avrebbedeterminato, con certezza indiscutibile ( e non già meramente congetturale), una diversa determinazione dell’entità delle conse- guenzedannose provocate dal sinistro dedotto in giudizio ; al riguardo, varrà rilevare come , secondo il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, qu ando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sottoil profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dalc.t.u., è necessari o che il ricorrente non si limiti a censure apodit- tichedi erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omessoapprofondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi,sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elem enti di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evi- denziando,in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficioche assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi,che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devepoter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute intale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 - 01); inparticolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al pr ocedimento tecnico seguito Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalc.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazionepuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto deci- sivodella contr oversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero nonesaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'effi- caciadelle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convin- cimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007,Rv. 596714 - 01); ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendoil Comune ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gliaspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, da parte del giu- dice a quo , di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnicoed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura ( e non già meramente congetturale)diversa risoluzione dell'odierna controversia; sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso; non vi è l uogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo laparte intimata svolto difese in questa sede; dev’essereviceversa attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessualiper il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulte- rioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso.Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versa-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25719/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2419 /201 9 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdepositata il7/05/2019;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 /0 5 /2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 7/5/2019, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisionedi primo grado, ha condannato il Comune di Avellino al risar- cimentodei danni subiti dalla Rusolo a seguito dell’accidentale caduta incui la stessa era incorsa a causa dell’irregolarità della superficie della stradapercorsa, nella specie affidata alla custodia dell’amministrazione comunaleconvenuta; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale , diversa- menteda quanto ritenuto dal giudice di primo grado – ferma l’inconte- statariconducibilità causale del danno sofferto dalla Rusolo all’uso della via comunale – ha rilevato come l’amministrazione convenuta non avesse fornito alcuna adeguata prova c irca l’idoneità della condotta stradale asseritamente negligente tenuta dalla danneggiata ad assu- mere una qualche rilevanza eziologica nella produzione dell’evento dannoso,con la conseguente piena responsabilità risarcitoria del Co- munedi Avellino sensi d ell’art. 2051 c.c.; avverso la sentenza d’appello, il Comune di Avellino propone ri- corsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; MariaRusolo non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, conil primo motivo, il Comune ricorrente ce nsura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamenteomesso di rilevare l’avvenuta dimostrazione, in forza degli elementi istrutto ri complessivamente acquisiti al giudizio, della con- dotta gravemente negligente e imprudente della Rusolo in occasione dell’incidente dedotto in giudizio, omettendo di ritenere per tale ra- gionerisolto il nesso di causalità tra l’uso della strada e le grav i conse- guenzedannose originariamente dedotte in giudizio dall’attrice;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.2697c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ), per avere la corte terri- torialetrascurato di esaminare e valutare che dalle risultanze istrutto- rie complessivamente acquisite al giudizio fosse emersa in maniera inequivocabilela sottrazione della danneggiata ai propri doveri di dili- genzae di prudenz a nell’uso della strada, sì da assumere un ruolo cau- saleesclusiva nella produzione delle conseguenze dannose quale caso fortuitorilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c.; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inamm issibili; osservail Collegio come, attraverso la proposizione delle censure inesame, il Comune ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea rico- gnizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata dalle norme di legge richiama te – si sia limitat o ad al- legareun’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fatti- specieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attieneall’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì allatipica valut azione del giudice di merito, la cui censura è possibile, insede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motiva- zione(cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745;Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638 171), nep- pure coinvolgendo, la prospettazione critica del Comune ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erroneasussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insi- stendo propriamente l o stess o nella prospettazione di una diversa ri- costruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernoComune ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del conte- nutorappresentativo degli elementi di prova compless ivamente acqui- sitie dei fatti di causa; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle r isultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili,non essendo co nsentito alla parte censurare come viola- zionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cuisi assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di unfatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- vistidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti; conil terzo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza im- pugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omessodi rilevare le incongruenze e le lacune contenute n ella consu- lenzatecnica d’ufficio utilizzata ai fini della quantificazione del danno alla persona subito dalla controparte, in tal modo incorrendo nel de- nunciato vizio di omesso esame, da ritenersi nella specie decisivo ai finidell’esito del giudizio; ilmotivo è inammissibile;Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come l’odierna amministrazione ricorrente, pur evocandoil vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., si sia integralmente aste- nutadalla precisazione e da un a riconoscibile identificazione del fatto storicospecifico il cui esame sarebbe stato in ipotesi omesso nella con- sulenzatecnica d’ufficio utilizzata ai fini della determinazione del danno subito dall’originaria attrice; fatto storico il cui eventuale esame avrebbedeterminato, con certezza indiscutibile ( e non già meramente congetturale), una diversa determinazione dell’entità delle conse- guenzedannose provocate dal sinistro dedotto in giudizio ; al riguardo, varrà rilevare come , secondo il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, qu ando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sottoil profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dalc.t.u., è necessari o che il ricorrente non si limiti a censure apodit- tichedi erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omessoapprofondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi,sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elem enti di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evi- denziando,in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficioche assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi,che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devepoter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute intale atto (Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 - 01); inparticolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al pr ocedimento tecnico seguito Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalc.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazionepuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto deci- sivodella contr oversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero nonesaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'effi- caciadelle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convin- cimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007,Rv. 596714 - 01); ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendoil Comune ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gliaspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, da parte del giu- dice a quo , di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnicoed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura ( e non già meramente congetturale)diversa risoluzione dell'odierna controversia; sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso; non vi è l uogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo laparte intimata svolto difese in questa sede; dev’essereviceversa attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessualiper il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulte- rioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso.Adunanzadel5 maggio 2023 - R.G. n. 25719/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti processuali per il versa-
Sentenza Cassazione n. 19958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris