CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 384 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 sull'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione della durata dell'allontanamento e della giustificazione addotta nonché della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante); rilevato che anche i motivi, che contestano la ritenuta recidiva e il diniego delle attenuanti generiche., sono reiterativi e manifestamente infondati a fronte della congrua motivazione resa (v. pag. 3 ove si attribuisce rilievo assorbente ai precedenti dell'imputato, di cui tre anche specifici, e si considera il nuovo reato espressivo di maggiore pericolosità alla luce della omogeneità dei reati e della distanza temporale tra gli stessi); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]- tiolo [OSCURATO:PERSONA]