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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19508/2026

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ll’Avvocatura Generale dello Stato;-Ricorrente-[OSCURATO:PERSONA];- Intimato–e nei confronti diEQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 7408/2023, depositata in data 21 dicembre 2023, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/20261.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma,[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagli per laregistrazione della sentenza n. 905/2015, emessa dal Tribunale di Torinoa definizione di un giudizio penale nell’ambito del quale era stata altresìpronunziata la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali in favoredelle parti civili costituite.

La cartella di pagamento, n. 014 202000012643 28 000, notificata in data 29 ottobre 2021, recava l’importo dieuro 250,00 per spese processuali, euro 23.850,00 per imposta di registrosu atti giudiziari ed euro 2.107,50 per contributo unificato.

Il contribuentededuceva la decadenza dell’azione, la violazione e falsa applicazione degliartt. 9, 10, 59 e 60, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e degli artt. 73 e ss.del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per mancata notificazione dell’invito alpagamento previsto dall’art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e perdifetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria rigettava il ricorso,ritenendo applicabile il solo termine decennale di prescrizione previstodall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; rilevava l’adeguatezza dellamotivazione della cartella ed affermava che per i ruoli formati dopo il 4luglio 2009 l’iscrizione del credito per spese di giustizia da partedell’ufficio giudiziario non doveva (più) essere preceduta dallanotificazione dell’invito al pagamento.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, inriforma della sentenza appellata, accoglieva il ricorso del contribuente,ritenendo la cartella di pagamento non sufficientemente motivata.3.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, non notificata, formulando un unico motivo.4.

Il contribuente è rimasto intimato.5.

Si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia S.p.a. depositandocontroricorso, aderendo alle conclusioni del ricorrente e proponendoricorso incidentale affidato a un unico motivo.Numero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/20266.

La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipatadel 17 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia denunciala violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, 37,43 e 8 della Tariffa I d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 10, 11 e 25 d.P.R. 29settembre 1973 n. 602, d.m. 28 giugno 1999 e d.m. 3 settembre 1999, n.321 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. nonché degliartt. 115 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc.civ.1.1.

Censura la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado che ha ritenuto non correttamente assolto l’obbligo di motivazionedella cartella mediante la sola indicazione degli estremi dell’attogiudiziario al quale è stata applicata l’imposta di registro e degli importidell’imposta applicata, affermando la necessità di fornire specificazioniulteriori in relazione alla concreta determinazione dell’imposta.

Rileva cheil contenuto della sentenza era noto al contribuente, che conosceva quindil’importo costituente la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta edera quindi in grado di comprendere i criteri di calcolo aritmetico, peraltrodettati dalla legge, sulla cui base era stata determinata.

Deduce, conparticolare riferimento all’imposta di registro dovuta per la registrazione digiurisdizionale, mentre le “ragioni giuridiche” sono da rinvenire, quantoall’an, nella mera registrazione di tale provvedimento e, in relazione alquantum, nell’esecuzione di un semplice calcolo aritmetico.Il ricorrente censura, inoltre, la sentenza per aver ritenuto viziata lacartella in quanto priva di indicazioni relative ai criteri normativi ematematici di determinazione del dovuto – base imponibile, aliquotatariffaria applicata ed imposta – senza tuttavia valutare, in concreto, se ilcontribuente fosse stato messo o meno nella condizione di comprendere ilNumero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026procedimento seguito per addivenir alla liquidazione dell’imposta diregistro.

Secondo il Ministero, la Corte regionale avrebbe dovuto accertarese il contenuto proprio della cartella, gli elementi già noti al contribuente eil livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di taleprovvedimento in rapporto alla imposizione, fossero o meno idonei al finedi far considerare adeguatamente motivata la cartella opposta.2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, Equitalia Giustizia S.p.a.deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ.,censurando l’errore del Collegio regionale nel non aver ritenutoinammissibile l’appello del contribuente per carenza di allegazione deglielementi costitutivi della domanda, con specifico riferimento alla omessaspecificazione delle contestazioni in concreto preclusegli dalla prospettatalacuna motivazionale della cartella di pagamento.3.

Il motivo di ricorso principale è fondato, con assorbimento delricorso incidentale.3.1.

La tassazione in esame è avvenuta all’esito della registrazioned’ufficio della sentenza ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 el’art. 54, comma 5, ultima parte, del medesimo testo unico stabilisce che«nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o ilfatto da denunciare e la somma da pagare».3.2.

Si tratta di una norma specifica in punto di motivazionedell’avviso di liquidazione, che definisce il contenuto minimo essenzialedello stesso, caratterizzato dal fatto che, diversamente da quanto previstodagli artt. 51 e 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (in cui occorre indicaregli elementi in base ai quali è stata determinata la base), in questo casonon vi è un valore dichiarato da rettificare, ma l’Ufficio determinadirettamente la base imponibile su cui calcolare l’imposta.3.3.

La norma in detto contenuto minimo soddisfa i requisiti impostidall’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, che richiede l’indicazione deiNumero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avviso, nel caso di speciesoddisfatti dalla previsione dell’art. 54 T.U.R. citato, vale a diredall’indicazione degli estremi dell’atto da registrare e della somma dapagare, distinta tra importi a ruolo e oneri di riscossione.3.4.

Questa Corte ha affermato che se le indicazioni di cui al d.P.R.26 aprile 1986 n. 131, art. 54, comma 4, risultano riportate nell’atto,tanto basta ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, nonessendo neanche necessario allegare agli atti la sentenza o il suocontenuto essenziale ai fini del pagamento dell’imposta di registro,trattandosi di pronuncia resa a seguito di giudizio che ha visto il ricorrentequale parte in causa e di provvedimento quindi conosciuto dalle parti, nonpotendosi ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa tutelato dalla L.n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente) (Cass., 12gennaio 2021, n. 239; Cass., 12 novembre 2014 n. 24098).3.5.

I principi enunciati dalla Corte sono all’evidenza applicabili alcaso di specie proprio perché la sentenza del tribunale soggetta adimposta di registro era atto conosciuto o conoscibile dal contribuente, inquanto parte del relativo giudizio e da essa potevano trarsi tutti glielementi, anche matematici, sulla base dei quali è stata determinatal’imposta.

E ciò considerando che l'importo intimato con la cartellaesattoriale (euro 23.850,00) rispondeva all'aliquota tariffaria legale del3% sull'importo oggetto della somma liquidata a titolo di provvisionaleposta in condanna (euro 1.590.000,00), suddiviso a metà tra i duesoggetti ritenuti responsabili.

Dalla sentenza impugnata non risultanoinoltre più specifiche contestazioni da parte del contribuente, derivantidalla dedotta lacuna motivazionale della cartella, dando atto la decisioneche le critiche investivano l’omessa indicazione dei criteri applicati e dellefonti normative di riferimento.3.6.

Siffatta interpretazione è stata ritenuta in sintonia con il d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis, seconda parte, (qualeNumero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026introdotto dal d.

Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 4, comma 1), secondoil quale, in relazione al contenuto dell’avviso di rettifica e di liquidazioneper l’imposta di registro su atti aventi ad oggetto beni immobili o dirittireali immobiliari «se la motivazione fa riferimento ad un altro atto nonconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegatoall’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca ilcontenuto essenziale» (così Cass. 12 gennaio 2021, n. 239 cit.).3.7.

Si tratta, dunque, di obblighi (allegazione dell’atto di riferimentoo riproduzione del suo contenuto essenziale) inerenti al corredomotivazionale dell’avviso, da considerarsi alternativi, paritari edequipollenti, dovendosi intendere per contenuto essenziale l’insieme diquelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documentoche risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto delprovvedimento adottato e la cui indicazione consente al contribuente – edal giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di definirel’oggetto del contendere (cfr., tra le tante, Cass., 7 aprile 2021, n. 9344,RV 660886-01; Cass., 8 ottobre 2020, n. 21713, RV 660076-01, e lagiurisprudenza ivi richiamata).3.8.

Deve, quindi, ribadirsi l’orientamento più volte espresso daquesta Corte (di recente Cass., 21 gennaio 2026, n. 1339), secondo cui intema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazionedell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto conl’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decretoingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimentiforniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentementeconoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa,realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze dieconomia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente (cfr. Cass. 23 gennaio 2024, n. 2294; Cass., 7aprile 2022, n. 11283; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30084, RV 662820-01).Numero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026Deve inoltre darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale dilegittimità che ritiene del tutto indifferente, ai fini qui considerati, che glielementi della fattispecie impositiva a base della liquidazione dell’impostadi registro siano desumibili – direttamente – dalla motivazione dell’attorecante la pretesa tributaria, o piuttosto – indirettamente – dal contenutodi un diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, allorchéappunto si tratti di atto – nella specie la sentenza del Tribunale di Torino –conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente (Cass., 7 aprile 2022,n. 11283, RV 664341-01; tra le altre, Cass. 8 ottobre 2020, n. 21713;Cass., 12 gennaio 2021 n. 239; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30084; Cass.,29 settembre 2021, n. 26340).3.9.

Sul piano dei principi generali, poi, giova ricordare che l’obbligomotivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte incui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l’an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi edoggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambitodelle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto lequestioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass., 26 luglio 2023, n.22702; Cass., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., 2 maggio 2023, n.11443; Cass., 29 ottobre 2021, n. 30887; Cass., 24 agosto 2021, n.23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n.26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004,n. 21571).3.10.

Alla luce di tali principi, appare evidente l’errore in cui èincorsa la Corte regionale laddove ha ritenuto non sufficientementeNumero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026motivata la cartella di pagamento, rappresentando di contro la stessa – ilcui contenuto figura trasfuso in ricorso, in ossequio al principio diautosufficienza - le ragioni essenziali della pretesa, essendo stati indicatigli estremi indentificativi essenziali (natura del provvedimento, ufficioemanante, estremi di ruolo e pubblicazione) del provvedimentogiurisdizionale oggetto di registrazione, dal quale il contribuente, parte delrelativo giudizio e dunque a conoscenza del contenuto, ben potevadesumere gli elementi della fattispecie impositiva a base della liquidazionedell’imposta.4.

Alla stregua delle superiori considerazioni deve essere accolto ilricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnatadeve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorsooriginario del contribuente.5.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione delnon del tutto univoco indirizzo giurisprudenziale in materia.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso originario del contribuente.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura Generale dello Stato;-Ricorrente-[OSCURATO:PERSONA];- Intimato–e nei confronti diEQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 7408/2023, depositata in data 21 dicembre 2023, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/20261. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma,[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagli per laregistrazione della sentenza n. 905/2015, emessa dal Tribunale di Torinoa definizione di un giudizio penale nell’ambito del quale era stata altresìpronunziata la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali in favoredelle parti civili costituite. La cartella di pagamento, n. 014 202000012643 28 000, notificata in data 29 ottobre 2021, recava l’importo dieuro 250,00 per spese processuali, euro 23.850,00 per imposta di registrosu atti giudiziari ed euro 2.107,50 per contributo unificato. Il contribuentededuceva la decadenza dell’azione, la violazione e falsa applicazione degliartt. 9, 10, 59 e 60, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e degli artt. 73 e ss.del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per mancata notificazione dell’invito alpagamento previsto dall’art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e perdifetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria rigettava il ricorso,ritenendo applicabile il solo termine decennale di prescrizione previstodall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; rilevava l’adeguatezza dellamotivazione della cartella ed affermava che per i ruoli formati dopo il 4luglio 2009 l’iscrizione del credito per spese di giustizia da partedell’ufficio giudiziario non doveva (più) essere preceduta dallanotificazione dell’invito al pagamento.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, inriforma della sentenza appellata, accoglieva il ricorso del contribuente,ritenendo la cartella di pagamento non sufficientemente motivata.3. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, non notificata, formulando un unico motivo.4. Il contribuente è rimasto intimato.5. Si è costituita in giudizio Equitalia Giustizia S.p.a. depositandocontroricorso, aderendo alle conclusioni del ricorrente e proponendoricorso incidentale affidato a un unico motivo.Numero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/20266. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipatadel 17 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia denunciala violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, 37,43 e 8 della Tariffa I d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 10, 11 e 25 d.P.R. 29settembre 1973 n. 602, d.m. 28 giugno 1999 e d.m. 3 settembre 1999, n.321 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. nonché degliartt. 115 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc.civ.1.1. Censura la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado che ha ritenuto non correttamente assolto l’obbligo di motivazionedella cartella mediante la sola indicazione degli estremi dell’attogiudiziario al quale è stata applicata l’imposta di registro e degli importidell’imposta applicata, affermando la necessità di fornire specificazioniulteriori in relazione alla concreta determinazione dell’imposta. Rileva cheil contenuto della sentenza era noto al contribuente, che conosceva quindil’importo costituente la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta edera quindi in grado di comprendere i criteri di calcolo aritmetico, peraltrodettati dalla legge, sulla cui base era stata determinata. Deduce, conparticolare riferimento all’imposta di registro dovuta per la registrazione digiurisdizionale, mentre le “ragioni giuridiche” sono da rinvenire, quantoall’an, nella mera registrazione di tale provvedimento e, in relazione alquantum, nell’esecuzione di un semplice calcolo aritmetico.Il ricorrente censura, inoltre, la sentenza per aver ritenuto viziata lacartella in quanto priva di indicazioni relative ai criteri normativi ematematici di determinazione del dovuto – base imponibile, aliquotatariffaria applicata ed imposta – senza tuttavia valutare, in concreto, se ilcontribuente fosse stato messo o meno nella condizione di comprendere ilNumero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026procedimento seguito per addivenir alla liquidazione dell’imposta diregistro. Secondo il Ministero, la Corte regionale avrebbe dovuto accertarese il contenuto proprio della cartella, gli elementi già noti al contribuente eil livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di taleprovvedimento in rapporto alla imposizione, fossero o meno idonei al finedi far considerare adeguatamente motivata la cartella opposta.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, Equitalia Giustizia S.p.a.deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ.,censurando l’errore del Collegio regionale nel non aver ritenutoinammissibile l’appello del contribuente per carenza di allegazione deglielementi costitutivi della domanda, con specifico riferimento alla omessaspecificazione delle contestazioni in concreto preclusegli dalla prospettatalacuna motivazionale della cartella di pagamento.3. Il motivo di ricorso principale è fondato, con assorbimento delricorso incidentale.3.1. La tassazione in esame è avvenuta all’esito della registrazioned’ufficio della sentenza ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 el’art. 54, comma 5, ultima parte, del medesimo testo unico stabilisce che«nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o ilfatto da denunciare e la somma da pagare».3.2. Si tratta di una norma specifica in punto di motivazionedell’avviso di liquidazione, che definisce il contenuto minimo essenzialedello stesso, caratterizzato dal fatto che, diversamente da quanto previstodagli artt. 51 e 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (in cui occorre indicaregli elementi in base ai quali è stata determinata la base), in questo casonon vi è un valore dichiarato da rettificare, ma l’Ufficio determinadirettamente la base imponibile su cui calcolare l’imposta.3.3. La norma in detto contenuto minimo soddisfa i requisiti impostidall’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, che richiede l’indicazione deiNumero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avviso, nel caso di speciesoddisfatti dalla previsione dell’art. 54 T.U.R. citato, vale a diredall’indicazione degli estremi dell’atto da registrare e della somma dapagare, distinta tra importi a ruolo e oneri di riscossione.3.4. Questa Corte ha affermato che se le indicazioni di cui al d.P.R.26 aprile 1986 n. 131, art. 54, comma 4, risultano riportate nell’atto,tanto basta ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, nonessendo neanche necessario allegare agli atti la sentenza o il suocontenuto essenziale ai fini del pagamento dell’imposta di registro,trattandosi di pronuncia resa a seguito di giudizio che ha visto il ricorrentequale parte in causa e di provvedimento quindi conosciuto dalle parti, nonpotendosi ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa tutelato dalla L.n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente) (Cass., 12gennaio 2021, n. 239; Cass., 12 novembre 2014 n. 24098).3.5. I principi enunciati dalla Corte sono all’evidenza applicabili alcaso di specie proprio perché la sentenza del tribunale soggetta adimposta di registro era atto conosciuto o conoscibile dal contribuente, inquanto parte del relativo giudizio e da essa potevano trarsi tutti glielementi, anche matematici, sulla base dei quali è stata determinatal’imposta. E ciò considerando che l'importo intimato con la cartellaesattoriale (euro 23.850,00) rispondeva all'aliquota tariffaria legale del3% sull'importo oggetto della somma liquidata a titolo di provvisionaleposta in condanna (euro 1.590.000,00), suddiviso a metà tra i duesoggetti ritenuti responsabili. Dalla sentenza impugnata non risultanoinoltre più specifiche contestazioni da parte del contribuente, derivantidalla dedotta lacuna motivazionale della cartella, dando atto la decisioneche le critiche investivano l’omessa indicazione dei criteri applicati e dellefonti normative di riferimento.3.6. Siffatta interpretazione è stata ritenuta in sintonia con il d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis, seconda parte, (qualeNumero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026introdotto dal d. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 4, comma 1), secondoil quale, in relazione al contenuto dell’avviso di rettifica e di liquidazioneper l’imposta di registro su atti aventi ad oggetto beni immobili o dirittireali immobiliari «se la motivazione fa riferimento ad un altro atto nonconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegatoall’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca ilcontenuto essenziale» (così Cass. 12 gennaio 2021, n. 239 cit.).3.7. Si tratta, dunque, di obblighi (allegazione dell’atto di riferimentoo riproduzione del suo contenuto essenziale) inerenti al corredomotivazionale dell’avviso, da considerarsi alternativi, paritari edequipollenti, dovendosi intendere per contenuto essenziale l’insieme diquelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documentoche risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto delprovvedimento adottato e la cui indicazione consente al contribuente – edal giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di definirel’oggetto del contendere (cfr., tra le tante, Cass., 7 aprile 2021, n. 9344,RV 660886-01; Cass., 8 ottobre 2020, n. 21713, RV 660076-01, e lagiurisprudenza ivi richiamata).3.8. Deve, quindi, ribadirsi l’orientamento più volte espresso daquesta Corte (di recente Cass., 21 gennaio 2026, n. 1339), secondo cui intema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazionedell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto conl’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decretoingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimentiforniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentementeconoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa,realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze dieconomia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente (cfr. Cass. 23 gennaio 2024, n. 2294; Cass., 7aprile 2022, n. 11283; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30084, RV 662820-01).Numero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026Deve inoltre darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale dilegittimità che ritiene del tutto indifferente, ai fini qui considerati, che glielementi della fattispecie impositiva a base della liquidazione dell’impostadi registro siano desumibili – direttamente – dalla motivazione dell’attorecante la pretesa tributaria, o piuttosto – indirettamente – dal contenutodi un diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, allorchéappunto si tratti di atto – nella specie la sentenza del Tribunale di Torino –conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente (Cass., 7 aprile 2022,n. 11283, RV 664341-01; tra le altre, Cass. 8 ottobre 2020, n. 21713;Cass., 12 gennaio 2021 n. 239; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30084; Cass.,29 settembre 2021, n. 26340).3.9. Sul piano dei principi generali, poi, giova ricordare che l’obbligomotivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte incui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l’an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi edoggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambitodelle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto lequestioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass., 26 luglio 2023, n.22702; Cass., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., 2 maggio 2023, n.11443; Cass., 29 ottobre 2021, n. 30887; Cass., 24 agosto 2021, n.23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n.26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004,n. 21571).3.10. Alla luce di tali principi, appare evidente l’errore in cui èincorsa la Corte regionale laddove ha ritenuto non sufficientementeNumero registro generale 4586/2024Numero sezionale 3314/2026Numero di raccolta generale 19508/2026Data pubblicazione 12/06/2026motivata la cartella di pagamento, rappresentando di contro la stessa – ilcui contenuto figura trasfuso in ricorso, in ossequio al principio diautosufficienza - le ragioni essenziali della pretesa, essendo stati indicatigli estremi indentificativi essenziali (natura del provvedimento, ufficioemanante, estremi di ruolo e pubblicazione) del provvedimentogiurisdizionale oggetto di registrazione, dal quale il contribuente, parte delrelativo giudizio e dunque a conoscenza del contenuto, ben potevadesumere gli elementi della fattispecie impositiva a base della liquidazionedell’imposta.4. Alla stregua delle superiori considerazioni deve essere accolto ilricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnatadeve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorsooriginario del contribuente.5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in ragione delnon del tutto univoco indirizzo giurisprudenziale in materia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso originario del contribuente.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19508/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris