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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23602/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]gl,e; lette/s~te le conclusioni del PG I o R. kok.

A'N\ o Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza dello stesso Giudice, di rigetto della richiesta di restituzione dei beni e delle somme di denaro oggetto di sequestro nel procedimento conclusosi con sentenza di patteggiamento per il delitto di ricettazione di farmaci, con lo stesso provvedimento confiscati. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede appunto l'opposizione dinnanzi allo stesso giudice, si applichi soltanto nei procedimenti di esecuzione relativi ai casi di dubbio sulla identità del condannato. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di violazione di legge.

Il ricorrente aveva diritto di proporre opposizione e chiedere la rivalutazione nel merito delle istanze, dal momento che il procedimento di opposizione trova applicazione anche nel caso di richieste in sede esecutiva di restituzione dei beni o di revoca di confisca.

3. Il Procuratore generale, intervento con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. La tesi affermata nell'ordinanza impugnata è palesemente errata.

Il rimedio dell'opposizione in sede esecutiva, di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la cui rubrica fa riferimento esclusivo al "dubbio sull'identità fisica della persona detenuta", trova applicazione ben più estesa, dal momento che l'art. 676 cod. proc. pen., dopo aver elencato varie attribuzioni del giudice dell'esecuzione tra cui quella di disporre in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose in sequestro, impone al giudice di procedere "a norma dell'art. 667, comma 4", e quindi con provvedimento opponibile.

La previsione del rimedio dell'opposizione per i provvedimenti assunti dal giudice dell'esecuzione nella materia della confisca o della restituzione delle cose in sequestro è di immediata derivazione normativa.

3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Così deciso, il 1° giugno 2022.

Il C glier estensore [OSCURATO:PERSONA] e Santa cia [OSCURATO:PERSONA] ---......................

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]gl,e; lette/s~te le conclusioni del PG I o R. kok. A'N\ o Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza dello stesso Giudice, di rigetto della richiesta di restituzione dei beni e delle somme di denaro oggetto di sequestro nel procedimento conclusosi con sentenza di patteggiamento per il delitto di ricettazione di farmaci, con lo stesso provvedimento confiscati. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede appunto l'opposizione dinnanzi allo stesso giudice, si applichi soltanto nei procedimenti di esecuzione relativi ai casi di dubbio sulla identità del condannato. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di violazione di legge. Il ricorrente aveva diritto di proporre opposizione e chiedere la rivalutazione nel merito delle istanze, dal momento che il procedimento di opposizione trova applicazione anche nel caso di richieste in sede esecutiva di restituzione dei beni o di revoca di confisca. 3. Il Procuratore generale, intervento con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La tesi affermata nell'ordinanza impugnata è palesemente errata. Il rimedio dell'opposizione in sede esecutiva, di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la cui rubrica fa riferimento esclusivo al "dubbio sull'identità fisica della persona detenuta", trova applicazione ben più estesa, dal momento che l'art. 676 cod. proc. pen., dopo aver elencato varie attribuzioni del giudice dell'esecuzione tra cui quella di disporre in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose in sequestro, impone al giudice di procedere "a norma dell'art. 667, comma 4", e quindi con provvedimento opponibile. La previsione del rimedio dell'opposizione per i provvedimenti assunti dal giudice dell'esecuzione nella materia della confisca o della restituzione delle cose in sequestro è di immediata derivazione normativa. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso, il 1° giugno 2022. Il C glier estensore [OSCURATO:PERSONA] e Santa cia [OSCURATO:PERSONA] ---......................
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