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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10049/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della Code di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 26 marzo 2021 dal Tribunale di Verona, in parziale riforma della decisione, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 314 cod. pen. in relazione alla appropriazione della complessiva somma di 90mila euro ai danni dell'amministrato [OSCURATO:PERSONA] mediante prelievil su conto corrente del predetto dal marzo 2010 al 9 maggio 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce mancanza di motivazione in relazione alla dedotta violazione del divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole da parte del Tribunale, allorquando ha individuato quale condotta più grave quella consumata in data 2.1.2014 nonostante le condotte iniziali decorressero dal marzo 2010.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato.

Non solo non risulta dall'atto di appello la deduzione in relazione alla quale il ricorrente si duole della omessa risposta, ma la questione è manifestamente infondata non essendovi stata alcuna applicazione retroattiva della norma penale che ha dato luogo all'aggravamento di pena per il delitto di peculato (conseguente alla introduzione della legge n. 190/2012), essendosi determinata quella per il fatto più grave commesso il 2.1.2014 in anni quattro e mesi sei di reclusione e determinando l'incremento per i rimanenti 76 episodi fino alla compressiva pena di anni 5, mesi otto e gg. 20 di reclusione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla ./ rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], che si stima equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1.844,00 come richiesto, oltre access

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della Code di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 26 marzo 2021 dal Tribunale di Verona, in parziale riforma della decisione, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 314 cod. pen. in relazione alla appropriazione della complessiva somma di 90mila euro ai danni dell'amministrato [OSCURATO:PERSONA] mediante prelievil su conto corrente del predetto dal marzo 2010 al 9 maggio 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce mancanza di motivazione in relazione alla dedotta violazione del divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole da parte del Tribunale, allorquando ha individuato quale condotta più grave quella consumata in data 2.1.2014 nonostante le condotte iniziali decorressero dal marzo 2010. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato. Non solo non risulta dall'atto di appello la deduzione in relazione alla quale il ricorrente si duole della omessa risposta, ma la questione è manifestamente infondata non essendovi stata alcuna applicazione retroattiva della norma penale che ha dato luogo all'aggravamento di pena per il delitto di peculato (conseguente alla introduzione della legge n. 190/2012), essendosi determinata quella per il fatto più grave commesso il 2.1.2014 in anni quattro e mesi sei di reclusione e determinando l'incremento per i rimanenti 76 episodi fino alla compressiva pena di anni 5, mesi otto e gg. 20 di reclusione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla ./ rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], che si stima equo determinare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 1.844,00 come richiesto, oltre access
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