CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Aosta in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 61 nn. 5 e 7, 624 bis commi 1 e 3 cod.pen. (capo a)) e 110, 61 nn. 5 e 7, 624 bis commi 1 e 3, 625 comma 1 n. 2 cod.pen. (cpo b)) con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2.11 ricorso è nel suo complesso inammissibile. I primi due motivi di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui contestati, sono inammissibili in quanto sotto l'egida del vizio di motivazione sollecitano una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha correttamente motivato la ritenuta recidiva in ragione dei gravi precedenti penali e della gravità della condotta, per di più posta in essere in danno di persone anziane. 3.11 ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore I