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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36320/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16830-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.

MSWMY80T334C), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Padova, [OSCURATO:PERSONA] n. 49. - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro. - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata in data 23.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/10/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Niger, nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, con la quale era stato dichiaro estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 307, 3 comma, cod. proc. civ.

2. La sentenza, pubblicata il 23.09.2019 (e non notificata), è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre rilevare preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua evidente tardività, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23.9.2019 (e non notificata), ed anche considerando il periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (dal 9 marzo all'il maggio 2020), il ricorso per cassazione risulta notificato solo in data 10 giugno 2021, e dunque ben oltre il termine semestrale previsto ex art.327 cod. proc. civ. per l'impugnazione della predetta sentenza.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell'amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660- 2019.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16830-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. MSWMY80T334C), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Padova, [OSCURATO:PERSONA] n. 49. - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro. - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata in data 23.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/10/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Niger, nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, con la quale era stato dichiaro estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 307, 3 comma, cod. proc. civ. 2. La sentenza, pubblicata il 23.09.2019 (e non notificata), è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre rilevare preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua evidente tardività, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23.9.2019 (e non notificata), ed anche considerando il periodo di sospensione dei termini processuali disposto dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (dal 9 marzo all'il maggio 2020), il ricorso per cassazione risulta notificato solo in data 10 giugno 2021, e dunque ben oltre il termine semestrale previsto ex art.327 cod. proc. civ. per l'impugnazione della predetta sentenza. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell'amministrazione intimata. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660- 2019. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così decis
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