CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(VA)[OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentanteSignor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato, assistito e difeso, in forza di Delibera diGiunta Comunale n. 69 del 12 novembre 2020, nonché giusta procuraposta su documento separato, sottoscritto e congiunto materialmenteall’originale informatico del ricorso ai sensi del D.P.R. n. 123/2001, in viadisgiunta tra loro, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67H51L682V, posta elettronica certificata cristina.colombo @varese.pecavvocati.it) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SCC GNN45T13 H501K, posta elettronica certificata giovannicrisostomosciacca @ordineavvocatiroma.org e tele[OSCURATO:TELEFONO]), che dichiarano di volerricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio agli indicati recapiti,e con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sciacca, in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 6.[OSCURATO:SOCIETA]., CF e P.lva 02909560654 con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SA), [OSCURATO:PERSONA] 69, in persona del legale rapp.te p.t., Dott.Numero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026Pietro [OSCURATO:SOCIETA], rapp.ta e difesa giusta procura speciale in calce alcontroricorso, dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (avvmatteobaldi @pec.ordineforense.salemo.it [OSCURATO:TELEFONO] [OSCURATO:PERSONA] 60S28 H703M)unitamente al quale elett.te domicilia in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 9 pressolo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 66H43 L477S [OSCURATO:TELEFONO]) e comunque presso il suindicato domicilio digitale, in virtù diprocura speciale in calce al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2555 depositata il 28maggio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con contratto del 30 agosto 2007 il Comune di Casciago affidava inappalto alla [OSCURATO:SOCIETA]. i lavori di realizzazione della nuova PiazzaCavour e di collegamento stradale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conl'adeguamento della sede stradale di [OSCURATO:PERSONA], nonché dellacostruzione di marciapiede e percorso ciclabile in [OSCURATO:PERSONA], da viaVittorio Emanuele II a via Grinzia.2.- Sorte contestazioni tra le parti, l’Impresa adiva il Collegio arbitraleprevisto dagli artt. 14 del contratto e 39 del Capitolato speciale di appalto(CSA), il quale – dopo aver disposto c.t.u. – dichiarava manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 241 del d.lgs.n° 163/2006, formulata dal Comune ed accoglieva parzialmente le istanzedell’Impresa, condannando il Comune a pagarle varie somme, oltre agliinteressi al tasso legale ed a quello previsto dall’art. 30 del d.m. n°145/2000.3.- Il Comune proponeva impugnazione per nullità del lodo affidando ilgravame a dodici motivi, che la Corte d’appello di Roma respingeva con lasentenza indicata in intestazione.Numero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/20264.- Avverso tale decisione il Comune ricorre per cassazione, affidandol’impugnazione a sei mezzi, illustrati da memoria.Resiste l’appaltatore con controricorso illustrato da memoria, col qualeconclude per l’inammissibilità del gravame e, comunque, per la suainfondatezza.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo il Comune, sulla base dell’art. 360 n° 3 cod. proc.civ., ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 241,settimo e quindicesimo comma, 242 e 243 del d.lgs. n° 163/2006 perviolazione dell’art. 76 Cost. e deduce, di conseguenza, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 829, primo comma, n° 2) e n° 4), cod. proc.civ., nonché la nullità della composizione del collegio arbitrale.Secondo il ricorrente l’art. 25 della legge 18 aprile 2005 n° 62 (intitolato“Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina leprocedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli entiche forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appaltipubblici di lavori, di forniture e di servizi”) non avrebbe attribuito alGoverno il potere di disciplinare le modalità di gestione del contenzioso trastazioni appaltanti ed appaltatori, donde la nullità della composizione delcollegio arbitrale.6.- Il motivo è del tutto privo di pregio, in quanto la questione dilegittimità sollevata appare manifestamente infondata, comecorrettamente ritenuto dalla Corte territoriale.I criteri entro i quali il Governo deve esercitare le deleghe legislativeassegnategli dal Parlamento sono stati tratteggiati sin dalla storicaNumero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026sentenza di Corte cost. 3/1957, nella quale il Giudice delle leggi haindividuato, quali parametri per valutare la conformità della legge delegataa quella delegante, non solo la “mancanza, anche parziale, didelegazione”, ma anche “l’uso del potere normativo da parte del Governooltre il termine fissato, ovvero in contrasto con i predeterminati criteridirettivi o per uno scopo estraneo a quello per cui la funzione legislativa fudelegata”.La successiva giurisprudenza della Corte costituzionale ha poi sviluppato iconcetti costituenti il nucleo fondamentale della sentenza n° 3/1957,richiamandosi, in tempi più recenti (ex multis si veda Corte cost. n°50/2014), al criterio della ratio complessiva della delega ed alla coerenzadelle norme emesse dal legislatore delegato, che dovrebbero costituireuno sviluppo o un completamento delle indicazioni fornite dal Parlamento(concetti posti già dalle precedenti sentenze n° 54/1957 e n° 46/1969).Per ciò che concerne, più in particolare, il tema dell’esercizio della delegaper l’adozione di [OSCURATO:PERSONA] occorre distinguere, sempre secondo lagiurisprudenza della Corte costituzionale, tra leggi che consentono laredazione di corpi normativi meramente compilativi e deleghe cheimplicano la revisione e il riordino e, dunque, l'innovazione (Corte cost.354/1998) del precedente tessuto legislativo.Ora, sol che si legga l’art. 25, primo comma, della legge n° 62/2005, sipuò agevolmente notare che la delega era stata data per la “compilazionedi un unico testo normativo” nella materia delle procedure di appaltodisciplinate dalle Direttive CE n° 17 e 18 del 2004 “coordinando anche lealtre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del Trattato istitutivodell'Unione europea”.Il legislatore delegato, dunque, doveva procedere alla redazione di unTesto Unico di natura meramente ricognitiva delle norme esistenti, manondimeno “coordinando le altre disposizioni”.Numero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ebbene, la materia dell’arbitrato era espressamente disciplinata da queste“altre disposizioni” esistenti al momento della emanazione della legge n°62 del 2005.In particolare, l’art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n° 109, l’art. 150 deld.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, l’art. 12 del d.lgs. 20 agosto 2002 n°190 prevedevano e disciplinavano il ricorso all’arbitrato per la definizionedelle controversie insorte tra Stazione appaltante ed appaltatore: sicchél’art. 241 del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163 non ha fatto altro che recepirequesta normativa pregressa, introducendo un unico marginale elemento dinovità, ossia la previa “autorizzazione motivata dell’organo di governodell’amministrazione” per l’introduzione nel bando, nell’avviso o nell’invitodi gara della clausola compromissoria, ricusabile dall’appaltatore con attonotificato alla stazione appaltante entro venti giorni dall’aggiudicazione;innovazione che tuttavia appare pienamente coerente col dettatonormativo pregresso, costituito dal d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063, dopo ilnoto intervento di Corte cost. n° 152/1996.In conclusione, la delega legislativa appare esercitata nel pieno rispettodella norma delegante e senza soluzioni innovative del tessuto normativopreesistente, come peraltro già osservato dalla Corte territoriale neglisnodi logici delle pagine 7-9, che non vengono nemmeno adeguatamentecontrastati dal ricorrente.In conclusione, il mezzo va respinto.7.- Col secondo mezzo il ricorrente, sempre sulla base dell’art. 360 n° 3cod. proc. civ., si duole della violazione e della falsa applicazione degliartt. 112, 808-ter, 825 e 829, primo comma, n° 2 e n° 4 del cod. proc.civ.La Corte territoriale avrebbe qualificato l’arbitrato come rituale, ma senzaconsiderare la previsione di inappellabilità del lodo, né che la decisione erapredicata come “sostitutiva della volontà delle parti” (art. 39 delCapitolato speciale di appalto).Numero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026Più in generale, la Corte avrebbe omesso una compiuta analisi dellaclausola compromissoria, prendendo in considerazione solo la previsionedi decisione secondo diritto.Ove la Corte avesse meglio esaminato la clausola predetta, avrebbedovuto concludere nel senso della irritualità del procedimento arbitrale edel lodo, con conseguente nullità dello stesso, in quanto non ammesso perla risoluzione delle controversie derivanti da appalti pubblici.8.- Il motivo è inammissibile.Anzitutto è noto (ex multis: Cass., sez. I, 12 ottobre 2018 n° 25554) chel'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata (tra i qualivanno collocate la convenzione d’arbitrato e la clausola compromissoria)traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti,costituisce un'indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato ècensurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali diermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, configurabilequando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da nonconsentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alladecisione.Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficientel'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria,in ossequio al principio di specificità del ricorso, l'indicazione dei canonirimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delleconsiderazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato.La denuncia del vizio di motivazione richiede invece la precisa indicazionedelle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito,ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione aglielementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancoradei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assolutaincompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi viziemergano appunto dalla sentenza.Numero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ora, sol che si legga il motivo è agevole osservare che esso non prospettala violazione di uno dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e seguenti delcod. civ., ma tende ad ottenere da questa Corte una diversainterpretazione dell’accordo delle parti, a fronte di una interpretazionefornita dalla Corte territoriale del tutto plausibile.9.- Col terzo motivo il ricorrente, sempre in base all’art. 360 n° 3 cod.proc. civ., lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 810e 829 primo comma, n° 2 e n° 4 cod. proc. civ.Con delibera di Giunta n° 142 del 18 novembre 2010 il Comune (oltre adapprovare il certificato di collaudo, la relazione riservata del Collaudatore,del R.U.P. ed a confermare l’applicazione delle penali contrattuali)demandava al RUP l’attivazione della composizione della controversiamediante la procedura di accordo bonario, alla quale l’impresa sidichiarava disponibile: tentativo che, tuttavia, non dava esito.Dopo il fallimento di tale iniziativa, la [OSCURATO:SOCIETA]. notificava al Comuneun “atto di conferma dei quesiti”, cui il collegio arbitrale avrebbe attribuitovalenza di atto meramente confermativo della precedente domanda diarbitrato del 14 marzo 2011.Al contrario, l’atto predetto, non avendo alcun inquadramento giuridico,non poteva che essere inteso come una nuova domanda di arbitrato,tuttavia priva della nomina o della conferma dell’arbitro, con laconseguenza che la precedente domanda di arbitrato del 14 marzo 2011,come pure la nomina dell’arbitro, dovevano considerarsi rinunciate.10.- Il motivo è inammissibile.La Corte ha aderito alla decisione degli arbitri, secondo i quali ad un attoespressamente qualificato “di conferma” di un atto precedente non potevautilizzate.Anche in questo caso il ricorrente non enuncia la violazione di criteriermeneutici ex artt. 1362 e seguenti del cod. civ., ma richiede a questaNumero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026Corte di legittimità di dare all’atto in questione una interpretazione diversada quella, del tutto plausibile, assegnatagli dagli arbitri e dalla Corteterritoriale.Si rimanda, pertanto, a quanto già detto in sede di esame del secondomotivo di ricorso.11.- Col quarto mezzo il Comune denuncia, ai sensi degli artt. 360 n° 3e 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e115 cod. proc. civ., 1223, 2727, 2729 e 2967 cod. civ. e 25 del d.m. n°145/2000.La Corte avrebbe condiviso la decisione degli arbitri di riconoscere allaAndreozzi le spese generali per euro 54.133,00 per l’anomalo andamentodei lavori, riconducibile a fatto della Stazione appaltante, ma senzaconsiderare che il risarcimento del danno per le spese generali non potevaessere “quantificato in maniera costante”, ma andava provatodall’appaltatore, tanto più che il Comune aveva pagato cinque SAL.Da qui la violazione dell’art. 25 del d.m. n° 145/2000 in tema dirisarcimento spettante a quest’ultimo per l’illegittima sospensione deilavori.12.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi dellasentenza.Quest’ultima, infatti, ha respinto le censure formulate dal Comune al lodoarbitrale, osservando (pagina 25) che “[l]e spese generali, corrispondendoad una frazione del prezzo, sono progressivamente remunerateall’appaltatore mano a mano che i lavori sono eseguiti, contabilizzati epagati, e quindi, nel caso di mancala produzione lavorativa dovuta, comenella specie, al fatto dell'Amministrazione appaltante, esse non vengonoad essere remunerate, e tale minore remunerazione deve essereconsiderata quale danno emergente”.Il ricorrente non prende in considerazione tale snodo logico, ma si limita ariproporre il tema già esposto alla Corte territoriale, ossia asserendo che leNumero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026spese generali non possono essere quantificate “in maniera costante”(ricorso pagina 24) e che sarebbe “mancata del tutto la prova da partedella [OSCURATO:SOCIETA] dell’effettivo danno subito”.È noto, infatti (Cass., sez. I, 25 luglio 2024, n° 20708), che il vizio dellasentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ.,dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta ladisposizione dell'art. 366, n° 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazionedelle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediantespecifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrastocon le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazionedelle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi agiustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, quelle sostenute dalla ricorrente.Venendo al caso di specie, la Corte ha ben chiarito che il risarcimento dellespese predette, nel caso di sospensione illegittima o di andamentoanomalo dei lavori, discende naturaliter dal fatto che l’impresa nonrecupera del tutto i costi generali sostenuti (come invece avviene nel casodi andamento fisiologico dei lavori) e che tale pregiudizio non è colmatonemmeno dal pagamento integrale del corrispettivo d’appalto (poiché laremuneratività di quest’ultimo è evidentemente commisurataall’andamento regolare delle opere).A tale motivazione il Comune contrappone, come già detto, leargomentazioni già esposte davanti alla Corte territoriale e riassunte nellasentenza gravata (pagina 26).Tanto premesso, è evidente che non sia condivisibile nemmeno ladoglianza che enuncia la violazione dell’art. 25 del d.m. n° 145/2000 edell’art. 2697 cod. civ.Numero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/202613.- Col quinto motivo, anch’esso formulato in base all’art. 360 n° 3 e 4cod. proc. civ., il Comune si duole della violazione e della falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116, 829, terzo comma, cod. proc. civ.,132 del d.lgs. n° 163/2006 e 24 e 25 del cm n° 145/2000.[OSCURATO:PERSONA] arbitrale aveva respinto la domanda di nullità del lodo sul rilievodella illegittimità della variante n° 1, mentre dalla c.t.u. era emerso, nonl’illegittimità della variante predetta, ma il ritardo nella sua approvazione.La Corte, dal canto suo, avrebbe respinto il motivo di impugnazione dellodo, osservando che il Comune aveva genericamente contestato la c.t.u.,senza avvedersi che la necessità della variante era derivata da un erroreprogettuale.Al contrario, sempre dalla c.t.u. emergeva che nessuna delle modifichetecniche contemplate dalla variante era riconducibile ad un errore diprogetto.La sentenza, inoltre, non aveva dato alcuna spiegazione in ordine allaquantificazione dei giorni di asserito ritardo.14.- Il motivo è inammissibile per più ragioni.Anzitutto, esso – nella parte in cui lamenta che il Collegio arbitrale abbiaritenuto illegittima la variante, mentre dalla c.t.u. era emerso solo ilritardo nella sua approvazione (paragrafi 5.1-5.2) – va manifestamente atrattare di questioni di merito integralmente rimesse alla valutazione degliarbitri, per di più senza neanche trascrivere (fatta eccezione per alcuniinsufficienti passaggi) gli atti di causa necessari a dimostrare gli esattitermini in cui la questione venne posta nel giudizio arbitrale.Peraltro, i predetti paragrafi non colgono nemmeno l’esatta ratio decidendidella sentenza, dato che la Corte territoriale ha espressamente esclusoche avesse rilievo la questione della legittimità o dell’illegittimità dellavariante, dato che il pregiudizio economico che l’appaltatore rivendicavaderivava dall’errore progettuale nel quale era incorso il Comune e dalNumero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026quale era derivata la necessità di sospensione dei lavori in attesadell’approvazione della variante.Il Comune, con i profili in esame, non fa altro che riproporre il tema giàprospettato alla Corte d’appello e da questa risolto nel senso appenadetto.Nei successivi paragrafi 5.3-5.4 il motivo è, invece, privo di sufficientechiarezza e specificità, oltre a riprendere il tema – irrilevante – dellalegittimità della variante.Dopo avere enunciato (ricorso pagina 28) che “[l]a Sentenza risultaillegittima anche nella parte in cui non è stata resa alcuna pronuncia inordine alla determinazione dei giorni di asserito ritardo nell’approvazionedella prima variante sopra richiamata”, il mezzo deduce in termini astrattie del tutto generici che con l’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresale parti del contratto d’appalto (Comune e [OSCURATO:SOCIETA]) avrebbero“puntualmente definito le reciproche poste e l’oggetto dell’intervento daeseguire”: allegazione che, ancora una volta, ignora totalmente quantodetto dalla Corte (sentenza pagina 32), ossia che l’impresa aveva eccepitoche gli effetti della sottoscrizione dell’atto di sottomissione non erano statifatti valere dal Comune nel giudizio arbitrale e il relativo capo del lodo nonera stato impugnato.Giusto o sbagliato che fosse tale snodo motivazionale, esso andavaimpugnato nella presente sede mediante la debita trascrizione degli atti dicausa.Per contro, il ricorrente affida il mezzo a sue enunciazioni, corredate solodal rinvio (alle note 29 e 30) ad atti processuali che andavano, invece,riassunti nei passaggi essenziali e rilevanti ai sensi dell’art. 366 n° 6 cod.proc. civ.In conclusione, anche questo motivo va disatteso.15.- Con la sesta doglianza, di nuovo formulata ai sensi dell’art. 360 n°3 e 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e la falsaNumero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1220,1224 e 1283 cod. civ.Il Comune nel giudizio arbitrale avrebbe eccepito che la [OSCURATO:SOCIETA] nonavrebbe accettato la somma onnicomprensiva di euro 69.574,77, offertalecon la Delibera di Giunta n° 142/2011, mentre la Corte territoriale nonavrebbe tenuto conto di tale eccezione, dalla quale discendeval’inapplicabilità della mora e, dunque, degli interessi moratori a caricodella Committenza.16.- Mezzo inammissibile, al pari dei precedenti, in quanto privo diautosufficienza.Anch’esso è, infatti, totalmente privo della trascrizione degli attiprocessuali nei quali tale questione venne posta (contrariamente a quantoprescrive l’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).17.- Alla reiezione del ricorso e, dunque, alla completa soccombenza delComune segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presentegrado di giudizio in favore dell’appaltatore, per la cui liquidazione – fattain base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022,ed al valore della lite – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allaresistente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n°Numero registro generale 29933/2020Numero sezionale 4479/2025Numero di raccolta generale 8863/2026Data pubblicazione 08/04/2026115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ovedovuto.Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli