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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 35838/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5289/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2770/2018 depositata il 28/11/2018.

Oggetto: Sanzioni amministrative – D. Lgs. 152/2006 R.G.N. 5289/2019 Ud. 09/11/2022CC R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 2 di 10 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Tribunale di Ravenna, opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 63239 del 20 luglio 2015, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 6.259,00 quale sanzione per la violazione degli artt. 190, comma 1, e 258, comma 3, D. Lgs. 152/2006, avendo il medesimo omesso di tenere i registri di carico e scarico di rifiuti pericolosi.

Nell’opposizione l’odierno ricorrente contestò, tra l’altro, il fatto di svolgere l’attività di autoriparatore -come invece era annotato nel verbale di contestazione-producendo in corso di giudizio sentenza del Giudice di Pace di Ravenna che aveva annullato altra sanzione amministrativa -irrogata, questa volta, dalla Camera di Commercio di Ravenna, sulla scorta del medesimo verbale di accertamento- escludendo che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse attività di autoriparatore.

Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Ravenna respinse l’opposizione.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], e costituitasi per resistere la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Bologna respinse l’appello, osservando, in particolare, che: − ai fini della valutazione della sussistenza o meno della violazione contestata non assumeva rilevanza la qualità imprenditoriale dell’opponente, in quanto il titolo per l’irrogazione della sanzione era costituito dalla produzione di rifiuti pericolosi a seguito di attività di impresa; R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 3 di 10 − la presenza dei rifiuti era desumibile dal verb ale ispettivo, fermo restando che la qualità di rifiuto del materiale rinvenuto non si veniva a basare sulla valutazione dei verbalizzanti, bensì sulla scorta della documentazione prodotta.

3. Per la cassazione della decisione della Corte d’Appello di Bologna ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c.

5. La [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art.380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 190, comma 1, e 258, comma 3, D. Lgs. 152/2016.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenuto applicabile la sanzione nonostanteegli, svolgendo unicamente attività di autotrasportatore nonché di venditore di cose usate e non di autoriparatore, non rientrasse nell’ambito dei soggetti obbligati ex art. 190 D. Lgs. 152/2006 alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti pericolosi.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c.

Il ricorso deduce una non corretta valutazione delle prove da parte del giudice d’appello, il quale si sarebbe limitato a recepire le affermazioni contenute nel verbale di ispezione, desumendo la R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 4 di 10 qualifica di “rifiuto” dei materiali rinvenuti esclusivamente sulla scorta di documentazione fotografica, e senza operare alcun accertamento peritale.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte omesso di tenere conto del giudicato scaturito dalla precedente sentenza del G iudice di P ace che aveva escluso lo svolgimento da parte del ricorrente dell’attività di autoriparatore.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato la “prova principe” costituita dalla sentenza del Giudice di Pace che aveva escluso la veste di autoriparatore di [OSCURATO:PERSONA].

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 183, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006.

Si sostiene con il ricorso che la Corte d’appello di Bologna non avrebbe adeguatamente individuato gli elementi da cui desumere la qualifica di “rifiuti” del materiale rinvenuto nel corso dell’ispezione.

In particolare, argomenta il ricorso, alla luce della definizione di rifiuto come sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi (di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006), sarebbe stato onere della Corte d’appello di motivare in ordine alla presenza di tale specifico presupposto, mentre la decisione sarebbe affetta “da illogicità della motivazione perché non specifica a che titolo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto produrre quel tipo di rifiuto”.

2. Preliminarmente, questa Corte deve disattendere le deduzioni della controricorrente in ordine all’inammissibilità del ricorso, per R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 5 di 10 avere il medesimo indicato in modo erroneo il numero della sentenza impugnata(n. 1106, anziché, come corretto, n. 2770).

L’errata indicazione, infatti, non ha in alcun modo impedito la corretta individuazione della sentenza oggetto del gravame -e di ciò la stessa controricorrente si mostra consapevole- ricorrendo nella specie un mero (ed evidente) errore materiale, come confermato dalle difese della [OSCURATO:PERSONA] dalle quali si evince l’assenza di incertezza alcuna in ordine al fatto che la decisione impugnata innanzi a questa Corte è, appunto, la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2770 del 28 novembre 2018.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, infatti, la Corte d’Appello felsinea non ha collegato la sussistenza della violazione contestata alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse attività di autoriparazione, affermando, per contro, testualmente, che la sussistenza della violazione veniva a derivare dalla presenza di rifiuti che di per sé imponeva l’ottemperanza all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190, D. Lgs. 152/2006 “in un assetto per cui la qualità imprenditoriale dell’opponente non assume indole determinante”.

La sanzione irrogata al ricorrente, infatti, viene a fondarsi sul combinato disposto degli artt. 190, comma 1 ( che fissa l’obbligo di tenuta dei registri per “a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184”nonché “b) gli altri detentori di rifiuti”), 184, commi 3 e 4 (che contiene la classificazione dei rifiuti non urbani) e 258 ( che contempla la sanzione) del D. Lgs. 152/2006 (nelle formulazioni vigenti all’epoca dei fatti).

R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 6 di 10 Poiché la diversa attività che il ricorrente ammette di svolgere rientra quantomeno tra le attività commerciali o di servizi di cui all’art. 184, comma 3, lett. e) (rifiuti da attività commerciali) o f) (rifiuti da attività di servizio), D. Lgs. 152/2006 , l’obbligo in capo al medesimo di provvedere alla tenuta dei registri discendeva, ex art. 190, comma 1, lett. b), D. Lgs. 152/2006, dalla mera condizione di detenzione dei rifiuti, del tutto irrilevante essendo -come ribadito dalla Corte territoriale- l’attività imprenditoriale concretamente svolta dal ricorrente.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Come da questaCorte chiarito (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02) la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Il motivo di ricorso, invece, viene di fatto a sindacare la valutazione di profili probatori ad opera della Corte territoriale, sindacato precluso nella presente sede di legittimità, a mente della regola per cui nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 7 di 10 libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti, essendo il relativo apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati» (v., per tutte, Cass. Sez.

U, n. 898 del 14/12/1999).

Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Al di là, invero, della considerazione che il motivo si diffonde maggiormente sul contenuto della decisione di prime cure piuttosto che sulla sentenza impugnata nella presente sede, è sufficiente osservare, al riguardo, che il giudicato invocato dal ricorrente non risulta in alcun modo interferente con il presente giudizio, sia perché relativo al rapporto tra soggetti parzialmente diversi (da ciò R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 8 di 10 derivando che gli accertamenti contenuti nella sentenza invocata non estendono i loro effetti e non sono vincola nt i rispetto ai terzi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24558 del 02/12/2015; Cass. n. Sez. 5, Sentenza n. 691 del 13/01/2011), sia perché concernente un profilo - l’accertamento dello svolgimento o meno da parte di [OSCURATO:PERSONA]- dell’attività di autoriparatore che,come già evidenziato nell’esame del primo motivo di ricorso, risulta del tutto ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza della violazione contestata, al punto che il motivo di ricorso (come del resto il primo motivo ) erra nell’individuare la vera ratio posta alla base della decisione impugnata, da ciò derivando -si osserva per completezza- anche la irrilevanza di ogni questione in ordine ad un possibile effetto riflesso del giudicato invocato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24558 del 02/12/2015; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 22908 del 08/10/2013).

6. Propriamente i nammissibile è, invece, il quarto motivo di ricorso.

Il motivo, che in gran parte ripropone profili già dedotti con il terzo motivo, mira, in primo luogo, a rappresentare -erroneamente, tuttavia- come prova quello che sarebbe il contenuto di una statuizione -e quindi, semmai, l’accertamento di un fatto- ma, ancora una volta, si concentra su un profilo che non ha in alcun modo costituito la effettiva ratio decidendi della sente nza della Corte felsinea.

7. Parimenti inammissibile è il quinto ed ultimo motivo .

Dietro la formale deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. (i cui presupposti sono stati poc’anzi rammentati), il motivo viene sostanzialmente a muovere una critica sia alla valutazione delle prove sia alla stessa motivazione della decisione gravata, peraltro R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 9 di 10 formulando tale ultima critica nei termini di “ illogicità della motivazione” (pag. 30, terz’ultima riga del ricorso).

Non solo, quindi, il motivo di ricorso viene ancora una volta concretamente ad investire la valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito, ma anche, in modo indiretto, finisce per dedurre un vizio che non rientra neppure nel parametro del novellato art. 360 n. 5, c.p.c., non es sendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di mera contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass.

SU - Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014,; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 1– Ordinanza n . 7090 del 3/03/2022 ).

8. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 10 di 10 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5289/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2770/2018 depositata il 28/11/2018. Oggetto: Sanzioni amministrative – D. Lgs. 152/2006 R.G.N. 5289/2019 Ud. 09/11/2022CC R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 2 di 10 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Tribunale di Ravenna, opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 63239 del 20 luglio 2015, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 6.259,00 quale sanzione per la violazione degli artt. 190, comma 1, e 258, comma 3, D. Lgs. 152/2006, avendo il medesimo omesso di tenere i registri di carico e scarico di rifiuti pericolosi. Nell’opposizione l’odierno ricorrente contestò, tra l’altro, il fatto di svolgere l’attività di autoriparatore -come invece era annotato nel verbale di contestazione-producendo in corso di giudizio sentenza del Giudice di Pace di Ravenna che aveva annullato altra sanzione amministrativa -irrogata, questa volta, dalla Camera di Commercio di Ravenna, sulla scorta del medesimo verbale di accertamento- escludendo che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse attività di autoriparatore. Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Ravenna respinse l’opposizione. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], e costituitasi per resistere la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Bologna respinse l’appello, osservando, in particolare, che: − ai fini della valutazione della sussistenza o meno della violazione contestata non assumeva rilevanza la qualità imprenditoriale dell’opponente, in quanto il titolo per l’irrogazione della sanzione era costituito dalla produzione di rifiuti pericolosi a seguito di attività di impresa; R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 3 di 10 − la presenza dei rifiuti era desumibile dal verb ale ispettivo, fermo restando che la qualità di rifiuto del materiale rinvenuto non si veniva a basare sulla valutazione dei verbalizzanti, bensì sulla scorta della documentazione prodotta. 3. Per la cassazione della decisione della Corte d’Appello di Bologna ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. 5. La [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art.380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 190, comma 1, e 258, comma 3, D. Lgs. 152/2016. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenuto applicabile la sanzione nonostanteegli, svolgendo unicamente attività di autotrasportatore nonché di venditore di cose usate e non di autoriparatore, non rientrasse nell’ambito dei soggetti obbligati ex art. 190 D. Lgs. 152/2006 alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti pericolosi. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. Il ricorso deduce una non corretta valutazione delle prove da parte del giudice d’appello, il quale si sarebbe limitato a recepire le affermazioni contenute nel verbale di ispezione, desumendo la R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 4 di 10 qualifica di “rifiuto” dei materiali rinvenuti esclusivamente sulla scorta di documentazione fotografica, e senza operare alcun accertamento peritale. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte omesso di tenere conto del giudicato scaturito dalla precedente sentenza del G iudice di P ace che aveva escluso lo svolgimento da parte del ricorrente dell’attività di autoriparatore. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato la “prova principe” costituita dalla sentenza del Giudice di Pace che aveva escluso la veste di autoriparatore di [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 183, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006. Si sostiene con il ricorso che la Corte d’appello di Bologna non avrebbe adeguatamente individuato gli elementi da cui desumere la qualifica di “rifiuti” del materiale rinvenuto nel corso dell’ispezione. In particolare, argomenta il ricorso, alla luce della definizione di rifiuto come sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi (di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006), sarebbe stato onere della Corte d’appello di motivare in ordine alla presenza di tale specifico presupposto, mentre la decisione sarebbe affetta “da illogicità della motivazione perché non specifica a che titolo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto produrre quel tipo di rifiuto”. 2. Preliminarmente, questa Corte deve disattendere le deduzioni della controricorrente in ordine all’inammissibilità del ricorso, per R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 5 di 10 avere il medesimo indicato in modo erroneo il numero della sentenza impugnata(n. 1106, anziché, come corretto, n. 2770). L’errata indicazione, infatti, non ha in alcun modo impedito la corretta individuazione della sentenza oggetto del gravame -e di ciò la stessa controricorrente si mostra consapevole- ricorrendo nella specie un mero (ed evidente) errore materiale, come confermato dalle difese della [OSCURATO:PERSONA] dalle quali si evince l’assenza di incertezza alcuna in ordine al fatto che la decisione impugnata innanzi a questa Corte è, appunto, la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2770 del 28 novembre 2018. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, infatti, la Corte d’Appello felsinea non ha collegato la sussistenza della violazione contestata alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] svolgesse attività di autoriparazione, affermando, per contro, testualmente, che la sussistenza della violazione veniva a derivare dalla presenza di rifiuti che di per sé imponeva l’ottemperanza all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190, D. Lgs. 152/2006 “in un assetto per cui la qualità imprenditoriale dell’opponente non assume indole determinante”. La sanzione irrogata al ricorrente, infatti, viene a fondarsi sul combinato disposto degli artt. 190, comma 1 ( che fissa l’obbligo di tenuta dei registri per “a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184”nonché “b) gli altri detentori di rifiuti”), 184, commi 3 e 4 (che contiene la classificazione dei rifiuti non urbani) e 258 ( che contempla la sanzione) del D. Lgs. 152/2006 (nelle formulazioni vigenti all’epoca dei fatti). R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 6 di 10 Poiché la diversa attività che il ricorrente ammette di svolgere rientra quantomeno tra le attività commerciali o di servizi di cui all’art. 184, comma 3, lett. e) (rifiuti da attività commerciali) o f) (rifiuti da attività di servizio), D. Lgs. 152/2006 , l’obbligo in capo al medesimo di provvedere alla tenuta dei registri discendeva, ex art. 190, comma 1, lett. b), D. Lgs. 152/2006, dalla mera condizione di detenzione dei rifiuti, del tutto irrilevante essendo -come ribadito dalla Corte territoriale- l’attività imprenditoriale concretamente svolta dal ricorrente. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Come da questaCorte chiarito (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02) la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Il motivo di ricorso, invece, viene di fatto a sindacare la valutazione di profili probatori ad opera della Corte territoriale, sindacato precluso nella presente sede di legittimità, a mente della regola per cui nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 7 di 10 libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti, essendo il relativo apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati» (v., per tutte, Cass. Sez. U, n. 898 del 14/12/1999). Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 5. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Al di là, invero, della considerazione che il motivo si diffonde maggiormente sul contenuto della decisione di prime cure piuttosto che sulla sentenza impugnata nella presente sede, è sufficiente osservare, al riguardo, che il giudicato invocato dal ricorrente non risulta in alcun modo interferente con il presente giudizio, sia perché relativo al rapporto tra soggetti parzialmente diversi (da ciò R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 8 di 10 derivando che gli accertamenti contenuti nella sentenza invocata non estendono i loro effetti e non sono vincola nt i rispetto ai terzi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24558 del 02/12/2015; Cass. n. Sez. 5, Sentenza n. 691 del 13/01/2011), sia perché concernente un profilo - l’accertamento dello svolgimento o meno da parte di [OSCURATO:PERSONA]- dell’attività di autoriparatore che,come già evidenziato nell’esame del primo motivo di ricorso, risulta del tutto ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza della violazione contestata, al punto che il motivo di ricorso (come del resto il primo motivo ) erra nell’individuare la vera ratio posta alla base della decisione impugnata, da ciò derivando -si osserva per completezza- anche la irrilevanza di ogni questione in ordine ad un possibile effetto riflesso del giudicato invocato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24558 del 02/12/2015; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 22908 del 08/10/2013). 6. Propriamente i nammissibile è, invece, il quarto motivo di ricorso. Il motivo, che in gran parte ripropone profili già dedotti con il terzo motivo, mira, in primo luogo, a rappresentare -erroneamente, tuttavia- come prova quello che sarebbe il contenuto di una statuizione -e quindi, semmai, l’accertamento di un fatto- ma, ancora una volta, si concentra su un profilo che non ha in alcun modo costituito la effettiva ratio decidendi della sente nza della Corte felsinea. 7. Parimenti inammissibile è il quinto ed ultimo motivo . Dietro la formale deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. (i cui presupposti sono stati poc’anzi rammentati), il motivo viene sostanzialmente a muovere una critica sia alla valutazione delle prove sia alla stessa motivazione della decisione gravata, peraltro R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 9 di 10 formulando tale ultima critica nei termini di “ illogicità della motivazione” (pag. 30, terz’ultima riga del ricorso). Non solo, quindi, il motivo di ricorso viene ancora una volta concretamente ad investire la valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito, ma anche, in modo indiretto, finisce per dedurre un vizio che non rientra neppure nel parametro del novellato art. 360 n. 5, c.p.c., non es sendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di mera contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. SU - Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014,; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 1– Ordinanza n . 7090 del 3/03/2022 ). 8. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. 9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. R.G. 5289/2019 - Pagina nr. 10 di 10 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 35838/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris