CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4183-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato - avverso la sentenza n. 1874/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Assoced–[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1874/2021, che ha respinto i l gravame proposto dall’odierna ricorrente, confermando la decisione di primo grado. Il Tribunale di Padova, accertata la sussistenza di un credito contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della ricorrente e di un controcredito di quest’ultima nei confronti della prima, aveva condannato Assoced a pagare in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 169.120,92. Resistono con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . (cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso si fonda su due motivi: 1) con il primo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; 2) con il secondo si contesta l’erronea motivazione e il travisamento dei fatti nonché l’errata interpretazione della consulenza tecnica d’ufficio. I due motivi, tra loro correlati, sono inammissibili. Quanto alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, si tratta di censura anzitutto inammissibile per il principio della c.d. doppia conforme , censurandosi la conferma da parte del secondo giudice della ricostruzione in fatto del Tribunale (art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c. applicabile ratione temporis). In ogni caso il ricorso, invocando il parametro dell’omesso esame di un fatto decisivo e dell’erronea motivazione, chiede a questa Corte di porre in essere una diversa ricostruzione dei fatti, basata su una differente valutazione delle prove (cfr. le pp.8 - 15 del ricorso) , compiti propri del giudice di merito ed estranei al ruolo di questa Corte di legittimità. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida per ciascuna in euro 3 .200, 00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de