CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 16 novembre 2021 il Giudice di Pace di Modena ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge perché ritenuto colpevole del delitto di invasione di edificio privato. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato con tre distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - il fatto non costituisce reato per carenza sia dell'elemento oggettivo quanto dell'elemento soggettivo nonché del profitto. Le circostanze di fatto, nemmeno esaminate dal giudice, non costituiscono invasione di edificio da parte dell'imputato, che non aveva né la coscienza nà la volontà di invadere, né alcun fine di profitto, avendo egli solo cercato un ricovero per la notte; - mancata applicazione dell'art.34, comma 3, d. I.vo 274/2000 pur trattandosi di fatto di modestissimo rilievo penale ed in assenza di opposizione da parte della persona offesa; - mancanza di antigiuridicità del fatto per la sussistenza dello stato di necessità previsto dall'art.54 cod. pen. per la condizioni personali dell'imputato, in Italia senza fissa dimora né attività lavorativa. 1.3. Con ordinanza in data 9 marzo 2022 il Tribunale di Modena ha disposto la trasmissione alla Corte di Cassazione dell'impugnazione, da riqualificarsi come ricorso anziché appello, dichiarato contestualmente inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché l'atto di impugnazione, così riqualificato dal giudice di merito, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto proposto da difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, come accertato dalla Corte stessa. Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. peli., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione del ricorso). La disposta conversione dell'istanza originaria, qualificata come ricorso in cassazione dal giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutannente evidenziato l'impossibilità di realiz2.are sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame. Sul punto si è infatti, affermato che sull'inamnnissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod. proc. pen., poiché è espressione di principi generali che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, altrimenti si avrebbe una sostanziale elusione dell'art. 613 citato, che non può ritenersi inapplicato in detta ipotesi, tanto più che l'istituto della conversione in materia processuale si atteggia quale ulteriore espressione del principio della conservazione degli atti e si ispira ad un "favor impugnationis", che tuttavia non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 2, n. 36132 del 07707/2017, Mendolia, non mass.; Sez. 3, n. 2943 del 08/11/1994, Rv. 200728). Nonostante l'inammissibilità del ricorso, l'imputato non va condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. potendosi applicare estensivamente il principio, affermato inizialmente da Cass., 23 marzo 1994, Togati e poi ripreso e confermato da SU, sent. n.20 del 20 ottobre 1996, Vitale secondo cui «allorché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali, né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile una ipotesi di soccombenza». Nel caso concreto, la proposizione del ricorso in Cassazione non fu il frutto della scelta dell'imputato né del suo difensore ma della interpretazione dell'atto di appello disposta autonomamente dal Tribunale di Modena. E se è pur vero che né l'imputato né il difensore hanno rinunciato al ricorso, una volta disposta la riqualificazione, ciò non pare ascrivibile loro a titolo di colpa, posto che l'uno è soggetto in precarie condizioni esistenziali mentre l'altra, per definizione, non essendo avvocato cassazionista, può non essere pienamente in grado di valutare le conseguenze non desiderate della riqualificazione disposta dal giudice. Quanto all'esonero dalla sanzione prevista dalla seconda parte del primo comma della si:essa disposizione, esso discende direttamente dal principio espresso nella sentenza della Corte Costituzionale 186 del 13 giugno 2000, che ha dichiarato incostituzionale la disposizione «nella parte in cui non prevede che la Corte di Cassazione in caso di inammissibilità del ricorso possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità>>. Infatti, per le ragioni sopra espresse, la parte non versa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così decisi° 1 marzo 2023 Il consigli re estensore Il Presidente