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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36472/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KYJK5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7405/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza dei Tribunale di Rimini e ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione per il reato ai resistenza e mendaci dichiarazioni a pubblico ufficiale; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifíco e non sorretto dal necessario interesse ad impugnare, perché fin dal primo grado gli erano state concesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KYJK5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7405/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza dei Tribunale di Rimini e ha ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione per il reato ai resistenza e mendaci dichiarazioni a pubblico ufficiale; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifíco e non sorretto dal necessario interesse ad impugnare, perché fin dal primo grado gli erano state concesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio
Sentenza Cassazione n. 36472/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris