CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il furto di acqua potabile, fatto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo, che invoca l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il reato di furto pluriaggravato non rientra nei limiti edittali previsti dalla norma, neppure dopo la riforma introdotta per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022 (dato che il furto pluriaggravato è punito con una pena minima di tre anni di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il