CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] E; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, in ragione delle concrete modalità del fatto, la ricorrenza di elementi idonei ad elidere la volontà (l'imputato veniva sorpreso in strada mentre aiutava l'anziano compagno della madre a trasportare l'anta di un armadio, condotta che non pare scriminata da alcuna causa di giustificazione); Ritenuto che anche la misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (1/4, quindi non nella massima estensione) non è censurabile poiché si tratta di valutazione di merito, correttamente esaminata dai giudici di appello, cui la censura era stata devoluta, ritenendo insussistenti circostanze idonee ad attenuare ulteriormente il disvalore del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il