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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 43120/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 6, comma 1 e 6 del d.lgs. n. 401 del 1989, per aver violato le prescrizioni prescritte dal Questore di Palermo con cui è stato vietato l'accesso all'interno degli stadi e degli spazi antistanti o limitrofi per la durata di due anni; in particolare, si contesta all'imputato di essersi recato allo stadio [OSCURATO:PERSONA] per l'incontro calcistico Italia - Albania vendendo i biglietti per la partita.

Considerato che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, contestata a seguito della violazione del divieto amministrativo, senza una concreta verifica della maggiore pericolosità sociale dell'imputato; Rilevato che il ricorso è inammissibile e che i motivi possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambe le doglianze riproducono acriticamente censure afferenti al merito, già articolate nell'atto di appello, e riproposte in sede di legittimità nonostante la sentenza impugnata abbia pienamente disatteso le doglianze con motivazione congrua ed esente da vizi logici.

Invero, la Corte territoriale, come si legge nella sentenza impugnata, ha affermato che la condotta contestata all'imputato non ha determinato un'offesa di lieve tenuità, poiché il ricorrente non solo ha contravvenuto alle prescrizioni oggetto del provvedimento, recandosi consapevolmente negli spazi antistanti e limitrofi lo stadio, espressamente indicati nel provvedimento del Questore, ma per di più, ha messo in vendita i biglietti per la partita calcistica; il giudice di merito ha, quindi, effettuato, con motivazione logica ed esente da vizi, una verifica della pericolosità del ricorrente.

Considerato che, parimenti, il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la Corte territoriale ha disatteso con adeguati argomenti giuridici le censure difensive volte a escludere la recidiva, posto che il giudice di merito ha rinnovato il giudizio di pericolosità sociale, affermando che l'imputato ha manifestato una spiccata intolleranza ai divieti posti dall'autorità.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 febbraio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 6, comma 1 e 6 del d.lgs. n. 401 del 1989, per aver violato le prescrizioni prescritte dal Questore di Palermo con cui è stato vietato l'accesso all'interno degli stadi e degli spazi antistanti o limitrofi per la durata di due anni; in particolare, si contesta all'imputato di essersi recato allo stadio [OSCURATO:PERSONA] per l'incontro calcistico Italia - Albania vendendo i biglietti per la partita. Considerato che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, contestata a seguito della violazione del divieto amministrativo, senza una concreta verifica della maggiore pericolosità sociale dell'imputato; Rilevato che il ricorso è inammissibile e che i motivi possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambe le doglianze riproducono acriticamente censure afferenti al merito, già articolate nell'atto di appello, e riproposte in sede di legittimità nonostante la sentenza impugnata abbia pienamente disatteso le doglianze con motivazione congrua ed esente da vizi logici. Invero, la Corte territoriale, come si legge nella sentenza impugnata, ha affermato che la condotta contestata all'imputato non ha determinato un'offesa di lieve tenuità, poiché il ricorrente non solo ha contravvenuto alle prescrizioni oggetto del provvedimento, recandosi consapevolmente negli spazi antistanti e limitrofi lo stadio, espressamente indicati nel provvedimento del Questore, ma per di più, ha messo in vendita i biglietti per la partita calcistica; il giudice di merito ha, quindi, effettuato, con motivazione logica ed esente da vizi, una verifica della pericolosità del ricorrente. Considerato che, parimenti, il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la Corte territoriale ha disatteso con adeguati argomenti giuridici le censure difensive volte a escludere la recidiva, posto che il giudice di merito ha rinnovato il giudizio di pericolosità sociale, affermando che l'imputato ha manifestato una spiccata intolleranza ai divieti posti dall'autorità. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] est
Sentenza Cassazione n. 43120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris