CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché’Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’economia e delle [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] post-sismarappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-resistenti-Numero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 264/2022depositata il 04/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 15 ottobre 2010, innanzial Tribunale civile di Larino la società [OSCURATO:SOCIETA]. esponeva di essereconcessionaria dell’esazione delle entrate consortili del [OSCURATO:PERSONA] di BonificaIntegrale Larinese, in forza di apposita convenzione per la riscossione delleentrate del consorzio, venuta a scadere il 31/12/2010 e che, in esecuzionedi tale convenzione, essa esattrice era tenuta a versare, anticipatamente,al [OSCURATO:PERSONA], l’intero importo dei contributi iscritti a ruolo.Osservava che, nell’ottobre 2002, per effetto degli eventi sismici cheavevano interessato il territorio molisano in cui era insediato anche ilsuddetto [OSCURATO:PERSONA], era intervenuta la legislazione di emergenza post-calamità, che aveva previsto, inter alia, la sospensione dal pagamento deitributi ( ai sensi dell’art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245 e successivedisposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 286; O.P.C.M. del 17 febbraio2006, n. 3496) e, sempre nell’ambito dei provvedimenti emergenziali, il d.l.29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. n. 2, del 28 gennaio 2009,all'art. 6, comma 4 bis, aveva stabilito che “tutti i soggetti residenti o aventidomicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici...” potrannodefinire i versamenti relativi al periodo che va dal 31 ottobre 2002 al 30giugno 2008 (termine ultimo fissato ai sensi dell'art. 5, comma 10, lett. a)del d.l. n. 93, del 28.5.2008) corrispondendo “l'ammontare dovuto perciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo,oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguitiridotto al 40%, in 120 rate mensili di pari importo da versare entro il giorno16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009”). La società ricorrentesottolineava di essere “assolutamente impossibilitata ad effettuare laNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026riscossione (ed il recupero) dei contributi consortili, dal momento che lacitata normativa emergenziale precludeva qualsiasi attività di esazionecoattiva delle obbligazioni consortili e rendeva necessario un intervento delConsorzio (volto all’abbattimento ed alla rateizzazione degli stessi, nonchéalla consegna ad [OSCURATO:SOCIETA] di nuove liste di carico così formate), in assenzadel quale ogni attività di esazione si sarebbe rivelata illegittima ecensurabile in sede giudiziaria, tant’è che i giudici tributari, con numerosepronunzie nel corso dell’anno 2009, avevano accolto i ricorsi di diversiconsorziati, annullando le intimazioni di pagamento del Servizio diRiscossione relative ai contributi consortili. Di conseguenza, EsattorieS.p.A., in considerazione della natura tributaria, pressoché univocamenteassenza di alcuna controindicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] stesso o delleAutorità coinvolte, ne aveva dovuto sospendere la riscossione presso icontribuenti consorziati (avendo il legislatore previsto e rinnovato lasospensione dai pagamenti dei tributi fino al 2008, in favore dellepopolazioni colpite dal sisma), per l’effetto anticipando al [OSCURATO:PERSONA] diBonifica [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.529.097,59, in base allaconvenzione del “non riscosso come riscosso”.Dopo avere richiesto inutilmente al [OSCURATO:PERSONA] di volere riparametrareimporti e modalità di riscossione dei contributi, riducendoli del 60% (comeimponeva la normativa di emergenza) e rateizzando la residua quota del40%, senza mai ottenere risposte di sorta, la ricorrente chiedeva alTribunale di Larino la condanna dell’Ente al versamento della somma di euro1.529.097,59, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo, pariall’ammontare dei contributi consortili anticipati, e la condanna al rimborsodelle spese, diritti ed onorari del procedimento, al netto della somma di euro758.894,75, già trattenuta da [OSCURATO:SOCIETA] dopo la scadenza della sospensione,in forza dell’art. 8 della Convenzione del 2005 (riprodotto fedelmente inquella del 2008), che attribuisce al Concessionario – nel caso di sospensioneNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026delle quote consortili – la facoltà di “trattenere tali somme in occasione delprimo versamento utile”. In via subordinata, chiedeva che fosse ordinato alConsorzio di prevedere una riduzione del 60% dei contributi da riscuotereper il periodo in questione e che l’ente convenuto fosse condannato a pagarein favore della ricorrente la somma di euro 158.563,80, quale differenza traeuro 917.458,55, corrispondente al 60% degli importi anticipati e nonriscossi, ed euro 758.894,75, pari alle somme riscosse dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.12.2009 e non versate al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Giudice adito didichiarare la legittimità di detta trattenuta.Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto della domanda espiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell’attrice alpagamento di euro 806.052,94, pari ai contributi trattenuti da Esattories.r.l. per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2009. Inoltre, essendo statoautorizzato dal Tribunale di Larino a chiamare in causa la Presidenza delConsiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e Finanze ed il [OSCURATO:PERSONA] della Regione Molise, quale Commissario delegato allaricostruzione post-sisma, chiedeva che fosse accertato che la sospensioneera riferita solo al recupero parziale dei costi di gestione delle opere dibonifica e degli impianti di irrigazione, con condanna del Ministero dellaEconomia e della Finanza a trasferire al [OSCURATO:PERSONA] i fondi relativi ai contributisospesi nella misura del 60 % del totale, o, in subordine, di condannare ilMinistero a manlevare il [OSCURATO:PERSONA] dalle somme dovute alla societàConcessionaria. Disposta la chiamata in causa della Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero dellaEconomia e finanze e del Presidente della Regione Molise quale Commissariodelegato post sisma, si costituiva l’Avvocatura dello Stato la quale eccepivala incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale diCampobasso, quale foro erariale, e, nel merito chiedeva il rigetto delladomanda, con conseguente estromissione delle Amministrazioni chiamatein causa.Numero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/20262. Dichiarata da parte del Tribunale di Larino la propria incompetenza perterritorio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. provvedeva a presentare al [OSCURATO:PERSONA] comparsa di citazione in riassunzione, a fronte della qualela parte convenuta in riassunzione proponeva ricorso per regolamentopreventivo di giurisdizione con riferimento a tutte le domande formulatedalle parti del giudizio.3. Questa Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia a SS.UU. n. 22265del 4 dicembre 2012, dichiarava, per quanto interessa in questa sede, lagiurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla domanda principale esubordinata proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] diBonifica [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla domanda riconvenzionale propostadal [OSCURATO:PERSONA] stesso nei confronti della parte ricorrente, rimettendo la causainnanzi al giudice adito.4. In pendenza del ricorso per regolamento di giurisdizione, la RegioneMolise corrispondeva al [OSCURATO:PERSONA] convenuto il 60 % delle somme nonriscosse in conseguenza degli eventi sismici, con espresso vincolo didestinazione, contenuto nelle determine regionali; il [OSCURATO:PERSONA], infatti,aveva richiesto alla Regione Molise, con istanza n. 1536 del 18.9. 2009, iltrasferimento di contributi non versati per il periodo di sospensione, pereventi sismici, per un importo di euro 1.503.231,50 (pari a quello attestatoil 26.6.2010 da [OSCURATO:SOCIETA] e confermato da quest’ultima nell’atto direndicontazione dei residui di gestione) e la Regione Molise avevaprovveduto ad erogare al [OSCURATO:PERSONA] dapprima la somma di euro 500.000,00e successivamente l’ulteriore somma di euro 401.938,90.5. Il Tribunale di Campobasso, disposta c.t.u., emetteva la sentenza n.286/2017, del 9 maggio 2017 condannando il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] corresponsione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di una somma pari ad €256.301,46, compensando integralmente le spese processuali tra le parti eponendo a carico di entrambe, in egual misura, le spese di CTU. Il giudicedi primo grado, richiamava gli orientamenti della giurisprudenza diNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026legittimità in ordine alla natura tributaria dei contributi consortili, quali“oneri reali sulla proprietà”, imposti dal [OSCURATO:PERSONA] ed a sostegno rimarcavacome “la stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 42 all’art. 10,comma 4, nel descrivere i contributi aveva confermato, a chiare lettere, lanatura tributaria degli stessi, sottolineando a riprova della natura tributariadi tali oneri, che la stessa Regione Molise, dopo avere ottenuto i fondi dalMinistero, aveva trasferito al [OSCURATO:PERSONA] le somme corrispondenti alle minorientrate, ossia il 60% dei contributi non versati per la sospensione post-sisma”. Il primo giudice soggiungeva che anche il contributocontrassegnato dal codice 668, avente ad oggetto il consumo di acqua,rientrava tra “i versamenti e gli adempimenti di natura tributaria”, inquanto, seppure parametrato al consumo dell’acqua, non aveva natura dimero corrispettivo della somministrazione, ma conservava la sua natura diobbligo contributivo che trovava causa nell’obbligo del proprietario dicontribuire alle spese di organizzazione e funzionamento del consorzio;pertanto, in assenza di specifiche esclusioni operate dal legislatore,reputava che anche tale contributo sia soggetto alla sospensione perchéavente natura tributaria.6. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza n. 264/2022,notificata a mezzo PEC il 17 novembre 2022, riformava la sentenza di primogrado condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 259.314,52 oltre interessi.I giudici di appello escludevano la natura tributaria dei “contributi consortili”oggetto di causa contrassegnati con il codice 668 avente ad oggetto ilconsumo di acqua, assumendo che andavano qualificati come tributiunicamente quelli connessi alle spese di funzionamento, di manutenzioneed esercizio delle opere di bonifica e per l’adempimento di tutte le altrefinalità istituzionali dei Consorzi al cui pagamento sono tenuti i proprietaridi fondi interessati, secondo quanto incontroverso rubricati con i codici 630(contributo di bonifica), 648 (contributo opere irrigue) e 662 (contributoNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026spese fisse di esercizio), non rientrando tra questi i contributi del codice 668(spese consumo di acqua) che costituiscono il prezzo dell’acqua –strettamente legato ai consumi delle utenze rilevate ai contatori – chedevono pagare i consorziati sulla base di un contratto di somministrazionedi natura privatistica.7. La società [OSCURATO:SOCIETA]., in concordato preventivo, ha proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi,illustrati con successiva memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoe successiva memoria.9. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’economia e dellepost-sisma hanno depositato memoria al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370,primo comma, c.p.c.10. La Procura Generale ha depositato memoria scritta, concludendo per ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha lamentato, ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. erronea e falsa applicazione della normativacivilistica (artt. 860, 861, 862, 863 e 864 c.c.) e della giurisprudenzacostituzionale e di legittimità in ordine alla qualificazione tributaria deicontributi consortili de quibus. Ha dedotto l’erroneità della sentenzaimpugnata in ordine alla interpretazione della veste giuridica dei Consorzidi bonifica e circa natura dei contributi per consumo di acqua in questione,erroneamente ritenuti non aventi natura tributaria ma mero corrispettivo diun servizio a domanda individuale.1.1. Il motivo è da ritenere fondato per le ragioni appresso specificate.1.2. Osserva questo Collegio che non appare condivisibile la tesi formulatadal P.G. nelle proprie conclusioni scritte ove è stato evidenziato, al fine diNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026escludere la fondatezza della superiore censura, che: “….avendo la Cortedi Cassazione indicato il giudice ordinario come giudice dinanzi al qualeproseguire il presente giudizio, sarebbe contraddittorio affermare che lacontroversia in esame abbia ad oggetto contributi aventi natura tributariala cui giurisdizione però compete al giudice ordinario. Nel caso in esame, èstata riconosciuta, in sede di regolamento di giurisdizione, la competenzadel giudice ordinario e la conseguenza logica di questo ragionamentogiuridico è la seguente: i contributi in oggetto, poiché demandati allavalutazione del giudice ordinario, non hanno natura tributaria”.Orbene giova replicare che, in realtà, le SS.UU. hanno fondato ladeclaratoria sulla giurisdizione di cui sopra sul petitum collegato allaconvenzione inter partes, adottata con uno strumento di diritto privato edin una reciproca posizione paritaria, lasciando sullo sfondo la questionerelativa alla dedotta circostanza che nel concreto “era coinvolto l'interessepubblico alla corretta riscossione dei contributi necessari al finanziamentodelle opere di bonifica”.Il P.G. trascura di considerare, invero, che la “qualificazione” operata dalleSS.UU. nella richiamata pronunzia non è dirimente atteso che nell’odiernacontroversia la natura tributaria o meno del contributo viene inconsiderazione, davanti al G.O., solo ai fini di ricondurre o meno detticontributi alla disciplina emergenziale, fermo restando che il rapporto incontestazione oggetto del contenzioso inter partes non ha natura impositivama attiene al rapporto concessorio.Ne deriva che l’esito del regolamento di giurisdizione non vale, ex sé, adescludere tour court la natura tributaria delle somme in contestazione.1.3. Fatta tale premessa, occorre muovere dalle argomentazioni svolte dallala Corte di Appello che, nel pervenire alle proprie conclusioni, ha cosìmotivato: “…Appare indubbio che vanno qualificati come tributi unicamentequelli connessi alle spese di funzionamento, di manutenzione ed eserciziodelle opere di bonifica e per l’adempimento di tutte le altre finalitàNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026istituzionali dei Consorzi al cui pagamento sono tenuti i proprietari di fondiinteressati, incontestatamente con i codici 630 (contributo di bonifica), 648(contributo opere irrigue) e 662 (contributo spese fisse di esercizio), nonrientrando tra questi i contributi del codice 668 (spese consumo di acqua)che costituiscono il prezzo dell’acqua – strettamente legato ai consumo delleutenze rilevate ai contatori – che devono pagare i consorziati sulla base diun contratto di somministrazione di natura privatistica. Ed è per tal motivoche non appare applicabile alla fattispecie in parola il riferimento alla L.R.42/2005, in quanto i contributi richiamati dall’art.10 sono quelli riferiti a “spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica…” acarico dei “…proprietari di immobili agricoli e extragricoli siti nelcomprensorio consortile…che traggono un beneficio dalle opere di bonificagestite dal [OSCURATO:PERSONA]”, chiaramente e normativamente qualificati di naturatributaria, mentre – a contrariis – non lo sono quelli di cui al contributo 668(spese consumo di acqua), i quali costituiscono corrispettivi per servizi adomanda individuale gestiti direttamente dall’ente e posti in essere aseguito di contratti cd di “utenza” e non per obbligo istituzionale. Soccorrein favore dell’affermazione sulla natura non tributaria del contributo inparola la stessa giurisprudenza di legittimità la quale, nell’affidare allacognizione del giudice ordinario la controversia in materia di riscossione delcredito dell’ente territoriale per l’erogazione dell’acqua in favore dell’utente,ha affermato come lo stesso è configurato come entrata patrimonialedell’ente medesimo, che può essere liquidato e riscosso con gli strumenti(ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma noncostituisce imposta o tassa, trovando titoli non in una potestà impositivama negli impegni convenzionalmente assunti dall’utente con la richiestadella somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto (Cass. Civ.sez. un. n.52/2000; Cass. Civ. sez. un. n.9489/2001, Cass. Civ. sez. un. n.7099/2002 e Cass. Civ. n.9240/2002). Lungo il solco così tracciato, lesuccessive pronunce di legittimità hanno ancora una volta espressamenteNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026ribadito la natura patrimoniale e non tributaria delle cartelle dei consorzi dinotifica relative al servizio di somministrazione di acqua potabile,conseguentemente sancendo la giurisprudenza del G.O. nelle controversieche hanno ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale con la qualeil consorzio di bonifica, nella specie ente erogatore del servizio disomministrazione di acqua potabile, abbia agito nei confronti dell’utente peril recupero delle somme dovute per l’utilizzazione del servizio medesimo. Intal caso, infatti, l’ente non agisce nell’esercizio del potere impositivo che adesso è riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di unrapporto contrattuale (Cass. Civ., SS.UU., n.11720/2010), nellaconsiderazione che non è il mezzo di esazione astrattamente considerato(la cartella esattoriale) a determinare a quale giudice spetti la giurisdizionein ordine ad una controversia relativa all’opposizione alla cartella, bensì lanatura della pretesa che, mediante quello specifico strumento, l’entecreditore vanta nei confronti del soggetto destinatario della cartellamedesima”.1.4. Tale ragionamento appare confliggere con la normativa invocata dellasocietà ricorrente.Orbene rileva questo Collegio che, per quanto concerne le forniture idriche,con riferimento specifico ai c.d. contributi irrigui, - venendo, ad ogni modo,in considerazione prestazioni di natura tributaria siccome il contributocorrelato al beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua (v. Cass.,27 luglio 2023, n. 22730; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass., 30dicembre 2016, n. 27471; Cass., 20 novembre 2015, n. 23815), - questaCorte ha avuto modo di rilevare che è possibile distinguere, in genere, unaquota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentementedall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialitàdi quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degliimpianti; la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acquaconcretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuireNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degliimpianti direttamente legata all'erogazione del servizio (così Cass., 18febbraio 2025, n. 4179; v., altresì, Cass., 17 agosto 2023, n. 24733) (così Cass., 11 dicembre 2025, n. 32357).Proprio muovendo da quanto affermato da Cass. Sez. U., 14 maggio 2010,n. 11720 che, in parte motiva, ha precisato: Quanto alla specifica situazionedell'erogazione dell'acqua potabile questa Corte ha già stabilito che il"corrispondente credito del Comune non trova titolo nella potestàimpositiva, benché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entratetributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuitoin un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne deriva che la cognizionedelle relative controversie spetta al giudice ordinario, secondo i normalicriteri di collegamento ed, in particolare, delle regole proprie dellacompetenza per valore" (Cass. 13775 del 2002), affermando il seguenteprincipio di diritto: "spetta alla giurisdizione del giudice ordinario lacontroversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattorialecon la quale il [OSCURATO:PERSONA] di bonifica che sia ente erogatore del servizio disomministrazione di acqua potabile abbia agito nei confronti dell'utente peril recupero delle somme da quest'ultimo dovute per l'utilizzazione delservizio medesimo. Infatti, in tal caso l'ente non agisce nell'esercizio delpotere impositivo che ad esso è riconosciuto in materia di contributiconsortili, ma in forza di un rapporto contrattuale di erogazione di acquapotabile, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al [OSCURATO:PERSONA]",appare evidente, ad avviso del Collegio, che la sentenza di appello, nelpervenire alle proprie conclusioni, non ha considerato la differenza fra ilcorrispettivo dovuto per l’erogazione di un servizio (di acqua potabile) e lanozione di contributo irriguo che la giurisprudenza di questa Corte haricostruito nei termini sopra esposti.La stessa legislazione regionale (l. regione Molise, 21 novembre 2005, n.42) include, tra gli interventi pubblici di bonifica, il riordino fondiario edNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026irriguo e le relative opere; (v. artt. 5, 7) e correla il potere impositivodei Consorzi ai contributi gravanti sugli immobili siti nei comprensoriconsortili per le spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche dibonifica, che non siano a carico della Regione o di altri enti, nonché perquelle di funzionamento dei Consorzi stessi (art. 10). Ed, ancora, l’ intesaStato Regioni n. 187/esc/CSR del 18 settembre 2008 contempla qualebeneficio fondiario quello di disponibilità irrigua. In particolare il punto 6lett. a) dell'intesa Stato Regioni n. 187 del 18 settembre 2008, contenentecriteri per il riordino dei consorzi di bonifica, stabilisce che «fatte salve ledisposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinarial'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei consorzi,sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficiodalle azioni dei consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione,esercizio e vigilanza e consiste nella conservazione o nell'incremento delvalore degli immobili». Tra i vari benefici al punto 3 è previsto che: «ilbeneficio di disponibilità irrigua è individuato nel vantaggio tratto dagliimmobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo derivazione eadduzione circolazione e distribuzione di acque irrigue».1.5. Come chiarito dalla Corte Cost. con la sentenza n. 188 del 2018 «[..]si è progressivamente affermata in giurisprudenza la natura tributariadei contributi consortili. Inizialmente questa Corte (sentenza n. 26 del1998), nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale di unadisposizione dell'originaria disciplina dei contributi consortili di bonificaquanto alla possibilità, o no, di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali,ha considerato la natura para-tributaria dei contributi dovuti agli enti dibonifica, quale ritenuta, all'epoca, dalla giurisprudenza di legittimità,rilevando che «pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali inquestione nell'area applicativa dell'art. 23 della Costituzione, l'assimilazionedei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, malimitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione».Numero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026Dalla mera «assimilazione» ai tributi si è progressivamente passati ariconoscere la piena natura tributaria dei contributi consortili, escludendoche su di essi potesse applicarsi l'IVA (fin dalla sentenza della Corte dicassazione, sezione prima civile, 30 gennaio 1979, n. 662) e che, in quantotributi sì seppur non "locali", radicassero la competenza del tribunale «perle cause in materia di imposte e tasse» ai sensi dell'art. 9, secondo comma,del codice di procedura civile (Corte di cassazione, sezione prima civile,sentenza 1° febbraio 2000, n. 1093). Dopo la modifica dell'art. 2 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario indicembre 1991, n. 413), ad opera dell'art. 12, comma 2, della legge 28dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», conconseguente generalizzazione della giurisdizione tributaria a tutte leprestazioni di natura tributaria, si è definitivamente affermata lagiurisdizione delle commissioni tributarie quale giudice speciale tributariosulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica (explurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 3 maggio 2016, n.8770)…. Questo approdo, costante ed univoco, cui è pervenuta lagiurisprudenza di legittimità, si fonda sulla struttura della disciplina dellaprestazione, sicché può dirsi che il contributo consortile di bonifica ha naturatributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, ecostituisce un contributo di scopo. Questo essendo ormai il punto d'arrivodel diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero e propriopotere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presuppostodella legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica edel «beneficio» che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione ditale qualificazione, il necessario «beneficio» non è espressione di unrapporto sinallagmatico; ma c'è un tributo che può definirsi di scopo,almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista delNumero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica. Il beneficio che giustifical'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nessosinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se sitrattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmaticopresuppongono; con riferimento proprio a una prestazione patrimoniale dinatura non tributaria questa Corte (sentenza n. 335 del 2008) ha dichiaratoincostituzionale la previsione di debenza della tariffa riferita al servizio didepurazione «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianticentralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per ilconsorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimarel'imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anchenella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta,dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che derivaall'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifical'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria ».1.6. Ne deriva, anche in relazione ai principi menzionati fissati dal giudicedelle leggi, che se tra le opere di bonifica rientrano anche quelle volte adassicurare la disponibilità irrigua, la prestazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] rientranei suoi compiti istituzionali e quanto richiesto al contribuente, sotto questoprofilo, ha natura giuridica tributaria.Considerato che, come rilevato da parte ricorrente, nessun contratto diutenza è stato mai richiamato ed allegato dal [OSCURATO:PERSONA] che non risultaavere dedotto e comprovato, in corso di causa, l’esistenza di un similenegozio, rilevante è, dunque, accertare come nella fattispecie sia stataconsiderata la contribuzione che il [OSCURATO:PERSONA] correla al codice 668 e, inparticolare, verificare in modo specifico i criteri di commisurazione delcontributo richiesto ai contribuenti, avendo cura di accertare come le spesedi esercizio degli impianti irrigui entrino nella considerazione del contributo.Numero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026Occorre considerare che per erogare il servizio occorrono opere oggetto diinterventi per mantenerle in funzione: le opere relative al servizio irriguorientrano nel piano generale di bonifica e costituiscono interventi di bonificae le spese di realizzazione e di gestione del servizio irriguo devono essere acarico di tutti quei consorziati che usufruiscono del servizio irriguo o checomunque possono beneficiare della offerta di acqua ad uso irriguo.È chiaro che vanno considerati come tributi solo quei costi connessidirettamente allo svolgimento dei compiti istituzionali dei Consorzi, mentreil costo dell’acqua che gli utenti non consorziati sono tenuti a pagare sullabase di un contratto di somministrazione equivale ad un pagamentoordinario a fronte della somministrazione di un servizio.Non rileva, dunque, il mero dato formale legato al codice classificatorio, ciòche rileva è accertare se le somme oggetto di causa siano destinate aiConsorzi nell’esercizio dell’attività propria ed in conformità alle finalitàistituzionali dei Consorzi medesimi.2. In conseguenza il primo motivo va accolto e la sentenza va cassata conrinvio alla Corte di Appello Campobasso, in diversa composizione, la qualedovrà rivalutare la questione relativa alla natura (tributaria o meno) dellesomme in contestazione alla luce dei principi sopra richiamati, rimanendoassorbito il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha lamentato,ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., erronea e falsa applicazione dell’art.4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito nella legge 286/2002,nonché’ dell’art. 6, comma 4 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,convertito dalla legge n. 2, del 28 gennaio 2009, con riferimento all’art.360, primo comma per non avere i giudici di appello considerato che lanormativa emergenziale prevedeva la sospensione del pagamento deitributi per i contribuenti insediati nell’area del cratere e l’abbattimento del60% del dovuto.3. Il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese di litedi questo giudizio di legittimità.Numero registro generale 1213/2023Numero sezionale 884/2026Numero di raccolta generale 10387/2026Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Campobasso,in diversa composizione, cui rimette anche la regolazione delle spese di litedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])