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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10065/2026

Testo disponibile della fonte

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bblicazione 18/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1.

Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento n.09420229005155365000, notificata in data 5.9.2022, relativa allacartella esattoriale n. 09420110010778539000, notificata il 13.8.2011,emessa per la riscossione di imposta IRPEF per l’anno 2007.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA],stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente della riscossione e,quindi, l’assenza di prova della notifica della cartella di pagamentosottesa all’atto impugnato accoglieva il ricorso proposto dalcontribuente con condanna della controparte al pagamento delle speseprocessuali.3.

L’Agente della Riscossione impugnava la sentenza di primo gradoinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriadepositando la documentazione relativa alla notifica della cartella dipagamento, evidenziando la mancata decorrenza del termine diprescrizione stante la notifica dell’intimazione opposta.

Il contribuente,nel costituirsi nel giudizio di appello, contestava l’ammissibilità dellaproduzione documentale eseguita in violazione del novellato art. 58d.lgs. 546/92 e deduceva l’illegittimità della procedura di notifica dellacartella di pagamento avvenuta tramite servizio postale ex art. 140c.p.c.4.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriarigettava l’appello in quanto la documentazione prodotta non potevaessere esaminata stante il disposto dell’art. 58 del d.gs. 546/1992,come novellato dal d.lgs. 220/2023 ed entrato in vigore il 4 gennaio2024.Numero registro generale 13657/2025Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 10065/2026Data pubblicazione 18/04/20265.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione propone ricorso percassazione affidandolo ad un unico motivo.

Il contribuente è rimastointimato nonostante regolare notifica del ricorso inviata via p.e.c. indata 25 giugno 2025 al difensore del precedente grado di giudizio.5.

Le parti non hanno depositato memorieRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossionededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992, peraver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriaritenuto inammissibile la documentazione prodotta in grado di appelloin relazione alla notifica della cartella di pagamento sottesa allaintimazione impugnata.La ricorrente, in particolare, evidenzia che la sentenza impugnataè stata pubblicata in data 28.12.2024 e che in data 27.3.2025 la Cortecostituzionale, con sentenza n. 36/2025, ha dichiarato illegittimo l’art.4 co. 2 del d.lg. 220/2023 nella parte in cui prescrive che le disposizionidi cui all’art. 1, comma 1, lettera bb) d.lgs. 220/2023 si applicano aigiudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivoalla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo gradosia instaurato successivamente alla sua entrata in vigore.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Nel caso di specie si applica il disposto dell’art. 58 del d.lgs.546/1992, in quanto il giudizio di primo grado non è stato introdottodopo l’entrata in vigore del d.lgs. 220/2023 e, cioè, il 4 gennaio 2024,il 31/10/2023.Con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha, infatti, chiaritoche l’immediata operatività del novellato art. 58 del citato d.lgs. aiNumero registro generale 13657/2025Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 10065/2026Data pubblicazione 18/04/2026giudizi incardinati in secondo grado successivamente all’entrata invigore del d.Lgs. n. 220/2023 lede la posizione processuale della parteche, confidando nella previgente formulazione dell’art. 58, abbia scelto,durante il primo grado di giudizio iniziato prima del 4 gennaio 2024, didifferire il deposito dei documenti al secondo grado di giudizio o di noncostituirsi in primo grado.1.3.

Tanto premesso, secondo la costante giurisprudenza di questaCorte (cfr. da ultimo Cass. sez.

V, 11/09/2025, n. 27901), alla luce delprincipio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/ 1992– in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinariae norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado diappello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art.345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58,comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrreliberamente nuovi documenti in sede di gravame, anche se preesistential giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzionenel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse nonimputabile (cfr. Cass. 27831 del 2025; Cass. 8/05/2024, n. 12498;Cass. 28/06/2022, n. 20613; Cass. 21/10/2021, n. 29470; Cass.24/06/2021 n. 18103).L’art. 58 del d.lgvo 546/1992, vigente ratione temporis (ovveronella formulazione antecedente a quella di cui all’art. 1, comma 1, lett.bb) d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220) consentiva, dunque, la produzionedi documenti in appello, anche se preesistenti, a prescindere dallaprova della non imputabilità in relazione all’omesso deposito in primogrado, ma nel rispetto dei termini di cui all’art. 32, terzo comma, delD.lgs. richiamato dall’art. 61 del citato decreto.2.

In definitiva, il ricorso va accolto con annullamento della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice del merito che dovrà provvedere alladecisione della controversia, previo esame della documentazioneNumero registro generale 13657/2025Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 10065/2026Data pubblicazione 18/04/2026prodotta dall’Agente della Riscossione in secondo grado in ordine allanotifica della cartella esattoriale contestata, con conseguenteregolamentazione delle spese.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bblicazione 18/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento n.09420229005155365000, notificata in data 5.9.2022, relativa allacartella esattoriale n. 09420110010778539000, notificata il 13.8.2011,emessa per la riscossione di imposta IRPEF per l’anno 2007.2. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA],stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente della riscossione e,quindi, l’assenza di prova della notifica della cartella di pagamentosottesa all’atto impugnato accoglieva il ricorso proposto dalcontribuente con condanna della controparte al pagamento delle speseprocessuali.3. L’Agente della Riscossione impugnava la sentenza di primo gradoinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriadepositando la documentazione relativa alla notifica della cartella dipagamento, evidenziando la mancata decorrenza del termine diprescrizione stante la notifica dell’intimazione opposta. Il contribuente,nel costituirsi nel giudizio di appello, contestava l’ammissibilità dellaproduzione documentale eseguita in violazione del novellato art. 58d.lgs. 546/92 e deduceva l’illegittimità della procedura di notifica dellacartella di pagamento avvenuta tramite servizio postale ex art. 140c.p.c.4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriarigettava l’appello in quanto la documentazione prodotta non potevaessere esaminata stante il disposto dell’art. 58 del d.gs. 546/1992,come novellato dal d.lgs. 220/2023 ed entrato in vigore il 4 gennaio2024.Numero registro generale 13657/2025Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 10065/2026Data pubblicazione 18/04/20265. L’Agenzia delle Entrate Riscossione propone ricorso percassazione affidandolo ad un unico motivo. Il contribuente è rimastointimato nonostante regolare notifica del ricorso inviata via p.e.c. indata 25 giugno 2025 al difensore del precedente grado di giudizio.5. Le parti non hanno depositato memorieRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossionededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992, peraver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriaritenuto inammissibile la documentazione prodotta in grado di appelloin relazione alla notifica della cartella di pagamento sottesa allaintimazione impugnata.La ricorrente, in particolare, evidenzia che la sentenza impugnataè stata pubblicata in data 28.12.2024 e che in data 27.3.2025 la Cortecostituzionale, con sentenza n. 36/2025, ha dichiarato illegittimo l’art.4 co. 2 del d.lg. 220/2023 nella parte in cui prescrive che le disposizionidi cui all’art. 1, comma 1, lettera bb) d.lgs. 220/2023 si applicano aigiudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivoalla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo gradosia instaurato successivamente alla sua entrata in vigore.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Nel caso di specie si applica il disposto dell’art. 58 del d.lgs.546/1992, in quanto il giudizio di primo grado non è stato introdottodopo l’entrata in vigore del d.lgs. 220/2023 e, cioè, il 4 gennaio 2024,il 31/10/2023.Con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha, infatti, chiaritoche l’immediata operatività del novellato art. 58 del citato d.lgs. aiNumero registro generale 13657/2025Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 10065/2026Data pubblicazione 18/04/2026giudizi incardinati in secondo grado successivamente all’entrata invigore del d.Lgs. n. 220/2023 lede la posizione processuale della parteche, confidando nella previgente formulazione dell’art. 58, abbia scelto,durante il primo grado di giudizio iniziato prima del 4 gennaio 2024, didifferire il deposito dei documenti al secondo grado di giudizio o di noncostituirsi in primo grado.1.3. Tanto premesso, secondo la costante giurisprudenza di questaCorte (cfr. da ultimo Cass. sez. V, 11/09/2025, n. 27901), alla luce delprincipio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/ 1992– in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinariae norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado diappello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art.345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58,comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrreliberamente nuovi documenti in sede di gravame, anche se preesistential giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzionenel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse nonimputabile (cfr. Cass. 27831 del 2025; Cass. 8/05/2024, n. 12498;Cass. 28/06/2022, n. 20613; Cass. 21/10/2021, n. 29470; Cass.24/06/2021 n. 18103).L’art. 58 del d.lgvo 546/1992, vigente ratione temporis (ovveronella formulazione antecedente a quella di cui all’art. 1, comma 1, lett.bb) d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220) consentiva, dunque, la produzionedi documenti in appello, anche se preesistenti, a prescindere dallaprova della non imputabilità in relazione all’omesso deposito in primogrado, ma nel rispetto dei termini di cui all’art. 32, terzo comma, delD.lgs. richiamato dall’art. 61 del citato decreto.2. In definitiva, il ricorso va accolto con annullamento della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice del merito che dovrà provvedere alladecisione della controversia, previo esame della documentazioneNumero registro generale 13657/2025Numero sezionale 2117/2026Numero di raccolta generale 10065/2026Data pubblicazione 18/04/2026prodotta dall’Agente della Riscossione in secondo grado in ordine allanotifica della cartella esattoriale contestata, con conseguenteregolamentazione delle spese.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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