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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 21428/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 17/9/2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 15/12/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, riduceva la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui al comma 5 della stessa norma.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo la medesima censura avanzata alla Corte di appello - trascura che il Collegio del gravame ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

3.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il fatto di lieve entità non poteva essere riconosciuto alla luce di numerosi fattori, da leggere congiuntamente come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

In particolare, sono stati sottolineati: a) il numero di dosi medie ricavabili dallo stupefacente in sequestro (peraltro, cocaina), pari a 305, dunque di certo non modesto; b) i mezzi e le modalità dell'azione, tali da riscontrare una condotta non episodica o occasionale, ma continuativa e reiterata nel tempo (come, peraltro, ammesso dallo stesso imputato in un manoscritto depositato in udienza, nel quale aveva sostenuto che l'attività illecita costituiva per lui un mezzo di sostentamento economico, non avendo più un lavoro); c) l'ulteriore materiale rinvenuto e sequestrato, abitualmente destinato anche al taglio ed al confezionamento dello stupefacente.

A ciò si aggiunga, peraltro, che il ricorso non ha indicato neppure un elemento, eventualmente offerto al Giudice di merito e non valutato, tale da riscontrare la lieve entità del fatto.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il ?tiAtigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 17/9/2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 15/12/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, riduceva la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui al comma 5 della stessa norma. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo la medesima censura avanzata alla Corte di appello - trascura che il Collegio del gravame ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. 3.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il fatto di lieve entità non poteva essere riconosciuto alla luce di numerosi fattori, da leggere congiuntamente come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte. In particolare, sono stati sottolineati: a) il numero di dosi medie ricavabili dallo stupefacente in sequestro (peraltro, cocaina), pari a 305, dunque di certo non modesto; b) i mezzi e le modalità dell'azione, tali da riscontrare una condotta non episodica o occasionale, ma continuativa e reiterata nel tempo (come, peraltro, ammesso dallo stesso imputato in un manoscritto depositato in udienza, nel quale aveva sostenuto che l'attività illecita costituiva per lui un mezzo di sostentamento economico, non avendo più un lavoro); c) l'ulteriore materiale rinvenuto e sequestrato, abitualmente destinato anche al taglio ed al confezionamento dello stupefacente. A ciò si aggiunga, peraltro, che il ricorso non ha indicato neppure un elemento, eventualmente offerto al Giudice di merito e non valutato, tale da riscontrare la lieve entità del fatto. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il ?tiAtigliere est
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