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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 1989

Cassazione n. 38655/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1989 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2021 il Tribunale di Taranto, quale giudice della esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza avanzata nell'interesse di SOLITO Giovanni volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato e, per l'effetto, applicava il vincolo della continuazione criminosa tra i reati di cui ai provvedimenti di seguito specificati: sentenza del Tribunale di Bolzano, del 25.3.2014, irrevocabile il 12.7.2014, per il reato di cui all'art. 640 c.p., commesso in Terlano il 1.3.2012; sentenza del Tribunale di Enna, del 14.7.2014, irrevocabile il 25.9.2014, per il reato di cui all'art.640 c.p., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 3.3.2012; sentenza del Tribunale di Civitavecchia, del 17.6.2016, irrevocabile il 3.1.2017, per il reato di cui all'art.640 c.p., commesso in Montali° di Castro il 30.3.2012; Il Tribunale rigettava l'istanza nel resto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - SOLITO Giovanni deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione che si è in presenza di reati commessi in un lasso temporale assai ampio, e difetto di motivazione in ordine alla presenza di ulteriori indici rilevatori del reato continuato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in data 12 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1989 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2021 il Tribunale di Taranto, quale giudice della esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza avanzata nell'interesse di SOLITO Giovanni volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato e, per l'effetto, applicava il vincolo della continuazione criminosa tra i reati di cui ai provvedimenti di seguito specificati: sentenza del Tribunale di Bolzano, del 25.3.2014, irrevocabile il 12.7.2014, per il reato di cui all'art. 640 c.p., commesso in Terlano il 1.3.2012; sentenza del Tribunale di Enna, del 14.7.2014, irrevocabile il 25.9.2014, per il reato di cui all'art.640 c.p., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 3.3.2012; sentenza del Tribunale di Civitavecchia, del 17.6.2016, irrevocabile il 3.1.2017, per il reato di cui all'art.640 c.p., commesso in Montali° di Castro il 30.3.2012; Il Tribunale rigettava l'istanza nel resto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - SOLITO Giovanni deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione che si è in presenza di reati commessi in un lasso temporale assai ampio, e difetto di motivazione in ordine alla presenza di ulteriori indici rilevatori del reato continuato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in data 12 maggio 2022 Il
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