Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22487/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3832/2023depositata il 26 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 1254/2024Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 22487/2026Data pubblicazione 30/06/20261.

Nel 2006, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA], adducendo di essere, unitamente alui, eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo la ricostruzione dell’asseereditario e la divisione dei beni, sostenendo che il convenuto si fosseappropriato di parte delle somme della de cuius.Il Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva del 13 aprile 2017,dichiarava aperta la successione, individuava gli eredi nelle medesimeparti in misura di un quarto ciascuno, accertava la consistenza dell’asse,accoglieva parzialmente le domande restitutorie e disponeva il prosieguodel giudizio ai fini divisionali.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; nel corso del relativo giudizio le particoncludevano un accordo transattivo, documentato in atti, che l’appellanteproduceva, chiedendo all’udienza di precisazione delle conclusioni ladichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiesta ribaditanella comparsa conclusionale, mentre le altre parti non depositavano note.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3832/2023, rigettaval’appello e condannava l’appellante alle spese, senza dichiarare lacessazione della materia del contendere.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiviillustrati da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., peromessa pronuncia sulla domanda di dichiarazione di cessazione dellamateria del contendere, presentata in appello in ragione della intervenutatransazione tra le parti, rilevando che la Corte territoriale, pur in presenzadella relativa richiesta e della documentazione prodotta, ha deciso lacausa nel merito senza esaminare tale domanda, così incorrendo in unvizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Numero registro generale 1254/2024Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 22487/2026Data pubblicazione 30/06/20264.2.

Il motivo è fondato.La questione devoluta attiene alle conseguenze processuali derivanti dallamancata pronuncia del giudice d’appello sull’istanza di cessazione dellamateria del contendere, formulata dall’appellante in ragionedell’intervenuta transazione tra le parti e ribadita sia nelle note ditrattazione scritta depositate per l’udienza di precisazione delleconclusioni, sia nella comparsa conclusionale, con produzione del relativoIn forza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,sancito dall’art. 112 c.p.c., il giudice è tenuto a pronunciarsi su tutta ladomanda e su tutte le istanze ritualmente formulate dalle parti.

Laviolazione di tale dovere, che si manifesta nell’omissione di qualsiasidecisione su un capo di domanda o su una specifica istanza, integra il viziodi omessa pronuncia, deducibile quale nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; in una siffatta prospettiva, questaSuprema Corte ha costantemente affermato che per “capo di domanda”deve intendersi ogni richiesta diretta a ottenere l’attuazione in concreto diuna volontà di legge, sulla quale il giudice è tenuto a emettere unapronuncia di accoglimento o rigetto (Cass., ord. 6 luglio 2018 n. 17785;Cass. 15 febbraio 2017 n. 3981; Cass. 21 giugno 2011 n. 13615; Cass. 11maggio 2007 n. 10832; Cass. 28 settembre 2004 n. 19387; Cass. 16giugno 2003 n. 9629).

E il principio trova applicazione anche riguardoall’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere,quando essa sia fondata su una transazione sopravvenuta edocumentalmente rappresentata nel processo: in questo caso, infatti, ilgiudice è tenuto a esaminare la richiesta e a verificare se l’accordointervenuto tra le parti abbia determinato il venir meno dell’interesse alladecisione sul merito della controversia, giacché la permanenzadell’interesse ad agire e a contraddire deve sussistere sino al momentodella decisione ed è rilevabile anche d’ufficio.

In questa prospettiva, laNumero registro generale 1254/2024Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 22487/2026Data pubblicazione 30/06/2026giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’intervenutatransazione dell’oggetto della lite determina il venir meno dell’interessedelle parti alla pronuncia giurisdizionale e che, una volta accertata lasopravvenuta carenza di interesse, al giudice è precluso decidere la causanel merito, potendo provvedere, semmai, sulle spese, ove non giàregolate nell’accordo (Cass. 22 aprile 2020 n. 8034; Cass., ord. 21 marzo2022 n. 8996; Cass., ord. 3 agosto 2023 n. 23685; Cass., ord. 23febbraio 2025 n. 4723).È tuttavia necessario distinguere l’ipotesi dell’omessa pronuncia da quelladel rigetto, espresso o implicito, dell’istanza.Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto quando il giudice ometta deltutto di considerare la richiesta ritualmente formulata; non sussiste,invece, quando l’istanza sia stata esaminata e disattesa, ancheimplicitamente, all’esito di una valutazione della mancanza dei presuppostiper la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come puòaccadere quando difetti concordia tra le parti sugli effetti della transazioneo quando esse insistano per una decisione sul merito.

In questi casi, ladecisione non è affetta da omissione di pronuncia, ma esprime unavalutazione, eventualmente censurabile per altre ragioni, in ordine allaquestione devoluta (Cass. 5 maggio 2025 n. 11739; Cass. 20 settembre2022 n. 27518).Nel caso di specie, però, tale seconda evenienza non ricorre.Dalla sentenza impugnata non risulta che l’appellante avesseespressamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere, allegando l’atto di transazione del 28 giugno 2018 e ilsuccessivo atto di quietanza del 23 settembre 2021; la medesima richiestaera stata ribadita nella comparsa conclusionale, mentre le parti appellatenon avevano depositato note.La sentenza impugnata, per contro, ha deciso l’appello nel meritorigettandolo, senza fare alcun cenno né alla produzione della transazioneNumero registro generale 1254/2024Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 22487/2026Data pubblicazione 30/06/2026né alla richiesta di cessazione della materia del contendere, e senzasvolgere alcuna valutazione, neppure implicita, sulla sua idoneità adeterminare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.Non è, dunque, neanche configurabile un rigetto implicito dell’istanza,poiché dalla motivazione della sentenza non emerge alcuna considerazioneincompatibile con la declaratoria richiesta che possa rivelare una sia purtacita valutazione del giudice sul punto; al contrario, l’istanza risulta deltutto pretermessa.

Deve pertanto ritenersi integrato il vizio di omessapronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità dellasentenza.5.

Il secondo motivo viene assorbito dall’accoglimento del primo motivo,da cui deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corted'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3832/2023depositata il 26 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 1254/2024Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 22487/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Nel 2006, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA], adducendo di essere, unitamente alui, eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo la ricostruzione dell’asseereditario e la divisione dei beni, sostenendo che il convenuto si fosseappropriato di parte delle somme della de cuius.Il Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva del 13 aprile 2017,dichiarava aperta la successione, individuava gli eredi nelle medesimeparti in misura di un quarto ciascuno, accertava la consistenza dell’asse,accoglieva parzialmente le domande restitutorie e disponeva il prosieguodel giudizio ai fini divisionali.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; nel corso del relativo giudizio le particoncludevano un accordo transattivo, documentato in atti, che l’appellanteproduceva, chiedendo all’udienza di precisazione delle conclusioni ladichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiesta ribaditanella comparsa conclusionale, mentre le altre parti non depositavano note.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3832/2023, rigettaval’appello e condannava l’appellante alle spese, senza dichiarare lacessazione della materia del contendere.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiviillustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., peromessa pronuncia sulla domanda di dichiarazione di cessazione dellamateria del contendere, presentata in appello in ragione della intervenutatransazione tra le parti, rilevando che la Corte territoriale, pur in presenzadella relativa richiesta e della documentazione prodotta, ha deciso lacausa nel merito senza esaminare tale domanda, così incorrendo in unvizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Numero registro generale 1254/2024Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 22487/2026Data pubblicazione 30/06/20264.2. Il motivo è fondato.La questione devoluta attiene alle conseguenze processuali derivanti dallamancata pronuncia del giudice d’appello sull’istanza di cessazione dellamateria del contendere, formulata dall’appellante in ragionedell’intervenuta transazione tra le parti e ribadita sia nelle note ditrattazione scritta depositate per l’udienza di precisazione delleconclusioni, sia nella comparsa conclusionale, con produzione del relativoIn forza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,sancito dall’art. 112 c.p.c., il giudice è tenuto a pronunciarsi su tutta ladomanda e su tutte le istanze ritualmente formulate dalle parti. Laviolazione di tale dovere, che si manifesta nell’omissione di qualsiasidecisione su un capo di domanda o su una specifica istanza, integra il viziodi omessa pronuncia, deducibile quale nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.; in una siffatta prospettiva, questaSuprema Corte ha costantemente affermato che per “capo di domanda”deve intendersi ogni richiesta diretta a ottenere l’attuazione in concreto diuna volontà di legge, sulla quale il giudice è tenuto a emettere unapronuncia di accoglimento o rigetto (Cass., ord. 6 luglio 2018 n. 17785;Cass. 15 febbraio 2017 n. 3981; Cass. 21 giugno 2011 n. 13615; Cass. 11maggio 2007 n. 10832; Cass. 28 settembre 2004 n. 19387; Cass. 16giugno 2003 n. 9629). E il principio trova applicazione anche riguardoall’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere,quando essa sia fondata su una transazione sopravvenuta edocumentalmente rappresentata nel processo: in questo caso, infatti, ilgiudice è tenuto a esaminare la richiesta e a verificare se l’accordointervenuto tra le parti abbia determinato il venir meno dell’interesse alladecisione sul merito della controversia, giacché la permanenzadell’interesse ad agire e a contraddire deve sussistere sino al momentodella decisione ed è rilevabile anche d’ufficio. In questa prospettiva, laNumero registro generale 1254/2024Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 22487/2026Data pubblicazione 30/06/2026giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’intervenutatransazione dell’oggetto della lite determina il venir meno dell’interessedelle parti alla pronuncia giurisdizionale e che, una volta accertata lasopravvenuta carenza di interesse, al giudice è precluso decidere la causanel merito, potendo provvedere, semmai, sulle spese, ove non giàregolate nell’accordo (Cass. 22 aprile 2020 n. 8034; Cass., ord. 21 marzo2022 n. 8996; Cass., ord. 3 agosto 2023 n. 23685; Cass., ord. 23febbraio 2025 n. 4723).È tuttavia necessario distinguere l’ipotesi dell’omessa pronuncia da quelladel rigetto, espresso o implicito, dell’istanza.Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto quando il giudice ometta deltutto di considerare la richiesta ritualmente formulata; non sussiste,invece, quando l’istanza sia stata esaminata e disattesa, ancheimplicitamente, all’esito di una valutazione della mancanza dei presuppostiper la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come puòaccadere quando difetti concordia tra le parti sugli effetti della transazioneo quando esse insistano per una decisione sul merito. In questi casi, ladecisione non è affetta da omissione di pronuncia, ma esprime unavalutazione, eventualmente censurabile per altre ragioni, in ordine allaquestione devoluta (Cass. 5 maggio 2025 n. 11739; Cass. 20 settembre2022 n. 27518).Nel caso di specie, però, tale seconda evenienza non ricorre.Dalla sentenza impugnata non risulta che l’appellante avesseespressamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere, allegando l’atto di transazione del 28 giugno 2018 e ilsuccessivo atto di quietanza del 23 settembre 2021; la medesima richiestaera stata ribadita nella comparsa conclusionale, mentre le parti appellatenon avevano depositato note.La sentenza impugnata, per contro, ha deciso l’appello nel meritorigettandolo, senza fare alcun cenno né alla produzione della transazioneNumero registro generale 1254/2024Numero sezionale 2127/2026Numero di raccolta generale 22487/2026Data pubblicazione 30/06/2026né alla richiesta di cessazione della materia del contendere, e senzasvolgere alcuna valutazione, neppure implicita, sulla sua idoneità adeterminare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.Non è, dunque, neanche configurabile un rigetto implicito dell’istanza,poiché dalla motivazione della sentenza non emerge alcuna considerazioneincompatibile con la declaratoria richiesta che possa rivelare una sia purtacita valutazione del giudice sul punto; al contrario, l’istanza risulta deltutto pretermessa. Deve pertanto ritenersi integrato il vizio di omessapronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità dellasentenza.5. Il secondo motivo viene assorbito dall’accoglimento del primo motivo,da cui deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corted'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 22487/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris