CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33208/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'assise d'appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza del 4 marzo 2026, la Corte di assise di appello di Napoliha respinto l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per larideterminazione della pena attualmente in esecuzione pari a 29 anni e 4 mesi direclusione in quella di 20 anni di reclusione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diricorso.2.1. In particolare la difesa deduce l’erronea applicazione delle disposizionidi cui agli artt. 442, comma 2, 671, 78, 81, comma 2, cod. proc. pen. per quantoconcerne i criteri di calcolo adottati dal Giudice dell’esecuzione nelladeterminazione della pena complessiva applicata al condannato a seguito delriconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle duesentenze irrevocabili di condanna; nonché la contraddittorietà, la mancanza e lamanifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive.Ad avviso della difesa, la determinazione della pena da parte della Corte diassise di appello in sede di esecuzione è stata erroneamente effettuata, inquanto nel concorso di pene, irrogate in esito a giudizi celebrati con il ritoabbreviato, il Giudice dell’esecuzione dovrebbe ricomputare le sanzioninell'intero, determinare il cumulo materiale (sulla base della sommatoria dellepene idealmente ricomputate) e, quindi, nel caso in cui detto cumulo siasuperiore ad anni 30, ridurlo entro tale limite e, solo infine, operare, sulla penacosì ottenuta, la riduzione del terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc.pen.Deporrebbe in tal senso il criterio statuito dalla sentenza delle Sezioni UniteVolpe, criterio che seppure enunciato per la fase di cognizione – secondo ladifesa - deve valere anche in fase di riconoscimento della continuazione in sedeesecutiva, e ciò pure alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionalenella sentenza n.115 del 1987.Con tale pronuncia, pur dichiarandosi non fondata la questione dicostituzionalità dell’art. 81, comma 2 e dell’art. 90 del previgente codice, la Corteha riconosciuto la disomogeneità sistematica derivante dalla mancanza di unanorma che consentisse al condannato di richiedere la continuazione tra fatti initinere e quelli già coperti dal giudicato, affermazioni poi poste a fondamentodella pronuncia “Gargiulo” delle Sezioni Unite.Tanto premesso ad avviso della difesa l’ordinanza impugnata non avrebbefatto corretta applicazione delle norme processuali e sostanziali alla luce dellecoordinate ermeneutiche tracciate in sede di legittimità e in ambitocostituzionale.In primo luogo, osserva che l’intervenuta pronuncia della Corte dicassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17930 del 2025, non incide sull’ammissibilitàdell’istanza e dunque sull’ammissibilità del ricorso per cassazione attenendo a unoggetto sostanzialmente diverso che è quello relativo al computo tra riduzionedel rito e criterio moderatore dei cui all’art. 78 cod. pen.Dopo un analitico esame delle pronunce di legittimità sul tema, la difesarileva che non appare esatta l’opzione ermeneutica che fa discendere dalleSezioni Unite “Volpe”, il principio dell’inversione in sede esecutiva dell’ordinelogico temporale di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 78 cod. pen. e442 comma 2, cod. proc. pen., non avendo alcun pregio logico che tale calcoloscongiuri la duplicazione del beneficio.Adottare il diverso criterio di calcolo in sede esecutiva significherebbeadottare criteri diversi di determinazione della pena più sfavorevoli di quelliadottati in sede di cognizione , ponendosi in contrasto con i principi affermati daCorte cost. n. 115 del 1987, con la quale è stata affermata l’evidentedisuguaglianza conseguente all’assenza – vigente all’epoca – di una espressaprevisione normativa che consentisse l’applicazione dell’istituto dellacontinuazione anche in sede esecutiva.2.2. Rileva la difesa che aderendo all’orientamento accolto dall’ordinanzaimpugnata, secondo il quale il criterio moderatore ex art. 78 cod. pen devetrovare applicazione dopo la riduzione di cui al rito abbreviato, si darebbe corsoad una soluzione irragionevole e contraria ai principi costituzionali di cui agli artt.3,25 e 117 Cost.Sarebbe pacifica la violazione dell’art. 3 Cost. per la ingiustificata disparità ditrattamento tra chi sotto il profilo sostanziale versi nella medesima situazione,ma per contingenze occasionali ed estemporanee ha visto definire la propriavicenda giudiziaria in più sedi processuali; sarebbe altresì violato l’art. 25,comma secondo Cost., sotto il profilo della violazione del principio di riserva dilegge, atteso che il diverso computo della pena non trova previsione in alcunanorma di legge ma in una interpretazione giurisprudenziale che si propone diporre il rimedio al pericolo che in sede esecutiva sia duplicato il beneficio dellariduzione.Ad avviso della difesa tale duplicazione non sussisterebbe in quanto ilGiudice dell’esecuzione nel determinare la pena a seguito del riconoscimento delvincolo della continuazione fra più reati giudicati con sentenze emesse a seguitodi giudizio abbreviato, si pone innanzi alla medesima situazione in cui si trova ilGiudice della cognizione, il quale ha l’obbligo di individuare la violazione piùgrave su cui operare gli aumenti autonomi a titolo di continuazione per i delittisatellite. Ove dalla somma totale si determini una pena complessiva superiore a30 anni di reclusione, il Giudice ha l’obbligo di riportarla alla soglia massimaprevista dall’art. 78 cod. pen.; sulla pena così determinata, va applicata ladiminuente per il rito abbreviatoConclude la difesa che non sussiste alcuna norma nel libro decimo del codicedi procedura penale che imponga al Giudice dell’esecuzione di operareirragionevolmente una inversione logico temporale tra le due norme di rangosostanziale (art. 78 cod. proc. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen.).Profili di incostituzionalità emergerebbero anche in relazione agli artt. 24 e111 Cost., anche a prescindere dalla erroneità dell’argomentazione dell’ordinanzadel mancato riscontro documentale al fine di provare che le due sentenze dicondanna fossero discese dal medesimo procedimento penale, la difesa osservache dalle allegazioni risulta la medesimezza del procedimento scaturente dallamedesima attività investigativa. La celebrazione separata dei due procedimentinon ha consentito al ricorrente la possibilità di ottenere il riconoscimento dellacontinuazione nei termini che sarebbero stati adottati se i fatti di reato fosserostati vagliati nel medesimo procedimento.Il meccanismo che prevede la disomogeneità applicativa dell’istituto dellacontinuazione a seconda della sede in cui la richiesta viene effettuata frustra ildirittodell’imputato a difendersi dalle accuse mossegli nel procedimento dicognizione, in quanto al fine di ottenere il riconoscimento è onere del richiedente– dimostrare in entrambe le sedi – la sussistenza degli indici rivelatoridell’esistenza di una matrice unitaria, ciò significando che l’imputato avrebbedovuto rinunciare al diritto al difendersi allo scopo di fornire all’autoritàgiudiziaria elementi di segno opposto da cui poteva desumersi che il delittoomicidiario era già rappresentato da questi nel momento in cui faceva ingressonel sodalizio criminoso. E si rileva come sia del tutto irragionevole porrel’imputato anche innanzi all’ulteriore alternativa tra la confutazione della tesiaccusatoria e l’abbandono dei suoi spazi di difesa conseguente alla individuazionedegli elementi dimostrativi della rappresentazione unitaria tra fattiirrevocabilmente accertati e quelli in relazione ai quali può esercitare il diritto didifendersi.2.4 Alla luce delle argomentazioni la difesa rileva che lì dove la Corte dicassazione dovesse ritenere che la questione di diritto possa dar luogo a uncontrasto giurisprudenziale, dovrebbe valutare la possibilità della rimessione alleSezioni Unite formulando i seguenti quesiti: «se il Giudice dell’esecuzione, incaso di accoglimento della richiesta di applicazione dell’istituto del delittocontinuato ex art. 671 cod. proc. pen., tra fatti di reato separatamente giudicatiai sensi degli artt. 438 e ss cod. proc. pen., debba adottare i medesimi criteri dideterminazione della pena propri del giudizio di cognizione e, in caso di rispostapositiva, il Giudice dell’esecuzione possa applicare il criterio moderatore di cuiall’art. 78 cod. pen prime di applicare la diminuente obbligatoria alla scelta delrito abbreviato.2.5. Inoltre la difesa eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 671 cod.proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in ipotesi di applicazione in sedeesecutiva dell’istituto della continuazione tra più reati giudicati con diversesentenze irrevocabili di condanna emesse all’esito del giudizio abbreviato, ilGiudice dell’esecuzione determini la pena in osservanza delle norme sul concorsodi reati e di pene o sulla continuazione, applicando ai sensi di quanto stabilito dalcomma 1 dell’art. 442 cod. proc. pen. la diminuente di cui al successivo comma2, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 117 Cost.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale TomasoEpidendio, ha concluso per il rigetto del ricorso e per l’insussistenza delle ragioniper affidare il ricorso alle Sezioni Unite e per sollevare la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 671 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.1. Va premesso che con l’ ordinanza del 7 novembre 2024, la Corte di assisedi appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione riconosceva il vincolo dellacontinuazione tra i reati oggetto delle sentenze della Corte di assise di appello diNapoli del 16 settembre 2020 e della Corte di appello del 16 aprile 2019 e perl’effetto rideterminava la pena in complessivi anni 29 e mesi 4 di reclusione[venti anni di reclusione per quanto giudicato con sentenza del 16 settembre2020 (di cui anni 18 e mesi 8 per i più grave reato di omicidio consumato sub a),anni 1 e mesi 4 per le connesse violazioni in materia di armi, sub b), e anni 9 emesi 4 di reclusione quale aumento ex art. 81 cod. pen. per quanto giudicato conla sentenza del 16 aprile 2029 (di cui anni 4 e mesi 8 per il Capo A), anni 2 emesi 8 per i capi B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, anni 2 per il capo Q].Il ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, proposto per inesattaapplicazione della riduzione per il rito abbreviato sugli aumenti per lacontinuazione, è stato dichiarato inammissibile dalla sentenza di questa CorteSez. 1, n. 17930 del 2025.2. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, va rilevato chealcun mutamento fattuale o normativo è alla base della nuova istanza difensivacon la quale la difesa del ricorrente afferma che la pena di anni 29 e 4 mesi direclusione sia illegale, perché superiore a venti anni di reclusione, in quanto tuttele pene inflitte avrebbero dovuto essere cumulate ex art. 78 cod. pen., dandoluogo ad una pena pari ad anni trenta di reclusione da ridurre di un terzo per ilrito abbreviato espletato in tutti i giudizi di cognizione. In realtà la nuova istanzasulla quale si è pronunciata la Corte distrettuale pone le medesime questioni giàsollevate in precedenza.In ogni caso, nella fattispecie la Corte di Assise di appello ha fatto correttaapplicazione del consolidato principio - ribadito da Sez. I 24921 del 7/7/2025,secondo cui «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione trapiù reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di penaper il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione- del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., inforza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta»(Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 - dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494; Sez. 5, n.43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867; in precedenza Sez. 1, n. 48204 del10/12/2008, Abello, Rv. 242660 - 01).»Peraltro, la denuncia di incostituzionalità prospettata dalla difesa, ha giàtrovato risposta nella pronuncia sopra indicata la quale ha testualmenteaffermato «che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulomateriale non si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovandoragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficaciapreclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilitàdel giudicato. 3.2. Il richiamato orientamento risulta esplicitamente confermatodal massimo consesso della giurisprudenza di legittimità. Si è recentementeribadito che ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in caso di giudizioabbreviato la pena più grave va individuata in quella risultante dalla diminuentedel rito e non in quella determinata precedentemente alla diminuente del rito(Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 - dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 01: «ai finidell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sedeesecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essereconsiderata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione piùgrave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccomeindicata nel dispositivo di sentenza»). La sentenza, ponendosi in perfettacontinuità con le precedenti pronunce del massimo consesso, inclusa Sez. U,Volpe, cit. (pag. 11, in particolare pag. 16), ha valorizzato, oltre al criterio diinterpretazione letterale previsto dall’art. 12 Preleggi, la natura “derogatoria”della disposizione di attuazione rispetto alla norma generale di cui all'art. 81 cod.pen. (come sottolineato da Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv.255347-01), e l’esigenza di «adattamento» dell'istituto della continuazione «allecaratteristiche proprie dell'esecuzione» che sono preservate proprio dalladisposizione processuale (Sez. U, n. 28569 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270073 – 01). 3.3. La rilevata disparità di moduli applicativi nelle sequenzeprocedurali di determinazione della pena trova, dunque, solida e razionale basegiustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità, non di mero fatto, bensì giuridica,delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processiin tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione odi esecuzione), anche e soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dalprincipio d'intangibilità del giudicato e della “natura mista”, all’un temposostanziale e processuale, della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod.proc. pen. (sul punto, si veda Sez. U., Giampà, cit., pag. 13 e segg.). 3.4. Non favelo, a tale costante e coerente ricostruzione giurisprudenziale, l’adombratafrizione dei principi costituzionali stabiliti agli artt. 3, 24 e 27 Cost., poiché ladiversa operatività del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. discende anchedalla scelta dell’imputato, il quale ha optato per il rito abbreviato e ha operato, divolta in volta, scelte difensive volte a eludere una immediata e completaricostruzione dei fatti, infine preferendo riservare alla fase esecutiva l’istanza diunificazione che, viceversa, ben avrebbe potuto essere avanzata nel corso deigiudizi di merito che si sono succeduti, nella piena consapevolezza del diversocanone dettato dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.»Negli stessi termini si è espressa, anche Sez. 5, n. 2675 del 22/10/2025,dep. 2026, Alvaro, Rv. 289166 - 01), secondo cui in sede di esecuzione, ai finidella determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, che hanno formatooggetto, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di giudizio ordinario, lariduzione di pena per il rito abbreviato opera necessariamente prima - e nondopo, come in sede di cognizione - dell'applicazione del criterio moderatore delcumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena dellareclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione, la Corte haescluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulomateriale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovandoragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficaciapreclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilitàdel giudicato).In conclusione, alla luce degli esposti principi non sussistono ragioni perchésiano investite le Sezioni Unite, in presenza di un consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, anche in punto di legittimità costituzionale delladisciplina, che la Corte di assise di appello ha correttamente applicato al caso dispecie.3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]