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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04351/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, corrimi 1 e 4, d.P.R.309/1990.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. ttdii t (44 %.

Nel caso in disamina, tuttavia, la doglianza non poneVuna questione di erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la censura investe profili di merito e di accertamento fattuale, concernenti la cessione di 560 grammi di sostanza del tipo marjuana, ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.

Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, corrimi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. ttdii t (44 %. Nel caso in disamina, tuttavia, la doglianza non poneVuna questione di erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la censura investe profili di merito e di accertamento fattuale, concernenti la cessione di 560 grammi di sostanza del tipo marjuana, ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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