CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale cittadino che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 589, commi 1 e 2,cod. pen. per avere provocato la morte del motociclista [OSCURATO:PERSONA] dopo avere eseguito una manovra di retromarcia per immettersi nella circolazione uscendo dall'area di sosta in cui aveva collocato il proprio veicolo, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Con ricorso per cassazione il ricorrente deduce violazione di legge comportante lesione del diritto di difesa per avere il giudice di appello omesso di comunicare tempestivamente le conclusioni del Procuratore generale in modo tale da non consentire una tempestiva replica da parte del prevenuto entro il termine allo stesso assegnato per rassegnare le proprie conclusioni. Con due ulteriori censure deduce violazione di legge, per assenza di motivazione ovvero per motivazione apparente e difetto di motivazione in relazione alle ragioni per cui era stata assegnata maggiore attendibilità alla ricostruzione cinematica del sinistro elaborata dal consulente del pubblico ministero, piuttosto che a quella articolata dalla difesa tecnica dell'imputato, in assenza di un adeguata considerazione del contenuto di essa. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso va ribadito che nel giudizio cartolare d'appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, il tardivo deposito, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore Generale non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio che ne sia derivato alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez.7, Ordinanza n. 32812 del 16/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285331 - 01; sez.2, n.49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv.285331; sez.6, n.29219 del 24/04/2024, P., Rv.286664) Il ricorrentet sul punto omette del tutto di indicare quale sia stato il pregiudizio sofferto (flez.2, n.30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv.284802) e, in ogni caso, dall'esame degli atti processuali, reso necessario dalla natura processuale del vizio 1dedotto, risulta che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di Napoli ha del tutto omesso di presentare conclusioni Scritte, di talchè nessuna esigenza di replica può essere prospettata a favore della parte ricorrente, non essendo stato in alcun modo E AA4 modificato il thgra devoluto al giudice di appello e il panorama argomentativo introdotto con i motivi di impugnazione in appello e pertanto, fermck. restando la facoltà in capo all'imputato di depositare motivi aggiunti e di declinare le proprie conclusioni entro il termine assegnato dalla legge, il mancato deposito di requisitoria scritta da 'parte dell'organo di accusa non ha determinato alcuna interferenza con l'esercizio del diritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e risultano altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, laddove a pag. 4, con autonomo percorso motivazionale, ha evidenziato come la ricostruzione tecnica operata dal consulente della difesa dell'imputato risulti poco affidabile e recessiva, in quanto poco coerente con la natura e .dang,i collocazione dei danni subiti dagli automezzi coinvolti nel sinistro, elaborata sulla base della ispezione della sola autovettura e ipotizzando che sul motoveicolo fosse montato un particolare tipo di pneumatico,senza tenere conto della reale altezza del motoveicolo una volta che lo pneumatico sia inserito sulla ruota. Al contempo ha dato conto / con motivazione lineare, delle operazioni eseguite dal consulente del pubblico ministero e delle ragioni fondanti la decisione (compatibilità tra le tracce e i danni subiti dai due automezzi, in ragione delle caratteristiche e de-kaltezze da ciascuno possedute, questioni - sulle quali non risulta formulata alcuna osservazione critica da parte del ricorrente. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile fretro tremire; àisnsi dell'art. 616 cod. proc. pen. 2 P.Q.M