CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1967; avversola sentenza del 20 dicembre 2024 della Corte d’appello di Firenze ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; uditoil Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto il ricorso ; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma del la condanna pronunciata in primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta contestatoai capi A1) e A4) , ma lo ha assolto dal concorrente reato di bancarotta semplicepatrimoniale, contestato al capo B) . 2. Il ricorso, proposto nell’interesse d ell’imputato, si compone di quattro motivid’impugnazione. 2.1.I primi due attengono al capo A1) e deduc ono , il primo, sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc.pen., nella parte in cui i giudici di merito avrebbero riqualificato la bancarotta contestataal capo A1) in bancarotta fraudolenta distrattiva ; il secondo, sotto il profilodella violazione di legge (in relazione agli artt. 43, 110 e 216 l. fall.) e del connesso vizio di motivazione, l’insussistenza di una concreta pericolosità della condottacontestata e , comunque, di una consapevole volontà distrattiva. Ladifesa sostiene , infatti, che al capo A1) sarebbe stato contestato il reato di bancarottaimpropria da reato societario ; e, i n questi termini , deporrebbero sia l’esplicitoriferimento, contenuto nel capo d’imputazione, al “danno patrimoniale” procurato alla società e all’art. 2634 cod. civ. , sia il necessario raccordo tra la descrizionedella condotta descritta al capo A1) ( aver cagionato – con l’operazione indicata- un danno patrimoniale alla società ) e lo specifico riferimento (contenuto nellostesso capo d’imputazione) a llo stato di dissesto in cui versava la società già antecedentementeal momento di consumazione della condott a medesima . Sicché, stante la pacifica diversità - oggettiva e soggettiva – delle due fattispecie,la qualificazione dei fatti in termini di bancarotta distrattiva avrebbe sostanziatouna violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e una connessa lesione dei diritti della difesa, non essendosi l’imputato mai difeso rispetto all’esistenzadi condotte distrattive e alla loro concreta pericolosità . Inogni caso, anche a voler accedere a tale qualificazione, i giudici di merito non avrebbero dato conto né della concreta pericolosità della condotta, né dell’esistenzadi una consapevole volontà distrattiva . 2.2.Il terzo e il quarto attengono al capo A4) e deducono, sotto i profili dellaviolazione di legge (in relazione all’art. 216 l. fall., 2220 e 2700 cod. civ. e 14d.m. 8 aprile 2004 ) e del connesso vizio di motivazione , ch e i giudici di merito nonsolo avrebbero contraddittoriamente condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il capo A4), purassolvendolo per i residui capi A2), A3) e A5) ( sostanzialmente sovrapponibili alprimo), ma avrebbero omesso di valutare : a) il limite temporale dell’obbligo di conservazionedella documentazione contabile indicato d a ll’art. 2220 cod. civ. ; b) l’originariaesistenza (e legittimità) della documentazione contabile attestata nei verbalidiverifica della Guardia di Finanza ; c) l a logica diversità delle spese indicate nelle ulteriori fatture richiamate dai giudici di merito, riconducibili al generico rimborsospese previsto da ll’art. 14 d.m. 8 aprile 2004. 3.Il 28 dicembre 202 5, la difesa dell’ imputato ha depositato una memoria conla quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, hainsistito per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è complessivamente infondato. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. Ladifesa, per come si è detto, sostiene che vi sarebbe stata una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza , prevedendo l’i mputazione formulataal capo A1) un addebito per bancarotta impropria da reato societario (l’infedeltàpatrimoniale di cui all’art. 2634 cod. civ.) ed avendo il Tribunale , al contrario,ritenuto la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta distrattiva . Ilprincipio dal quale muove la difesa è corretto , ma l’assunto è infondato. Ireati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 e 223, comma primo, l.fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma secondo, n. 1 , l.fall. sono effettivamente strutturati in termini radicalmente d i fferenti : il primo sanziona il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari , sanzionatinon in quanto legati eziologicamente al successivo fallimento (essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto) , ma in quanto potenzialmente idonei (in un’ottica concorsuale) a pregiudicare le ragioni creditorie; il secondo , invece, è strutturato in termini di reato complesso e concerne condotte illecite ( i reati societari indicati nella stessa previsione normativa)che non costituiscono – necessariamente - distrazione o dissipazione diattività, ma cause (anche non esclusive) del successivo dissesto ed in quanto talivengono sanzionate. Ma,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, a l [OSCURATO:PERSONA] non è stato contestatodi aver causato (o aggravato) il dissesto della società, ma solo di aver stipulato - in conflitto d’interessi (essendo egli stesso parte alienante e amministratore di fatto dell a società acquirente) - un contratto preliminare di venditadi un immobile ad un prezzo chiaramente incongruo rispetto al valore, poi accertato, dell’immobile compravenduto ; condotta, questa , pacificamente distrattiva(risolvendosi, in concreto, nel distacco, d al patrimonio sociale , di un bene– una considerevole somma di denaro - senza il parallelo ingresso del relativo corrispettivo:Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106) e d imputata alPolitano non in quanto legata eziologicamente al successivo fallimento, ma in quanto,in sé, produ ttiva di un pregiudizio (il danno patrimoniale e vocato nel capo d’imputazione)per le ragio n i creditorie , evento giuridico nel quale si sostanzia la bancarottadistrattiva. Etanto logicamente esclude ogni ipotizzato vulnus per le garanzie difensive ; nonsolo perché , alla luce di quanto osservato in precedenza, il fatto per il quale il ricorrenteè stat o tratt o a giudizio è identico, in tutti i suoi elementi, rispetto a quello per il quale è intervenuta condanna , ma anche perché la difesa , come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, ha avuto modo di contraddire su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata ( e correttamenteritenuta dai giudici di merito ) : tanto sulla – pacifica - esistenza della condotta ( l’alienazione dell’immobile ), quanto sulla sua natura distrattiva , in ragionedell’incongruità del prezzo pattuito . 3.Il secondo motivo è inde ducibile, perché proposto, per la prima volta, in questasede, e perché, comunque, manifestamente infondato. L’assuntodal quale muove la difesa è corretto: il principio della necessaria offensivitàdella condotta, senz'altro applicabile anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come d istrattivi o dissipativi (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans,Rv. 257562), impone di valutare se non la causazione di un effettivo pregiudizio ai creditori (dato che rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilitàdell'aggravante prev ista dall'art. 219 l. fall.: Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 Rv. 252307), la concretaidoneità dell’atto posto in essere ad esporre a pericolo il patrimonio della società (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). E la decisionedi merito, nel ritenere la natura distrattiva della condotta, deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto sulla base di una puntualeanalisi della fattispecie con creta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili(positivi o negativi) “indici di fraudolenza” necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimoniodell’impresa, funzionale ad assicurar e la garanzia dei suoi creditori, e dall'altro,alla relativa proiezione soggettiva nella rappresentazione del soggetto agente. Indici rinvenibili, ad esempio, nella condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nella congiuntura economica in cui la condotta pericolosa si è realizzata, nel contesto in cui l'impresa ha operato (avuto riguardo a cointeressenzedell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvoltenei fatti depauperativi), nella "distanza" (ai soli fini della valutazione dell’elemento soggettivo) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passivitàrispetto a qualsiasi canone di r agionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Indici,tuttavia, che, permettendo di colorare un’operazione astrattamente lecita,presuppongono l’equivocità del dato fattuale; equivocità intrinsecamente esclusa, invece, a fronte di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativaipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv.282284, quanto alla distanza temporale dell’atto rispetto al fallimento); dato cherende irrilevante la c.d. "zona di rischio penale", ossia il parametro spazio - temporale entro il quale l'ap prezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciutodall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa didistrazione dei beni da parte di quest'ultimo; parametro che può, infatti, valere adescludere la rilevanza penale dell a condotta solo quando l'azione addebitata, perle sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea - valutata atomisticamente - ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contestodi condotte che abbiano determinato il di ssesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018,Lapis, Rv. 273073). Ebbene,i fatti, nella loro storicità non sono in contestazione : la società ha acquistatoun immobile ad un prezzo ampiamente incongruo ; e tanto si risolve in una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente e direttamente pregiudizievole, in un’ottica concorsuale, degli interessidei creditori; un pregiudizio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in alcun mo do è escluso dalla distanza temporale dell’atto rispetto alla dichiarazionedi fallimento o dall’asserito favorevole contesto economico (peraltro inesistente)nel quale è stato posto in essere; astratti “indici di fraudolenza” che, percome si è detto, per mettendo di colorare un’operazione astrattamente lecita, presuppongonol’equivocità del dato fattuale, ossia che l'azione addebitata, per le suecaratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa, divenendo irrile vanti a fronte di una deliberata condotta di sottrazione,priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria. 4.Ugualmente indeducibili i l terzo e il quarto motivo. Alcunacontraddittorietà è ravvisabile nella motivazione offerta dalla Corte territorialea sostegno della ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la distrazione contestataal capo A4) rispetto alla parallela assoluzione pronunciata per i residui capi A2), A3) e A5) ; responsabilità fondata sulla pacifica assenza di documentazionegiustificativa dei movimenti contabili oggetto di contestazione , rinvenuta, al contrario , in relazione alle condotte contestate ne gli altri capi d’imputazione. Deltutto eccentrico , poi, è sia il richiamo all’art. 2220 cod. civ. , norma che , fissandosolo un limite minimo di durata dell’obbligo di conservazione, non esclude una sua maggiore estensione ove funzionale alla corretta ricostruzione de lle vicende economiche e finanziarie della società nella diversa prospettiva della responsabilità penale dell’imprenditore ; sia il riferimento alla differente valutazioneprospettata nei verbali di verifica evocati dalla difesa (censura che non solo non tiene conto della differente prospettiva del giudizio penale rispetto a quellocontabile o tributario, ma che postula una rivalutazione del dato probatorio, preclusaa questa Corte ) ; sia, in ultimo, il riferimento alle spese generali , oggetto delrimborso liquidato in altre fatture ai sensi del citato art. 14 d.m . n. 55 del 2014,attesa la logica diversità rispetto alle spese vive oggetto del capo A4) , dato correttamentevalutato dall