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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09938/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a ottenere tipologie di generi alimentari che gli venivano negate dalla direzione del Carcere di Novara, dove il ricorrente si trovava sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), sull'assunto che i prodotti richiesti non rientravano nel Modello 72 unificato, utilizzabile nell'istituto penitenziario in questione.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che le restrizioni tipologiche dei generi alimentari richiesti dal detenuto che gli venivano imposte si ponevano in contrasto con i principi costituzionali applicabili ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., così come costantemente interpretati dalla Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova, non consentita, valutazione della vicenda intramuraria in esame, che risulta correttamente vagliata dal Tribunale di sorveglianza di Torino.

La direzione del Carcere di Novara, invero, non escludeva le tipologie di generi alimentari richieste da Attanasio sulla base di una valutazione arbitraria, ma soltanto perché i prodotti in questione non risultavano inseriti nel Modello 72 unificato, che regolamenta la disponibilità di cibi destinati alla cottura di cui i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. possono disporre.

In questo contesto, la direzione del Carcere di Novara, con nota del 19/04/2021, evidenziava correttamente che «i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. possono acquistare tutti i generi alimentari elencati nell'unico Modello 72 in uso presso l'Istituto e condiviso con la restante popolazione detenuta di cui al regime ordinario».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente qtri nchi [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a ottenere tipologie di generi alimentari che gli venivano negate dalla direzione del Carcere di Novara, dove il ricorrente si trovava sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), sull'assunto che i prodotti richiesti non rientravano nel Modello 72 unificato, utilizzabile nell'istituto penitenziario in questione. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che le restrizioni tipologiche dei generi alimentari richiesti dal detenuto che gli venivano imposte si ponevano in contrasto con i principi costituzionali applicabili ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., così come costantemente interpretati dalla Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova, non consentita, valutazione della vicenda intramuraria in esame, che risulta correttamente vagliata dal Tribunale di sorveglianza di Torino. La direzione del Carcere di Novara, invero, non escludeva le tipologie di generi alimentari richieste da Attanasio sulla base di una valutazione arbitraria, ma soltanto perché i prodotti in questione non risultavano inseriti nel Modello 72 unificato, che regolamenta la disponibilità di cibi destinati alla cottura di cui i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. possono disporre. In questo contesto, la direzione del Carcere di Novara, con nota del 19/04/2021, evidenziava correttamente che «i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. possono acquistare tutti i generi alimentari elencati nell'unico Modello 72 in uso presso l'Istituto e condiviso con la restante popolazione detenuta di cui al regime ordinario». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente qtri nchi [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 09938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris