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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31690/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza del 14 / 0 2 /202 5 del Tribunale di Lecce sezione Misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, B. Calaselice; lette le richieste scritte delSostituto Procuratore generale, L .

Giordano, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il pr ovvedimento i mpugnat o , il Tribunale di Lecce, s ezione Misure di prevenzione, ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione dei compensi liquidati al collaboratore dell’amministratore giudiziario, nel procedimento di misure di prevenzione n. 20/2017.

1.1. Con il primo provvedimento, oggetto di opposizione, il Tribunale di Lecce, sezione Misure di prevenzione , reso il 2 4 aprile 20 24, aveva rigettato l'istanza,presentata dal legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale si era richiesta la restituzione delle somme anticipate dalla società per la liquidazione dei compensi spettanti a un coadiutore/collaboratore dell'Amministratore giudiziario, in ragione dell'intervenuta revoca del sequestro in forza della quale dette spese dovevano essere poste a carico dell'Erario.

Avverso tale provvedimento il legale rappresentante della società aveva, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso per cassazione - convertito in opposizione con pronunciadella sezione Sesta penale di questa Corte (n. 3086 – 25, del 29 ottobre 2024) - deducendo violazione di legge in relazione alla mancata considerazione che,ai sensi degli artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011,le spese in oggetto, finalizzate all'esecuzione della misura di prevenzione del sequestro, dovevano essere ripetute dalla società in quanto, come, peraltro , ritenuto dal Tribunale di Lecce in un procedimento strettamente connesso con quello in oggetto, la ragione delle stesse era venuta meno vista l'intervenuta revoca del vincolo reale.

1.2. Questa Corte ha rilevato che la società ricorrente censura va profili relativi alla decisione del Tribunale,sezione Misure di prevenzione, in ordine alla richiesta di restituzione di compensi liquidati ad un collaboratore dell'amministratore giudiziario della procedura, rientranti, dunque, nell'ambito dell'esecuzione del provvedimento di liquidazione e ha convertito il ricorso in opposizione.

1.3. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha osservato che, sulla base dell'analisi del contratto di lavoro subordinatostipulato con il professionista, al quale erano stati assegnati compiti di impiegato amministrativo, poteva ritenersi che il ruolo da questi svolto attraverso l ’ attività oggetto della liquidazione dei relativi compensi,fosse stato pres ta t o nel l’interesse del l'azienda .

Infatti, il profilo soggettivo e oggettivo , in uno ai compiti allo stesso professionista assegnati, faceva no propendere , secondo il Tr ibunale , per la ricaduta dell'operato del dipendente come espletato ad esclusivo beneficio della società.

Il provvedimento impugnato evidenzia che le attività svolte per la s.r.l. rispondevano all'interesse dell ’ ente, alla corretta gestione delle operazioni aziendali, al fine di garantirne un'efficiente redditività , arginando il rischio di errori contabili o indebite appropriazioni.

A questo professionista, poi , risultano delegati poteri di amministrazione ordinaria da parte dell'amministratore giudiziario, ma non nella veste di amministratoregiudiziario, bensì nel ruolo di amministratore unico della società , ricoperto ai sensi dell'art.41, comma 6 , del d . lgs. n. 159 del 2011 .

Sicché, recessive sono state considerate dal T ribunale le argomentazioni difensive che fanno leva sulla scelta di contrattualizzare il professionista in relazione a due realtà imprenditoriali, che finirebbe per dover inqua drare la posizione del ragioniere nominato inquella di mero coadiutore.

Si respinge anche la tesi difensiva diretta a identificare la vicenda attinente alla societàcon quanto accaduto con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., società nell a quale ilprofessionista, secondo il provvedimento impugnato, aveva rivestito ruoli diversi. [OSCURATO:SOCIETA]. il professionista era stato nominato per svolgere il controllo sull'operato del socio accomandante,gestore di fatto, mentre nella s . r . l . la sce lta si era concentrata su esigenze di carattere operativo, essendosi ritenuto necessario introdurre in azienda una figura professionale capace di verificare,in tempo reale, il flusso monetario , aspetto particolarmente delicato nel settore gaming, essenziale per l'efficiente gestione aziendale.

2. Avverso dett o provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il legale rappresentante della società , p er il tramite del difensore, avv.

L. Massari, denunciandoviolazione degli artt. 35, comma 4 , e 42 d. lgs. n. 159 del 2011.

La difesa, in sostanza, inquadra la deduzione come richiesta di rimborso delle competenzeposte a carico della società istante, rispetto alla designazione del citato professionista nell’asserita veste di coadiutore e non di dipendente dell’ente.

All’uopo, si segnala il contenuto del provvedimento con il quale, in origine, era stato nominato Diamante rilevando che, comunque, a fronte dell’iniziale autorizzazione alla nomina, da parte del Tribunale, con mansioni di controllo, con delega anche allo svolgimento di operazioni di ordinaria gestione, non vi era stato altro provvedimento che avesse mutato la natura del rapporto, ma era intervenuto un contratto a tempo determinato stipulato dall’amministratore giudiziario.

Inoltre, si segnalano le attività svolte, di ordinaria gestione aziendale, secondo il primo provvedimento autorizzativo, incompatibili, a parere della ricorrente, con quelle esecutive,normalmente derivanti dal contratto di categoria relativa al settore di operatività dell’azienda interessata.

Peraltro, si rimarca che il professionista ha svolto dette attività nel medesimo arco temporale, nell’ambito di due società, la s.r.l. ricorrente (operante nel settore del gaming) e la [OSCURATO:SOCIETA] (operante nel settore turistico-ricettivo), ente per il quale la veste riconosciuta al medesimo professionista dal Tribunale sezione Misure di prevenzione, in altro procedimento,è stata quella di coadiutore, peraltro, dello stesso amministra tore giudiziario, dr.

Cavaliere.

Il ricorrente, infine, svolge osservazioni relative all’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del giudice delegatooggetto di opposizione, richiamando precedenti indicati come in termini (v. p. 3 del ricorso).

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, L. Giordano, h a fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato.

1.1. Va rilevatoche il ricorso attiene all’individuazione del soggetto, Erario o società sottoposta a sequestro poi revocato, a carico del quale va posta la liquidazione del compenso del professionista officiato, quale coadiutore della s.r.l. – secondo la ricorrente - o come collaboratore dell ’ amministra tore giudiziario, dipendente della medesima società, secondo quanto ritenuto dal Tribunale sezione Misure di prevenzione.

In definitiva, si impugna il provvedimento del Tribunale, sezione Misure di prevenzione, che ha deciso sull’opposizione proposta avverso il provvedimento adottato dal Tribunale in tema di esecuzione del provvedimento di liquidazione delle spese poste a carico della s.r.l. e non dell’Erario , nonostante l ’ intervenuta revoca definitiva del sequestro.

Si tratta, quindi, di motivi ammissibili in sede di legittimità, in quanto attengono unicamente al regime di imputazione delle spese sostenute nel corso dell'amministrazione giudiziaria e non involgono i criteri e i risultati della gestione.

1.2. Ciò posto, si osserva che la ricorrente segnala che il soggetto -Erario o società sottoposta a sequestro - tenuto al pagamento dei compensi per il professionista officiato va individuato in relazione alla qualità dell’attività svoltae chequello nominato, nella specie, avrebbe agito nella veste di mero coadiutore dell’amministratore giudiziario e non quale dipendente della società e per assicurare attività svolte nell’esclusivo interesse dell’Ente.

1.3. Va precisato che, secondo quanto stabilito dall'art. 42 del d. l gs. n. 159 del 2011 , norma applicabile in base al richiamo operato dall'art. 104 - bis , comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. nel caso di revoca del sequestro, i compensi e i rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario e ai suoi coadiutori sono posti a carico dell’Erario, ma si fa distinzione a seconda che si tratti di attività compiute o meno nell'interesseesclusivo della società amministrata.

Questa Corte ha avuto mo do di affermare che , in tema di misure di prevenzione, le spese afferenti ai compensi erogati per l'attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del munus publicum ricoperto dall'amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell'Erario, mentre quelle relative all'onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni che si rivelano necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero (Sez. 2, n. 24556 del 21/05/2024 Rv. 286550 – 01 ; Sez. 1, n. 12037 del 28/01/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv.280979 - 01 ).

Orbene, si osserva che, ai fini di individuare la figura del coadiutore,deve farsi riferimento all'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui "il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati" (comma 4).

Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti di beni di cui all'art. 10 del codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, di uno dei soggetti indicati nell'art. 9-bis del medesimo codice.

Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono".

I coadiutori, quindi, sono soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l'amministratore giudiziario - in caso di gestioni complesse - può porre al suo servizio, organizzando, sotto la propria responsabilità, anche un ufficio di coadiuzione.

Il coadiutore è, dunque, un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, condividendone i profili di munus publicum.

In tale caso, la retribuzione, secondo la delineata discipli na, come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimitàrichiamata, d eve restare a carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di "spesa sostenuta" (e con inserimento della medesima nel conto della gestione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011).

In caso di revoca del sequestro, tale figura va distinta, ai fini dell'individuazione del criterio di imputazione delle spese affrontate nel corso del procedimento di prevenzione, da quella degli altri "collaboratori" di cui l'amministratore giudiziario si avvale per la conservazione e la gestione dei beni sequestrati.

In tal caso, corrispondente a quella in valutazione, è rimesso al giudice del merito verificare se le spese siano state meramente funzionali all'amministrazione giudiziaria ovvero si siano rivelate strettamente connesse al mantenimento della produttività aziendale, consentendo la prosecuzione dell'attività e il perseguimento dell'utile di impresa (Sez. 1, n.12037 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.; Sez. 5, n.24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 -01).

Invero, mentre i coadiutori sono necessari ai fini del sequestro di prevenzione e per questo il loro onorario, anche in caso di restituzione dei beni, è posto a carico dell'Erario, con una determinazione operata da parte del Tribunale, i collaboratori sono invece soggetti deputati a svolgere attività necessarie ai fini della conservazione e gestione dei beni sequestrati (si fa l’esempio dei consulenti contabili, fiscali e del lavoro, dei commercialisti o de gli ingegneri, o di soggetti deputati a raccogliere le pigioni di complessi immobiliari), le cui spese, essendo funzionali alla redditività del relativo compendio, debbono gravare sulla gestione (cioè sull'eventuale attivo derivante dal bene cui afferiscono) e, dunque, non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero.

1.4. La distinzione, quindi, al di là del dato terminologico , si fonda sulla natura e direzione finalistica dell'attività svolta: ricorrerà la figura del coadiutore laddove la prestazione a bbia natura statica e sia volta ad assicurare il corretto esercizio delle incombenze connesse all'amministrazione giudiziaria.

Ricorrerà, invece, la figura del collaboratore qualora, la prestazione assuma carattere dinamico e sia resa in favore della società, con la conseguenza che il relativo onere dovrà gravare sulla stessa e non liquidato come rimborso spese per il coadiutore ex art. 42, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.

2. In applicazione e conforme mente a quest i principi, il provvedimento impugnato ha compiuto una puntuale analisi dell ’ operato del professionista nominato, concludendo, con ragionamento immune da illogicità manifesta, nel sensoche le attività svolte per la M .

S lot S.r.l. ( controllo acquisto carburante, controllo cassa giornaliero e contazione, consegna e versamento monete ad aziende portavalori, rapporti commerciali con scassettatori: cfr. p. 6 e ss. del provvedimento opposto, reso in data 24 aprile 2024) rispondono all'interesse della società ad una corretta gestione delle operazioni aziendali a, fine di garantirne un'efficiente redditività, in quanto prestazioni considerate necessarie per la conservazione e la redditività dell’azienda sequestrata, eche, quindi, sono state fatte gravare,secondo un’ineccepibile conclusione, sui costi di gestione.

La difesa sostiene, con argomenti in fatto, che non possono essere rivisti nella presente sede, che,nel caso in valutazione, il professionista avrebbe agito nell’interesse della amministrazione e avrebbe svolto, sin dalla nomina- peraltro avvenuta, nello stesso arco temporale , anche in un ’ altra società (la [OSCURATO:SOCIETA].)- il ruolo di coadiutore dell’amministratore giudiziario perché gli sono stati attribuiti, con il provvedimento autorizzativo della nomina,poteri di controllo non compatibili con le mansioni che derivano dalcontratto nazionale.

Il Tribunale, attr averso l ’ apprezzamento del contratto stipulato e della durata della prestazione, nonché della natura dell’attività svolta (cfr. p. 9 e ss. del provvedimento impugnato) , ha affermato invece che, nel procedere alla liquidazione, si era pre sa in considerazione solo l’ attività prestata nell’interesse della società e che questa era l’unica oggetto di compenso perché quella espletata, in epoca pr ecedente alla stipula del contratto , ivi compresa qu ella assicurata al momento dell’esecuzione del sequestro, non era stata c onsiderata nelprovvedimento di liquidazione .

Si è , i nvero, precisato che, dalla lettura delle buste paga, risulta va che la somma di

81. 848,67 € da corrispo ndere a l professionista, atteneva al periodo interessato e all'assunzione di Diamante come impiegato amministrativo della s.r.l.(da luglio 2018 al mese di aprile 2020 : cfr . riepilogo costi, paghe e contributi per la [OSCURATO:SOCIETA]).

Del resto, è significativaanche la circostanza segnalata dal Tribu nale, non specificamente confutata dalla ricorrente, che il contratto risult a st i pulato dall’amministratore giudiziario in quanto legale rappresentante della società sottoposta a sequestro, ex art. 41, comma 6, d.lgs.159 oltre al fatto che, come rimarca il Tribunalenel provvedimento censurato, l’attività oggetto di esam e per la liquidazione svolta è stata quella assicurata dal professionista a partire da l contratto in poi(5 luglio 2018, data della formale assunzione), non quella iniziale assicurataal momento della nomina.

Il Tribunale, inoltre, non ha mancato di considerare che il medesimo professionista per altra società, aveva assunto un diverso ruolo , osservando , tuttavia, con ragionamento immune da vizi logici,che trattandosi di ragionier e questi era in possesso di qualifica spendibile in diversi ambiti aziendali.

La motivazione svolta,peraltro, ha segnalato, con argomenti esa urienti, anche significative differenze con le prestazioni assicurate per l’incarico ricevuto da Diamante, nel medesimo periodo,in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. p. 10 e ss. del provvedimento impugnato, ove si fa riferimento alle differen ti mansioni attribuite al medesimo professionista nelle due società in cui è stato nominato), specificando chesoltanto per la società ricorrente, visto il peculiare settore di interesse, era sta to necessario i ntrodurre in azienda una figura professionale capace di verificare in tempo reale il flusso monetario(acquisto carburanti, cassa giornaliera, versamento di monete post scassamento ) , attività indicata come essenziale per l ’ efficiente gestione dell'azienda e funzionale all a sua stessa persistenza sul mercato.

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza del 14 / 0 2 /202 5 del Tribunale di Lecce sezione Misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, B. Calaselice; lette le richieste scritte delSostituto Procuratore generale, L . Giordano, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il pr ovvedimento i mpugnat o , il Tribunale di Lecce, s ezione Misure di prevenzione, ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione dei compensi liquidati al collaboratore dell’amministratore giudiziario, nel procedimento di misure di prevenzione n. 20/2017. 1.1. Con il primo provvedimento, oggetto di opposizione, il Tribunale di Lecce, sezione Misure di prevenzione , reso il 2 4 aprile 20 24, aveva rigettato l'istanza,presentata dal legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale si era richiesta la restituzione delle somme anticipate dalla società per la liquidazione dei compensi spettanti a un coadiutore/collaboratore dell'Amministratore giudiziario, in ragione dell'intervenuta revoca del sequestro in forza della quale dette spese dovevano essere poste a carico dell'Erario. Avverso tale provvedimento il legale rappresentante della società aveva, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso per cassazione - convertito in opposizione con pronunciadella sezione Sesta penale di questa Corte (n. 3086 – 25, del 29 ottobre 2024) - deducendo violazione di legge in relazione alla mancata considerazione che,ai sensi degli artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011,le spese in oggetto, finalizzate all'esecuzione della misura di prevenzione del sequestro, dovevano essere ripetute dalla società in quanto, come, peraltro , ritenuto dal Tribunale di Lecce in un procedimento strettamente connesso con quello in oggetto, la ragione delle stesse era venuta meno vista l'intervenuta revoca del vincolo reale. 1.2. Questa Corte ha rilevato che la società ricorrente censura va profili relativi alla decisione del Tribunale,sezione Misure di prevenzione, in ordine alla richiesta di restituzione di compensi liquidati ad un collaboratore dell'amministratore giudiziario della procedura, rientranti, dunque, nell'ambito dell'esecuzione del provvedimento di liquidazione e ha convertito il ricorso in opposizione. 1.3. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha osservato che, sulla base dell'analisi del contratto di lavoro subordinatostipulato con il professionista, al quale erano stati assegnati compiti di impiegato amministrativo, poteva ritenersi che il ruolo da questi svolto attraverso l ’ attività oggetto della liquidazione dei relativi compensi,fosse stato pres ta t o nel l’interesse del l'azienda . Infatti, il profilo soggettivo e oggettivo , in uno ai compiti allo stesso professionista assegnati, faceva no propendere , secondo il Tr ibunale , per la ricaduta dell'operato del dipendente come espletato ad esclusivo beneficio della società. Il provvedimento impugnato evidenzia che le attività svolte per la s.r.l. rispondevano all'interesse dell ’ ente, alla corretta gestione delle operazioni aziendali, al fine di garantirne un'efficiente redditività , arginando il rischio di errori contabili o indebite appropriazioni. A questo professionista, poi , risultano delegati poteri di amministrazione ordinaria da parte dell'amministratore giudiziario, ma non nella veste di amministratoregiudiziario, bensì nel ruolo di amministratore unico della società , ricoperto ai sensi dell'art.41, comma 6 , del d . lgs. n. 159 del 2011 . Sicché, recessive sono state considerate dal T ribunale le argomentazioni difensive che fanno leva sulla scelta di contrattualizzare il professionista in relazione a due realtà imprenditoriali, che finirebbe per dover inqua drare la posizione del ragioniere nominato inquella di mero coadiutore. Si respinge anche la tesi difensiva diretta a identificare la vicenda attinente alla societàcon quanto accaduto con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., società nell a quale ilprofessionista, secondo il provvedimento impugnato, aveva rivestito ruoli diversi. [OSCURATO:SOCIETA]. il professionista era stato nominato per svolgere il controllo sull'operato del socio accomandante,gestore di fatto, mentre nella s . r . l . la sce lta si era concentrata su esigenze di carattere operativo, essendosi ritenuto necessario introdurre in azienda una figura professionale capace di verificare,in tempo reale, il flusso monetario , aspetto particolarmente delicato nel settore gaming, essenziale per l'efficiente gestione aziendale. 2. Avverso dett o provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il legale rappresentante della società , p er il tramite del difensore, avv. L. Massari, denunciandoviolazione degli artt. 35, comma 4 , e 42 d. lgs. n. 159 del 2011. La difesa, in sostanza, inquadra la deduzione come richiesta di rimborso delle competenzeposte a carico della società istante, rispetto alla designazione del citato professionista nell’asserita veste di coadiutore e non di dipendente dell’ente. All’uopo, si segnala il contenuto del provvedimento con il quale, in origine, era stato nominato Diamante rilevando che, comunque, a fronte dell’iniziale autorizzazione alla nomina, da parte del Tribunale, con mansioni di controllo, con delega anche allo svolgimento di operazioni di ordinaria gestione, non vi era stato altro provvedimento che avesse mutato la natura del rapporto, ma era intervenuto un contratto a tempo determinato stipulato dall’amministratore giudiziario. Inoltre, si segnalano le attività svolte, di ordinaria gestione aziendale, secondo il primo provvedimento autorizzativo, incompatibili, a parere della ricorrente, con quelle esecutive,normalmente derivanti dal contratto di categoria relativa al settore di operatività dell’azienda interessata. Peraltro, si rimarca che il professionista ha svolto dette attività nel medesimo arco temporale, nell’ambito di due società, la s.r.l. ricorrente (operante nel settore del gaming) e la [OSCURATO:SOCIETA] (operante nel settore turistico-ricettivo), ente per il quale la veste riconosciuta al medesimo professionista dal Tribunale sezione Misure di prevenzione, in altro procedimento,è stata quella di coadiutore, peraltro, dello stesso amministra tore giudiziario, dr. Cavaliere. Il ricorrente, infine, svolge osservazioni relative all’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del giudice delegatooggetto di opposizione, richiamando precedenti indicati come in termini (v. p. 3 del ricorso). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, L. Giordano, h a fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Va rilevatoche il ricorso attiene all’individuazione del soggetto, Erario o società sottoposta a sequestro poi revocato, a carico del quale va posta la liquidazione del compenso del professionista officiato, quale coadiutore della s.r.l. – secondo la ricorrente - o come collaboratore dell ’ amministra tore giudiziario, dipendente della medesima società, secondo quanto ritenuto dal Tribunale sezione Misure di prevenzione. In definitiva, si impugna il provvedimento del Tribunale, sezione Misure di prevenzione, che ha deciso sull’opposizione proposta avverso il provvedimento adottato dal Tribunale in tema di esecuzione del provvedimento di liquidazione delle spese poste a carico della s.r.l. e non dell’Erario , nonostante l ’ intervenuta revoca definitiva del sequestro. Si tratta, quindi, di motivi ammissibili in sede di legittimità, in quanto attengono unicamente al regime di imputazione delle spese sostenute nel corso dell'amministrazione giudiziaria e non involgono i criteri e i risultati della gestione. 1.2. Ciò posto, si osserva che la ricorrente segnala che il soggetto -Erario o società sottoposta a sequestro - tenuto al pagamento dei compensi per il professionista officiato va individuato in relazione alla qualità dell’attività svoltae chequello nominato, nella specie, avrebbe agito nella veste di mero coadiutore dell’amministratore giudiziario e non quale dipendente della società e per assicurare attività svolte nell’esclusivo interesse dell’Ente. 1.3. Va precisato che, secondo quanto stabilito dall'art. 42 del d. l gs. n. 159 del 2011 , norma applicabile in base al richiamo operato dall'art. 104 - bis , comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. nel caso di revoca del sequestro, i compensi e i rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario e ai suoi coadiutori sono posti a carico dell’Erario, ma si fa distinzione a seconda che si tratti di attività compiute o meno nell'interesseesclusivo della società amministrata. Questa Corte ha avuto mo do di affermare che , in tema di misure di prevenzione, le spese afferenti ai compensi erogati per l'attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del munus publicum ricoperto dall'amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell'Erario, mentre quelle relative all'onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni che si rivelano necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero (Sez. 2, n. 24556 del 21/05/2024 Rv. 286550 – 01 ; Sez. 1, n. 12037 del 28/01/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv.280979 - 01 ). Orbene, si osserva che, ai fini di individuare la figura del coadiutore,deve farsi riferimento all'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui "il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati" (comma 4). Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti di beni di cui all'art. 10 del codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, di uno dei soggetti indicati nell'art. 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono". I coadiutori, quindi, sono soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l'amministratore giudiziario - in caso di gestioni complesse - può porre al suo servizio, organizzando, sotto la propria responsabilità, anche un ufficio di coadiuzione. Il coadiutore è, dunque, un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, condividendone i profili di munus publicum. In tale caso, la retribuzione, secondo la delineata discipli na, come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimitàrichiamata, d eve restare a carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di "spesa sostenuta" (e con inserimento della medesima nel conto della gestione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011). In caso di revoca del sequestro, tale figura va distinta, ai fini dell'individuazione del criterio di imputazione delle spese affrontate nel corso del procedimento di prevenzione, da quella degli altri "collaboratori" di cui l'amministratore giudiziario si avvale per la conservazione e la gestione dei beni sequestrati. In tal caso, corrispondente a quella in valutazione, è rimesso al giudice del merito verificare se le spese siano state meramente funzionali all'amministrazione giudiziaria ovvero si siano rivelate strettamente connesse al mantenimento della produttività aziendale, consentendo la prosecuzione dell'attività e il perseguimento dell'utile di impresa (Sez. 1, n.12037 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.; Sez. 5, n.24663 del 06/04/2018, Sapienza, Rv. 273472 -01). Invero, mentre i coadiutori sono necessari ai fini del sequestro di prevenzione e per questo il loro onorario, anche in caso di restituzione dei beni, è posto a carico dell'Erario, con una determinazione operata da parte del Tribunale, i collaboratori sono invece soggetti deputati a svolgere attività necessarie ai fini della conservazione e gestione dei beni sequestrati (si fa l’esempio dei consulenti contabili, fiscali e del lavoro, dei commercialisti o de gli ingegneri, o di soggetti deputati a raccogliere le pigioni di complessi immobiliari), le cui spese, essendo funzionali alla redditività del relativo compendio, debbono gravare sulla gestione (cioè sull'eventuale attivo derivante dal bene cui afferiscono) e, dunque, non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero. 1.4. La distinzione, quindi, al di là del dato terminologico , si fonda sulla natura e direzione finalistica dell'attività svolta: ricorrerà la figura del coadiutore laddove la prestazione a bbia natura statica e sia volta ad assicurare il corretto esercizio delle incombenze connesse all'amministrazione giudiziaria. Ricorrerà, invece, la figura del collaboratore qualora, la prestazione assuma carattere dinamico e sia resa in favore della società, con la conseguenza che il relativo onere dovrà gravare sulla stessa e non liquidato come rimborso spese per il coadiutore ex art. 42, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. 2. In applicazione e conforme mente a quest i principi, il provvedimento impugnato ha compiuto una puntuale analisi dell ’ operato del professionista nominato, concludendo, con ragionamento immune da illogicità manifesta, nel sensoche le attività svolte per la M . S lot S.r.l. ( controllo acquisto carburante, controllo cassa giornaliero e contazione, consegna e versamento monete ad aziende portavalori, rapporti commerciali con scassettatori: cfr. p. 6 e ss. del provvedimento opposto, reso in data 24 aprile 2024) rispondono all'interesse della società ad una corretta gestione delle operazioni aziendali a, fine di garantirne un'efficiente redditività, in quanto prestazioni considerate necessarie per la conservazione e la redditività dell’azienda sequestrata, eche, quindi, sono state fatte gravare,secondo un’ineccepibile conclusione, sui costi di gestione. La difesa sostiene, con argomenti in fatto, che non possono essere rivisti nella presente sede, che,nel caso in valutazione, il professionista avrebbe agito nell’interesse della amministrazione e avrebbe svolto, sin dalla nomina- peraltro avvenuta, nello stesso arco temporale , anche in un ’ altra società (la [OSCURATO:SOCIETA].)- il ruolo di coadiutore dell’amministratore giudiziario perché gli sono stati attribuiti, con il provvedimento autorizzativo della nomina,poteri di controllo non compatibili con le mansioni che derivano dalcontratto nazionale. Il Tribunale, attr averso l ’ apprezzamento del contratto stipulato e della durata della prestazione, nonché della natura dell’attività svolta (cfr. p. 9 e ss. del provvedimento impugnato) , ha affermato invece che, nel procedere alla liquidazione, si era pre sa in considerazione solo l’ attività prestata nell’interesse della società e che questa era l’unica oggetto di compenso perché quella espletata, in epoca pr ecedente alla stipula del contratto , ivi compresa qu ella assicurata al momento dell’esecuzione del sequestro, non era stata c onsiderata nelprovvedimento di liquidazione . Si è , i nvero, precisato che, dalla lettura delle buste paga, risulta va che la somma di 81. 848,67 € da corrispo ndere a l professionista, atteneva al periodo interessato e all'assunzione di Diamante come impiegato amministrativo della s.r.l.(da luglio 2018 al mese di aprile 2020 : cfr . riepilogo costi, paghe e contributi per la [OSCURATO:SOCIETA]). Del resto, è significativaanche la circostanza segnalata dal Tribu nale, non specificamente confutata dalla ricorrente, che il contratto risult a st i pulato dall’amministratore giudiziario in quanto legale rappresentante della società sottoposta a sequestro, ex art. 41, comma 6, d.lgs.159 oltre al fatto che, come rimarca il Tribunalenel provvedimento censurato, l’attività oggetto di esam e per la liquidazione svolta è stata quella assicurata dal professionista a partire da l contratto in poi(5 luglio 2018, data della formale assunzione), non quella iniziale assicurataal momento della nomina. Il Tribunale, inoltre, non ha mancato di considerare che il medesimo professionista per altra società, aveva assunto un diverso ruolo , osservando , tuttavia, con ragionamento immune da vizi logici,che trattandosi di ragionier e questi era in possesso di qualifica spendibile in diversi ambiti aziendali. La motivazione svolta,peraltro, ha segnalato, con argomenti esa urienti, anche significative differenze con le prestazioni assicurate per l’incarico ricevuto da Diamante, nel medesimo periodo,in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. p. 10 e ss. del provvedimento impugnato, ove si fa riferimento alle differen ti mansioni attribuite al medesimo professionista nelle due società in cui è stato nominato), specificando chesoltanto per la società ricorrente, visto il peculiare settore di interesse, era sta to necessario i ntrodurre in azienda una figura professionale capace di verificare in tempo reale il flusso monetario(acquisto carburanti, cassa giornaliera, versamento di monete post scassamento ) , attività indicata come essenziale per l ’ efficiente gestione dell'azienda e funzionale all a sua stessa persistenza sul mercato. 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc