CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31148/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente • SENTENZA . sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella adottata dal Tribunale di Bologna, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando, nel resto, la decisione impugnata con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto ed euro 4000,00 di ammenda, con revoca della patente, perchè ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. Il fatto sottoposto all'attenzione dei giudici di merito può essere così sintetizzato: in data 31 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto coinvolto in un sinistro stradale nel Comune di Castello d'Arcile; condotto in ospedale a bordo di autoambulanza, era stato sottopostogil accertamento mediante esame del sangue, da eseguirsi con urgenza, su richiesta della polizia giudiziaria, dal quale risultava la presenza di alcol, nella percentuale di 1,98 g/I, e di stupefacenti (cocaina 41 ng/m1), Il testimone di polizia giudiziaria Manfredini riferiva che al medesimo non era stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché versava in uno stato di shock, risultando impossibile interloquire con lui. La madre dell'imputato, invece, sentita come testimone, riferiva di aver colloquiato con il figlio subito dopo il verificarsi del sinistro, trovandolo cosciente, ma di non aver presenziato all'arrivo delle forze dell'ordine. La Corte ha escluso il contrasto insanabile tra le due versioni, atteso che la madre aveva interloquito con il figlio in un momento diverso rispetto all'arrivo dei militari; ha confermato il giudizio di attendibilità della versione fornita dalla polizia giudiziaria, anche in considerazione del fatto che, all'accesso al pronto soccorso, i sanitari avevano riscontrato un livello di gravità con coefficiente pari a "2", rappresentativo di uno stato di compromissione dei parametri vitali, e perciò compatibile con le condizioni di semi-incoscienza descritte dal militare. Tanto premesso, la Corte, disattendendo le contrarie deduzioni difensive, ha confermato la piena utilizzabilità dei risultati dell'esame alcolemico, condividendo perciò l'accertamento di responsabilità compiuto dal primo giudice in relazione alla guida in stato di ebbrezza. Ha inoltre chiarito che le discordanze denunciate, tra la data della richiesta di accertamenti urgenti trasmessa all'ospedale a mezzo fax (alle ore 21.31 del 31/12/2018 ) e quella diversa annotata nel referto degli esami (4/1/2018), fossero probabilmente dovute ad un refuso, per l'evidente ragione che una richiesta così ritardata - come quella indicata nel secondo documento - non avrebbe avuto alcun senso. La Corte ha inoltre condiviso la decisione impugnata in ordine alla aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 CDS, rilevando che l'elevato tasso alcolemico e la dinamica dell'incidente stradale,,fossero sufficienti a dimostrare la connessione tra lo stato di alterazione riscontrato e la produzione del sinistro; ha pure confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del precedente penale specifico a carico dell'imputato e dell'elevato tasso di alcol, elementi non contrastati da altri di segno opposto; ha invece accolto il ricorso sulla ritenuta esistenza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.. 2.1 Con il primo motivo, eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rilevata incertezza sulla data della richiesta di accertamenti urgenti. Ed infatti, accordando prevalenza alla data del referto (4/1/2019), in considerazione del tempo trascorso dal sinistro, sarebbe stato certamente possibile dare avviso al Fortini della facoltà di farsi assistere da un difensore ed acquisire eventualmente il suo consenso all'esame invasivo. Nel corpo del primo motivo, rileva altresì la contraddittorietà intrinseca della decisione nella parte in cui, in motivazione, ha riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, avendolo omesso in dispositivo. 2.2 Con un secondo motivo, lamenta la carenza (contraddittorietà e illogicità della motivazione nella ricostruzione dei fatti da parte del giudice d'appello, in ordine alla valutazione delle prove; e precisamente delle testimonianze rilasciate dal teste di RG. Manfredini e da [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato, in evidente contrasto sul fatto che, al momento in cui effettuò il prelievo, il Fortini fosse o meno in stato di incoscienza, essendo inverosimile che la madre dell'imputato avesse avuto un colloquio con il figlio nell'immediatezza del sinistro, trovandolo vigile ed orientato, ed invece a distanza di pochissimo tempo, la polizia giudiziaria avesse constatato lo stato di semi-incoscienza e l'impossibilità di instaurare un colloquio. 2.3 E' altresì censurata l'illogicità e la carenza di motivazione in ordine al nesso ravvisato dal giudice tra il codice di accesso al pronto soccorso, di gravità a livello "2", ed il ritenuto stato di semi-incoscienza, dal momento che il suddetto codice serve solo a indicare la priorità di accesso e la necessità di immediata sottoposizione alle cure, non essendo rappresentativo dell'alterazione delle condizioni psichiche del soggetto condotto in ospedale. 2.4 Con ulteriore motivo, lamenta omessa motivazione in ordine alla richiesta, formulata in appello, di integrazione istruttoria mediante l'assunzione della testimonianza della infermiera presente sull'ambulanza, cui aveva fatto riferimento la teste [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe potuto riferire sulle condizioni del soggetto soccorso; la censura ripetuta nell'ultima parte del ricorso è stata formulata, sia in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 495 co.2 cpp, sia ai sensi dell'art. 507 cpp. 2.5 Con l'ultimo motivo, viene riassuntivamente eccepita violazione di legge, e segnatamente dell'articolo 191 del codice di procedura penale, assumendo che le decisioni si siano basate esclusivamente sul risultato di un accertamento urgente, illecitamente acquisito a causa della mancanza di consenso al prelievo ematico ed in difetto del previsto avviso ex art. 114 disp att. cpp.. 3 13- 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innanzitutto ritenuta l'inammissibilità dei motivi di ricorso con cui si censura l' illogicità e la contraddittoria della motivazione nella parte in cui è stato ritenuto che lo stato psicofisico del ricorrente non consentisse, nella immediatezza, di dare i necessari avvisi ai sensi dell'art.356 c.p.p. e 114 disp att. c.p.p.. Occorre ribadire che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez.2, sent. n. 20806 del 05/05/2011 - Rv. 250362). Si rammenta altresì che una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non può ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Nel caso di specie, la ricostruzione accolta dalla Corte distrettuale è priva di illogicità, atteso che le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Manfredini - il quale aveva riscontrato che il Fortini, al momento della richiesta di accertamenti urgenti, non era in grado di colloquiare con A.A.A ttlAata (tn5tutt i AM 324. fy _ le forze dell'ordine-, è stata cartzttaffiente—VT-Itenuta attendibile, anche alla luce dello stato di compromissione dei parametri vitali riscontrato dai sanitari al momento dell'accesso al pronto soccorso, evidentemente significativo delle gravi conseguenze subite a livello fisico dallo stesso Fortini a causa del sinistro in cui è rimasto coinvolto; versione non smentita dalla teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto non presente al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine sul luogo del sinistro del sinistro. 2. Manifestamente infondata, e perciò inammissibile, risulta l'eccezione relativa alla apparente incongruenza tra la data della richiesta di accertamenti urgenti trasmessa all'ospedale a mezzo fax (alle ore 21.31 del 31/12/2018 ) e quella diversa annotata nel referto degli esami (4/1/2018). Trattasi, evidentemente di due profili differenti: la prima richiesta riguarda il prelievo del campione biologico, da effettuarsi nell'immediatezza, ed a questo momento che deve essere riferita la valutazione sullo stato psicofisico del soggetto, se sia in grado o meno di interloquire sugli avvisi relativi al consenso per il prelievo ed alla facoltà di farsi assistere da un difensore; la seconda è invece relativa alla istanza, rivolta al gabinetto di analisi, di sottoporre ad esame il campione precedentemente prelevato. Del resto, nel provvedimento impugnato è stato specificato che ritardare il prelievo non avrebbe avuto alcun senso, poiché il decorso del tempo, in misura di 4 giorni, avrebbe compromesso definitivamente l'esito dell'esame sul tasso alcolemico, da effettuarsi necessariamente in prossimità della condotta di guida. I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente ritenuta la sussistenza dei presupposti di fatto per ritenere applicabile il principio secondo cui "In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta". Tale principio deve essere peraltro coniugato con la necessità dell'accertamento immediato, non dilazionabile in attesa che il soggetto si riprenda e sia consapevole e cosciente o che si attenda un difensore di fiducia ove fossé avvisato, essendo stato precisato da questa Corte che non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo incondizionato di attendere l'arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall'interessato per il compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto c‹.{ecta:(hu-t legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso da tale Vxtrazgna (Sez. 4 - n. 5860 del 10/11/2021 Ud. (dep. 21/02/2022) Rv. 282639 - 01.) 3. Ugualmente inammissibili i motivi con cui si contesta l'omesso approfondimento istruttorio sollecitato dalla difesa, con istanze di assunzione, come testimone, dell'infermiera dell'ambulanza, ai sensi degli articoli ai sensi dell'art. 495 co.2 cpp, sia ai sensi dell'art. 507 cpp. Al riguardo va precisato che - come è riportato a pagina 14 dell'atto d'appello allegato al ricorso- la richiesta era stata avanzata esclusivamente ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Per giurisprudenza assolutamente consolidata la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di ricorso per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art.495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270; Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2014, Pasimeni, Rv. 285722). 4. Inammissibile, nei termini appresso precisati, è il motivo concernente l'omesso riconoscimento, in dispositivo, del beneficio della non menzione della condanna, evidenziandosi che, sul punto, non viene in rilievo alcun profilo di nullità. Come si evince chiaramente dal tenore della motivazione, - in cui il giudice di appello dà conto delle ragioni per le quali il beneficio in discorso deve essere concesso all'imputato - è 4 agevole evincere che non si è trattato di un'omessa pronuncia, ma solo di un mero errore materiale nel quale è incorsa la Corte territoriale, che potrà sempre essere corretto con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. Infatti, «l'errore rimediabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da c:ui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione» (Sezioni Unite n. 16103 del 27/3/2002, Basile). In questi casi, è stato affermato che la correzione dell'errore materiale «non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio, ma è soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra quanto emerge dal percorso logico argomentativo seguito nella motivazione ed il dispositivo. Dunque, la correzione non incide, modificandolo, né sul processo Volitivo o valutativo del giudice, né sulla sua decisione che sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum» (Sezioni Unite n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 - 01). Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la divergenza fra dispositivo e motivazione, conseguenza di un errore materiale contenuto nel dispositivo stesso, è obiettivamente riconoscibile attraverso la lettura della motivazione. Tuttavia, la correzione non può essere disposta in questa sede. • Infatti, il citato articolo 130 cod. proc. pen. specifica espressamente che la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione, solo se quest'ultima non è dichiarata inammissibile. Si già evidenziato che, in relazioni ai precedenti motivi, il ricorso è da ritenersi inammissibile, sicchè non è consentito, in questa sede, procedere alla richiesta correzione. Ritiene inoltre il Collegio di aderire all'orientamento secondo cui, in casi come questo, non possa trovare applicazione il rimedio di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che - dettato specificamente per il giudizio di cassazione - costituisce norma speciale rispetto all'art. 130 cod. proc. pen., che disciplina tutti i giudizi di impugnazione (Sez. 3, n. 30286 del 9/3/2022, Nardelli, Rv. 283650 - 01; e Sez. 2 n. 17583 del 2023, non massimata). La lettera dell'art. 619 cod. proc. pen. risulta descrittiva di situazioni - quali la necessità di correggere errori di diritto nella motivazione ed erronee indicazioni di testi di legge, che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo (comma 1), ovvero di rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo (comma 2) o ancora di apportare rettifiche nei "casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto" (comma 3) - che non comprendono la fattispecie in esame (Sezioni Unite n. 47502 del 29/9/22, Galdini, Rv. 283754 - 02).Non di questo si tratta nel caso oggetto di scrutinio, vertendosi piuttosto in tema di omissione relativa alla indicazione in dispositivo della concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.. L'istanza di correzione dovrà essere presentata alla Corte di appello di Bologna, per la rettifica della sentenza in ordine alla suddetta indicazione. 5. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al