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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 10544/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 25/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Nuoro in data 01/03/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione in concorso.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 43 e 648 cod. pen. (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondato è il primo motivo.

Il reato risulta essere stato commesso il 29/11/2010.

Lo stesso ha un termine di prescrizione ordinario di anni otto, prorogato per gli eventi interruttivi ad anni dieci.

Il termine in parola, nella fattispecie, va ulteriormente prorogato di complessivi mesi sette e giorni dodici per le disposte sospensioni della prescrizione, così calcolate: -giorni 62 per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore; -mesi 3 e giorni 6 per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 01/03/2019 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze indetta dalla categoria di appartenenza; -giorni 64 ex art. 83, comma 3 D.L. 18/2020 (v.

Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).

Il termine finale si fissa così al 10/07/2021, successivo alla pronuncia di appello.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, come la presente, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

Aspecifico è il secondo motivo.

Con lo stesso si reiterano doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo„ Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, la ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA](n- [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI / IN./

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 25/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Nuoro in data 01/03/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione in concorso. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 43 e 648 cod. pen. (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il reato risulta essere stato commesso il 29/11/2010. Lo stesso ha un termine di prescrizione ordinario di anni otto, prorogato per gli eventi interruttivi ad anni dieci. Il termine in parola, nella fattispecie, va ulteriormente prorogato di complessivi mesi sette e giorni dodici per le disposte sospensioni della prescrizione, così calcolate: -giorni 62 per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore; -mesi 3 e giorni 6 per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 01/03/2019 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze indetta dalla categoria di appartenenza; -giorni 64 ex art. 83, comma 3 D.L. 18/2020 (v. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Il termine finale si fissa così al 10/07/2021, successivo alla pronuncia di appello. L'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, come la presente, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). Aspecifico è il secondo motivo. Con lo stesso si reiterano doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo„ Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, la ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA](n- [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI / IN./
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