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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30824/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 42350/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, con quanto la Corte ha spiegato per il primo motivo in relazione al fatto che l'imputato era stato autorizzato ad allontanarsi dal luogo in cui era ristretto dalle ore 10 e le ore 11 ed invece fece rientro alle ore 12,55, dunque in grave ritardo, e, dall'altra, quanto al secondo motivo, perché manifestamente infondato per le ragioni correttamente indicate nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 42350/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, con quanto la Corte ha spiegato per il primo motivo in relazione al fatto che l'imputato era stato autorizzato ad allontanarsi dal luogo in cui era ristretto dalle ore 10 e le ore 11 ed invece fece rientro alle ore 12,55, dunque in grave ritardo, e, dall'altra, quanto al secondo motivo, perché manifestamente infondato per le ragioni correttamente indicate nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/
Sentenza Cassazione n. 30824/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris