CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2018
Cassazione n. 26943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6200/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1492/2018 depositata il12/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1950) proposero al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] una domanda, volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza di una servitù di passaggio, esercitata su un loro fondo di Prizzi da parte di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1919). Costituitosi il convenuto ed esteso il contraddittorio ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice adito dichiarò l’inesistenza della servitù di passaggio sul fondo attoreo, con il coevo risarcimento dei danni, ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dispose a favore del Mancuso (classe 1919) la costituzione coattiva di una servitù di passaggio. A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1919), e nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1950), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1492 del 12 luglio 2018 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, riconobbe l’acquisto del diritto di servitù di passaggio per intervenuta usucapione. Il giudice di secondo grado ritenne che, da un lato, sussistessero i requisiti per l’usucapione della servitù di passaggio – esercizio del possesso ed opere visibili e permanenti – e che, dall’altro, il risarcimento del danno disposto in prime cure a favore degli attori non trovasse motivazione in una qualche attività materiale del Mancuso (classe 1919) preordinata all’allagamento del fondo avversario. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1950) e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Hanno resistito con controricorso Anna ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1919). [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1031, 1061 e 1158 c.c., in combinato disposto con gli artt. 112 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame su fatti controversi e decisivi, oggetto di discussione far le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato l’intervenuta usucapione della servitù di passo, nonostante lo stesso Mancuso (classe 1919) avesse sostanzialmente confermato l’inesistenza di una sua relazione di fatto con il fondo su cui insisteva la stradella. Ed anche la corrispondenza fra la controparte e la dante causa dei ricorrenti avrebbe dimostrato come, alla data dell’atto di citazione (24/5/2010), egli non avesse posseduto animo domini continuativamente il fondo per vent’anni, essendosi limitato ad una detenzione qualificata, a partire dal 2002. La sentenza impugnata avrebbe altresì omesso di valutare l’insussistenza del requisito dell’apparenza. 1.1) Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1950) e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della violazione degli artt. 1068 c.c. e 112 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero omesso di prendere in esame la domanda ex art. 1068 c.c., di cui al secondo motivo di gravame avversario, volta ad ottenere il trasferimento della servitù di passaggio lungo il confine del fondo di proprietà degli attori. Tale domanda, accolta dal Tribunale, era stata riproposta come motivo di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1919). 2) Il primo motivo è inammissibile. 2.1) La sentenza impugnata ha fondato il riconoscimento dell’intervenuta usucapione da parte del Mancuso (classe 1919), ricordando come “Il teste Taverna ha confermato l’esistenza della stradella in terra battuta, che ha riconosciuto, unitamente allo stato dei luoghi, nella planimetria e nelle foto esibitegli, sulla quale per oltre un ventennio [OSCURATO:PERSONA] (1919) ha esercitato il passaggio e di tanto in tanto ha provveduto ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria per impedire che eventuali avvallamenti danneggiassero i mezzi agricoli che vi transitavano”. La censura pretende dunque di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'atten dibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.3) È dunque inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3) Il secondo motivo è inammissibile. Rispetto alla modifica del tracciato, gli odierni ricorrenti richiamano l’asserita mancata risposta ad un segmento del secondo motivo di gravame avversario, che la Corte palermitana ha ritenuto assorbito per effetto dell’accoglimento del mezzo, e riguardo al quale sono carenti di interesse: infatti, i ricorrenti non hanno svolto la suddetta domanda in appello e non possono surrogarsi ad altre parti, per lamentare omissioni che non li riguardano direttamente. In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi perimplicito dis attesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti comp letamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugn