CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2596 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 102 -controricorrente - avverso la sentenza n. 310/2016 della [OSCURATO:PERSONA] GIULIA, depositata il 17 ottobre 2016e notificata il 16 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con la sentenza indicata inepigrafe , la Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione resa dalla Commissione provinciale di Trieste , che aveva accolto l’impugnazione del diniego di rimborso Ires propo sta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Trieste(d’innanzi: la Fondazione). La richiesta di rimborso da parte della Fondazione aveva ad oggetto l’imposta sostitutiva versata il 16 luglio 2010 sulla plusvalenza realizzata in occasione della vendita di 9.859.281,00 azioni di UniCredit s.p.a., effettuata nel settembre 2009. L’ente contribuente aveva in seguito rilevato che l’art. 13 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 aveva disposto la detassazione delle plusvalenze; a tale rilievo l’Amministrazione aveva, tuttavia, obiettato che l’agevolazione in questione era limitata alle operazioni di trasferimento di azioni anteriori al 31 dicembre 2005. 2. La sentenza impugnata ha richiamato in premessa, in modo pressoché integrale, una precedente decisione dello stesso collegio, resa in fattispecie analoga, che ricostruiva i termini normativi e fattuali della vertenza. Su tali premesse, secondo la C.T.R., occorreva poi tener conto del fatto che l’art. 25 del d.lgs. n. 153/1999 escludeva, ai fini della detassazione, l’applicabilità del termine del 31 dicembre 2005 in favore delle fondazioni operanti in regioni a statuto speciale, e che l’imposizione di una limitazione contra legem avrebbe determinato la violazione dell’art. 12 delle preleggi. 3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorsoe memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546. Assume che la C.T.R., nel consentire il rimborso, avrebbe totalmente omesso di valutare l’effettiva sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici concessi alle Fondazioni bancarie dall’art. 13 del d.lgs. n. 153/1999; così facendo, si sarebbe limitata ad annullare l’atto di diniego per una ragione formale, omettendo di rendere una decisione sul merito della pretesa tributaria, com’era suo onere fare. 1.1. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha dato conto in premessa del fatto che l’Agenzia delle entrate, nel proporre appello contro la decisione di primo grado, aveva ribadito la legittimità del diniego, «poiché l’alienazione in esame non sarebbe avvenuta in osservanza di precise norme che avevano riconosciuto alle fondazioni delle agevolazioni per impedire che le stesse risultassero penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso» (pag. 2). Quindi, ancorchè mediante il richiamo al contenuto di una propria precedente decisione, ha riassunto il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, evidenziando la sussistenza dei presupposti che avevano consentito alla Fondazione di avanzare l’istanza di rimborso; dopodichè ha affrontato separatamente, ed in termini espliciti, l’unica questione sulla quale la vertenza «sostanzialmente si fonda[va]» (pag. 7), ovvero la tempestività dell’operazione donde l’istanza di rimborso è scaturita. Pertanto, considerata nel suo complesso , la decisione non ha pretermesso l’esame di alcun profilo di legittimità dell’istanza oggetto di diniego; l’annullamento dell’atto, in altri termini, è dipeso da una compiuta disamina dei presupposti che consentivano all’ente contribuente di accedere al rimborso dell’imposta versata. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 153/1999, dell’art. 1, comma 4, della l. 26 novembre 1993, n. 489 e degli artt. 1 e 7 della l. 30 luglio 1990, n. 218. Contesta, al riguardo, che a UniCredit s.p.a. potesse essere riconosciuta la natura di “società bancaria conferitaria” idonea a consentire l’applicazione dei benefici di cui al d.lgs. n. 153/1999; rileva in particolare, con richiamo al complessivo impianto normativo e regolamentare che ha disciplinato la trasformazione degli enti pubblici creditizi in società per azioni, che lo speciale regime fiscale applicato nella specie non dovrebbe essere ritenuto operante per il caso, qui ricorrente, di cessione di quote effettuata con finalità speculative. 2.1. La censura è fondataper le ragioni che si espongono. 2.2. Nell’ottica della fattispecie qui in esame, occorre premettere che la disciplina fiscale delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni nelle società bancarie detenute dalle fondazioni bancarie, introdotta dall'art. 13 del d.lgs. n. 153/1999, è il risultato di un lungoe complesso percorso normativ o .Le radici di tale percorso risalgono al d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, con il quale venne avviata una globale riorganizzazione del settore bancario mediante operazioni di ristrutturazione e ripatrimonializzazione degli enti creditizi pubblici, a fini di rafforzamento della competitività nel mercato unico europeo; in tal senso, era stata resa possibile la trasformazione degli istituti di credito di diritto pubblico in società per azioni, con la possibilità, per gli enti creditizi pubblici, di conferire l'azienda bancaria in una società per azioni, in modo tale da separare la persona giuridica cedente, alla quale veniva attribuita la qualifica di "Fondazione bancaria", proprietaria delle partecipazioni, dalla società per azioni cessionaria, unica titolare dell'attività bancaria. [OSCURATO:PERSONA] bancaria, pertanto, amministrava la partecipazione nella banca cessionaria e utilizzava le relative entrate per perseguire finalità sociali. Siffatto assetto normativo contemplava dunque un sistema di enti di matrice pubblicistica, assoggettati ad una serie di vincoli e sotto la vigilanza dell'autorità pubblica, i quali mantenevano il controllo delle società bancarie; coerentemente con tale impostazione, si era affermato il principio della permanenza in capo agli enti della partecipazione di controllo sulle società bancarie conferitane, salva la facoltà di dismettere siffatta partecipazione previa autorizzazione, senza previsione di alcuna norma agevolativa di carattere fiscale. 2.3. Con i successivi interventi normativi, il legislatore si è mosso, invece, nella direzione di svincolare gli istituti conferenti dall'ingerenza dell'autorità pubblica e di favorire il trasferimento delle azioni delle società bancarie, tale da comportare il venir meno della partecipazione di controllo in capo all'ente conferente (cfr., ad es., l'art. 43, comma 3, del d.lgs. n. 481/1992). In questo nuovo contesto, lo strumento principe prescelto dal legislatore per indurre gli istituti ad attuare la riforma è stato individuato, sin dall'inizio, nella leva costituita dall'agevolazione fiscale, come si evince dall’introduzione di benefici previsti per il trasferimento delle azioni ricevute a seguito del conferimento. Del resto, l'obiettivo di ottenere la diversificazione del patrimonio degli enti conferenti mediante la dismissione delle partecipazioni nella società bancaria venne in seguito fatto proprio anche dalla successiva direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (c.d. direttiva Dini), la quale stabiliva che i suddetti enti entro cinque anni procedessero «alla diversificazione del proprio attivo» secondo un criterio composito che contemplava, fra l'altro, il tetto massimo del 50% del patrimonio complessivo dell'ente per l'investimento in azioni delle società bancarie, con la previsione che il trasferimento delle azioni della società bancaria, in quanto diretto al raggiungimento del suddetto parametro minimo di diversificazione, non costituisse realizzo di plusvalenze in capo all'ente. 2.4.Da ultimo, con la legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 ed il successivo d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, il legislatore ha evidenziato la volontà di contrastare la permanenza in capo agli enti della partecipazione di controllo nella società bancaria ed ha, a tal fine, previsto una serie di disposizioni agevolative di ordine eminentemente fiscale, applicabili alla espressa condizione della dismissione da parte dell'ente conferente, entro un certo periodo di tempo, della partecipazione di controllo nella società bancaria, sempre nell'ambito di una diversificazione patrimoniale di tali enti, espressamente qualificati come soggetti di diritto privato per quanto soggetti a penetranti controlli pubblicistici. In tale ottica, è centrale il ruolo rivestito dall'art. 13 del citato decreto, che dispone, con riguardo alle fondazioni conferenti, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpeg, nonché alla base imponibile Irap, le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria, a condizione che detto trasferimento sia perfezionato entro il termine indicato (originariamente fissato in quattro anni e successivamente prorogato) e riserva un i dentico trattamento alla società nella quale la F ondazione abbia conferito la propria partecipazione nellasocietà bancaria conferitaria. 2.5.Come questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. ad es. Cass. n. 4998/2020), ciò evidenzia come la dismissione della partecipazione azionaria di controllo sia stata configurata, a differenza del passato, come un vero e proprio obbligo giuridico in capo alla Fondazione. In tale contesto, allora, si comprende che la ratiodella previsione agevolatrice sul piano fiscale risiede nel perseguimento delle finalità pubblicistiche sottese alle Fondazioni bancarie. Ed infatti, nel momento in cui il legislatore ha attuato una “privatizzazione”delle fondazioni ed una loro più netta distinzione rispetto all'attività bancaria esercitata dalle società conferitarie, necessariamente sottratte alla sfera di controllo delle prime, si è venuto a consolidare il ruolo delle fondazioni quali soggetti operanti in attività di erogazione di beni e servizi senza scopo di lucro in settori di utilità pubblica. In tale prospettiva, poiché le partecipazioni nella azienda bancaria così conferita costituiscono oggetto di un obbligo di dismissione - il cui carattere di cogenza è comprovato dalla possibilità di trasferimento coattivo e dalla perdita dello status di ente non commerciale e delle connesse agevolazioni ove il termine ex lege sia stato lasciato scadere senza operare la dismissione - il legislatore ha ritenuto opportuno evitare l’imponibilità delle plusvalenze derivanti da tali trasferimenti di partecipazioni, che avrebbe avuto il significato di un prelievo, altrettanto coattivo, applicato in rapporto ad un atto dovuto e, quindi, non collegato ad una libera determinazione dell'ente (in tal senso, ancora, Cass. n . 4998/2020). 2.6. Tale percorso interpretativo conduce a riconoscere che la ratio dell'art. 13 citato, valutata alla luce del sistema normativo in cui esso si colloca, ricorre all’imprescindibile condizione che la vendita dei pacchetti azionari detenuti dalle fondazioni avvenga per favorire le dismissioni effettive delle originarie partecipazioni derivanti dal conferimento dell'azienda bancaria nella società bancaria conferitaria. Una tale finalità, pertanto, non può essere ravvisata nei casi in cui le stesse azioni della società bancaria conferitaria siano state oggetto di operazioni di tipo speculativo che nessuna attinenza possiedono rispetto agli obiettivi perseguiti dal complesso di norme illustrato. 2.7. In tal senso, va osservato che, conformemente a quanto in questa sede dedotto dall’Amministrazione ricorrente, i giudici d’appello non hanno affrontato la questione, pure emergente dagli atti, costituita dal fatto che il pacchetto azionario qui in esame è stato oggetto di ripetute operazioni di cessione e riacquisto da parte della Fondazione, così esponendosi alla censura, fatta propria dall'Ufficio, che l’operazione non potesse integrare una dismissione di parte residuale della originaria partecipazione. Pertanto, laC.T.R. ha ritenuto che la disciplin a agevolatrice fosse applicabile alla fattispecie concreta senza tener conto di detto fondamentale profilo valutativo che condiziona l'esatta interpretazione della norma, finendo per prescindere dal doveroso apprezzamento della natura, speculativa o meno, dell'operazione, essenziale ai fini del riconoscimento della disposizione di favore. 3. Tanto giustifica l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, cui consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, affinchè riesamini la fattispecie alla luce delle superiori indicazioni, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso