CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato, anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. per la sola Derossi; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate, a mezzo del comune difensore, che ha articolato distinti atti di impugnazione, affidati, tuttavia, ad un solo motivo, del tutto sovrapponibile; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale le ricorrenti censurano la motivazione cumulativa ostesa a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato: è stato, infatti, affermato che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche non pecca di genericità qualora, riferendosi a più correi consociati, il tema privilegiato sia quello della gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta quest'ultima dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Rv. 255773; Sez. 1, n. 3104 del 09/12/1983 - dep. 05/04/1984, Rv. 163518); il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha argomentato il diniego delle attenuanti generiche considerando la modalità di realizzazione del reato (in tre persone e con violenza sulle cose) e la caratura criminale delle ricorrenti, in disparte l'assenza di alcun elemento positivo di valutazione cui ancorare le invocate attenuanti: tanto comporta l'insindacabilità della decisione; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]