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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20157/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.• [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 luglio 2025, il G.I.P. del Tribunale di Palermo applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di aver posto in essere i reati di cui agli art. 110, 56, 629 comma 21 e 416.-bisl cod. pen. (capo 2, commesso in [OSCURATO:PERSONA] tra il 10 settembre e il 6 ottobre 2024), e 424, commi 1 e 2 e 416-bis1 cod. pen. (capi 65 e 13, commessi in [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il 6 e il 5 ottobre 2024).

Con ordinanza del 22 agosto 2025, il Tribunale del riesame di Palermo annullava l'ordinanza cautelare limitatamente ai capi 5 e 13, confermandola nel resto, anche con riferimento alla misura cautelare applicata dal G.I.P.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la valutazione indiziaria riferita al reato di cui al capo 2, evidenziando che nessuno dei contatti captati tra .[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha mai avuto ad oggetto il presunto traffico di stupefacenti che avrebbe ingenerato le pretese economiche poste a fondamento delle azioni intimidatorie, non avendo quindi il Tribunale considerato che il ricorrente fosse a conoscenza dei presunti debiti non saldati da [OSCURATO:PERSONA] e che non è stata fornita la prova che l'azione intimidatoria fosse effettivamente motivata dagli asseriti debiti di droga.

Né le conversazioni, dal contenuto vago, intercettate la notte del 10 dicembre 2024 fornirebbero alcun grave indizio sulla partecipazione volontaria e consapevole di [OSCURATO:PERSONA] alle intimidazioni poste in essere per conto di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi rilevare che in via Berlinguer di [OSCURATO:PERSONA], dove emerge che transitava l'indagato, risiedeva la fidanzata di queste' [OSCURATO:PERSONA], mentre l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] colpita dagli spari si trova in via Sciascia, dove mai l'indagato è stato collocato, il che vale a rafforzare il giudizio circa il mancato contributo all'azione delittuosa, essendo carente il quadro indiziario anche rispetto al danneggiamento dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che non sono state affatto chiarite le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prestare la propria attività, in termini di sopralluoghi e verifiche, in favore di [OSCURATO:PERSONA], con il quale non vi era coincidenza di interessi.

La difesa censura altresì il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416- bisl cod. pen., evidenziando che il ricorrente non aveva alcun rapporto con l'associazione mafiosa dedita al narcotraffico, essendo del tutto occasionali gli scambi avuti con [OSCURATO:PERSONA], con cui l'indagato condivideva una conoscenza risalente.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulle esigenze cautelari, rilevandosi che doveva escludersi nel caso di specie il pericolo di reiterazione dei reati, in ragione dell'assoluta marginalità del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], al quale non è stato nemmeno contestato il reato associativo, a ciò aggiungendosiche i fatti addebitati si sono esauriti nel 2024 e che il precedente penale citato dal Tribunale consiste nell'applicazione di una pena concordata che è stata eseguita in regime di affidamento in prova, peraltro positivamente esitato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.

Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. co mma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione 1921' tche l'art. 273/ comma cod. proc. pen. richiama l'art. 1921 commi 3 e 4/ cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valu. tazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito 3esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.

1.1. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto all'ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] della condotta descritta nella provvisoria imputazione di cui al capo 2 non presta il fianco a censure di irragionevolezza.

E invero, nel ripercorrere diffusamente le risultanze investigative, i giudici dell'impugnazione cautelare (pag. 5-6-7-8-9-10-11 dell'ordinanza impugnata) hanno richiamato le intercettazioni ambientali e telefoniche, le conversazioni e le immagini rinvenute sul cellulare sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], i servizi di RG. di sopralluogo e monitoraggio GPS e le stesse dichiarazioni rese dall'indagato, essendo emerso da tale compendio probatorio il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nei gravi atti intimidatori compiuti in danno di [OSCURATO:PERSONA] e volti a ottenere da questi il denaro che [OSCURATO:PERSONA] riteneva gli spettasse per un pregresso debito di droga.

Ed invero [OSCURATO:PERSONA], su ordine di [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni individuava gli obiettivi da colpire, monitorando i movimenti di [OSCURATO:PERSONA], recandosi presso una delle sue abitazioni e cercando le autovetture da colpire, avendo peraltro [OSCURATO:PERSONA] chiarito che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere solo questo, perché poi avrebbe mandato altri a compiere le condotte violente; in effetti, individuata l'automobile da colpire, il ricorrente inviava la relativa foto a [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta incaricava altri soggetti per l'esecuzione materiale degli attentati.

Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre confermato dai dialoghi con la fidanzata [OSCURATO:PERSONA], alla quale l'indagato, il 6 ottobre 2024, ha chiesto di inviargli le immagini dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] in fiamme, senza farsi vedere mentre riprendeva, così da poterle mandare a [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce di tali elementi, è stata ragionevolmente ritenuta la gravità indiziaria sia rispetto alla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al tentativo di estorsione posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] (a nulla rilevando la conoscenza del movente degli attentati), sia in ordine alla configurabilità dell'aggravante ex art. 416"bis1 cod. pen., avendo a tal proposito il Tribunale sottolineato sia il fatto che l'indagato ha agevolato con il suo contributo [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione da lui capeggiata nel mantenimento del monopolio sul narcotraffico nella provincia agrigentina, sia, sul piano oggettivo, l'utilizzo di metodi intimidatori tipici dei sodalizi mafiosi, essendo avvenute le azioni illecite con armi da fuoco e con danneggiamenti eseguiti tramite incendi.

1.2. In definitiva, occorre rilevare che, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli 4 P-7eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

2. Ugualmente immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura.

E invero il Tribunale del riesame (pag. 11-12-13 dell'ordinanza impugnata) ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275t comma 3/ cod. proc. pen., rimarcando la configurabilità sia del pericolo di inquinamento probatorio, in ragione del contesto mafioso in cui si inseriscono i fatti, sia del pericolo concreto e attuale di condotte recidivanti, tenuto conto della stabilità del vincolo esistente tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], della penetrante capacità di controllo del territorio del gruppo, oltre del precedente penale a carico del ricorrente per detenzione illecita di stupefacenti oggetto di una sentenza divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2019, non essendo dirimente in senso contrario la circostanza che vi sia stato l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Dunque, anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, per il cui contenimento è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti l'applicazione della misura di massimo rigore, si è in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, a fronte del quale non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, in quanto volte a veicolare differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.

3. Ne consegue che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 5 P? P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.• [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 luglio 2025, il G.I.P. del Tribunale di Palermo applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di aver posto in essere i reati di cui agli art. 110, 56, 629 comma 21 e 416.-bisl cod. pen. (capo 2, commesso in [OSCURATO:PERSONA] tra il 10 settembre e il 6 ottobre 2024), e 424, commi 1 e 2 e 416-bis1 cod. pen. (capi 65 e 13, commessi in [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il 6 e il 5 ottobre 2024). Con ordinanza del 22 agosto 2025, il Tribunale del riesame di Palermo annullava l'ordinanza cautelare limitatamente ai capi 5 e 13, confermandola nel resto, anche con riferimento alla misura cautelare applicata dal G.I.P. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la valutazione indiziaria riferita al reato di cui al capo 2, evidenziando che nessuno dei contatti captati tra .[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha mai avuto ad oggetto il presunto traffico di stupefacenti che avrebbe ingenerato le pretese economiche poste a fondamento delle azioni intimidatorie, non avendo quindi il Tribunale considerato che il ricorrente fosse a conoscenza dei presunti debiti non saldati da [OSCURATO:PERSONA] e che non è stata fornita la prova che l'azione intimidatoria fosse effettivamente motivata dagli asseriti debiti di droga. Né le conversazioni, dal contenuto vago, intercettate la notte del 10 dicembre 2024 fornirebbero alcun grave indizio sulla partecipazione volontaria e consapevole di [OSCURATO:PERSONA] alle intimidazioni poste in essere per conto di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi rilevare che in via Berlinguer di [OSCURATO:PERSONA], dove emerge che transitava l'indagato, risiedeva la fidanzata di queste' [OSCURATO:PERSONA], mentre l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] colpita dagli spari si trova in via Sciascia, dove mai l'indagato è stato collocato, il che vale a rafforzare il giudizio circa il mancato contributo all'azione delittuosa, essendo carente il quadro indiziario anche rispetto al danneggiamento dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che non sono state affatto chiarite le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prestare la propria attività, in termini di sopralluoghi e verifiche, in favore di [OSCURATO:PERSONA], con il quale non vi era coincidenza di interessi. La difesa censura altresì il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 416- bisl cod. pen., evidenziando che il ricorrente non aveva alcun rapporto con l'associazione mafiosa dedita al narcotraffico, essendo del tutto occasionali gli scambi avuti con [OSCURATO:PERSONA], con cui l'indagato condivideva una conoscenza risalente. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulle esigenze cautelari, rilevandosi che doveva escludersi nel caso di specie il pericolo di reiterazione dei reati, in ragione dell'assoluta marginalità del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], al quale non è stato nemmeno contestato il reato associativo, a ciò aggiungendosiche i fatti addebitati si sono esauriti nel 2024 e che il precedente penale citato dal Tribunale consiste nell'applicazione di una pena concordata che è stata eseguita in regime di affidamento in prova, peraltro positivamente esitato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. co mma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione 1921' tche l'art. 273/ comma cod. proc. pen. richiama l'art. 1921 commi 3 e 4/ cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valu. tazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito 3esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto all'ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] della condotta descritta nella provvisoria imputazione di cui al capo 2 non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere diffusamente le risultanze investigative, i giudici dell'impugnazione cautelare (pag. 5-6-7-8-9-10-11 dell'ordinanza impugnata) hanno richiamato le intercettazioni ambientali e telefoniche, le conversazioni e le immagini rinvenute sul cellulare sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], i servizi di RG. di sopralluogo e monitoraggio GPS e le stesse dichiarazioni rese dall'indagato, essendo emerso da tale compendio probatorio il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] nei gravi atti intimidatori compiuti in danno di [OSCURATO:PERSONA] e volti a ottenere da questi il denaro che [OSCURATO:PERSONA] riteneva gli spettasse per un pregresso debito di droga. Ed invero [OSCURATO:PERSONA], su ordine di [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni individuava gli obiettivi da colpire, monitorando i movimenti di [OSCURATO:PERSONA], recandosi presso una delle sue abitazioni e cercando le autovetture da colpire, avendo peraltro [OSCURATO:PERSONA] chiarito che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere solo questo, perché poi avrebbe mandato altri a compiere le condotte violente; in effetti, individuata l'automobile da colpire, il ricorrente inviava la relativa foto a [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta incaricava altri soggetti per l'esecuzione materiale degli attentati. Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre confermato dai dialoghi con la fidanzata [OSCURATO:PERSONA], alla quale l'indagato, il 6 ottobre 2024, ha chiesto di inviargli le immagini dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] in fiamme, senza farsi vedere mentre riprendeva, così da poterle mandare a [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali elementi, è stata ragionevolmente ritenuta la gravità indiziaria sia rispetto alla compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al tentativo di estorsione posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] (a nulla rilevando la conoscenza del movente degli attentati), sia in ordine alla configurabilità dell'aggravante ex art. 416"bis1 cod. pen., avendo a tal proposito il Tribunale sottolineato sia il fatto che l'indagato ha agevolato con il suo contributo [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione da lui capeggiata nel mantenimento del monopolio sul narcotraffico nella provincia agrigentina, sia, sul piano oggettivo, l'utilizzo di metodi intimidatori tipici dei sodalizi mafiosi, essendo avvenute le azioni illecite con armi da fuoco e con danneggiamenti eseguiti tramite incendi. 1.2. In definitiva, occorre rilevare che, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli 4 P-7eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. Ugualmente immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura. E invero il Tribunale del riesame (pag. 11-12-13 dell'ordinanza impugnata) ha ragionevolmente ritenuto non superata la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275t comma 3/ cod. proc. pen., rimarcando la configurabilità sia del pericolo di inquinamento probatorio, in ragione del contesto mafioso in cui si inseriscono i fatti, sia del pericolo concreto e attuale di condotte recidivanti, tenuto conto della stabilità del vincolo esistente tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], della penetrante capacità di controllo del territorio del gruppo, oltre del precedente penale a carico del ricorrente per detenzione illecita di stupefacenti oggetto di una sentenza divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2019, non essendo dirimente in senso contrario la circostanza che vi sia stato l'affidamento in prova ai servizi sociali. Dunque, anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, per il cui contenimento è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti l'applicazione della misura di massimo rigore, si è in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, a fronte del quale non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, in quanto volte a veicolare differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. Ne consegue che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 5 P? P.Q.M
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