CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 26982/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23336/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Monza, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1367/2017, pubblicata in data 21.6.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha adito il tribunale di Vercelli, esponendo di aver commissionato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la fornitura di due sistemi per la movimentazione idraulica da installare su due automezzi pesanti, concessi in leasing alla società attrice; che dopo la fornitura e Oggetto: vendita l’installazione dei sistemi, si era verificata la rottura dell’incernieramento del cassone ribaltabile di uno degli automezzi, alla cui riparazione aveva provveduto la stessa società venditrice, esigendo però il pagamento di un corrispettivo di € 3000,00. Ha chiesto di condannare la [OSCURATO:PERSONA] all’eliminazione dei difetti, a risarcire i danni, a restituire l’importo di € 3000,00 versato per la riparazione e a rilasciare la dichiarazione di conformità di uno dei mezzi. La convenuta, costituitasi ritualmente, ha eccepito la decadenza dalla garanzia, sostenendo inoltre che, essendo stata eseguit a l a riparazione, non era necessaria alcuna certificazione di conformità dei veicoli. Esaurita la trattazione, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a restituire l’importo di € 3000,00 e a versare la somma di € 70.000,00 a titolo di risarcimento del danno, respingendo le restanti domande. Su appello della società convenuta, la Corte di Torino ha riformato integralmente la sentenza. Respinta l’eccezione di nullità della procura liti rilasciata al nuovo difensore dell’appellante e ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse ancora legittimata a proporre le azioni di garanzia pur avendo alienato i veicoli, la Corte distrettuale ha dichiarato tardivo l’intervento in appello dei liquidatori della società appellante, ai sensi dell’art. 344 c.p.c.. Ha accolto l’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia, rilevando che dalla consegna dei veicoli alla verificazione del sinistro era decorso più di un biennio e che la società committente non aveva più titolo ad ottenere il risarcimento e la risoluzione del contratto. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo e dai commissari liquidatori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. In pendenza del presente giudizio di legittimità si è costituito con memoria il Curatore fallimentare della società ricorrente. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 344 c.p.c., sostenendo che i liquidatori erano legittimati ad intervenire in appello in qualità di litisconsorti necessari o in rappresentanza degli aventi causa a titolo particolare del diritto controverso, attesa l’intervenuta cessione del credito controverso in favore dei creditori insinuati. Il motivo è infondato. Il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza del 31.8.2015; l’intervento dei liquidatori ha avuto luogo direttamente in appello. Contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori a far data dal 2014, non era destinataria di alcuna domanda giudiziale, avendo essa agito per la risoluzione del contratto di fornitura, il risarcimento del dannoe la restituzione delle somme versa te per la riparazionedei veicoli. Ciò premesso, è noto che nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, inquadrabile nell'ambito dell'istituto della cessio bonorum regolata dal codice civile, il commissarioliquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non è legittimato ad agire o resistere in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegareintervento adesivo dipendente (Cass. 16534/2012). La legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto alconcordato preventivo, che prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta (Cass. 17606/2015; Cass. 18823/2017; Cass.24683/2017; Cass. 23520/2019). Si è sostenuto che solo qualora l’imprenditore in concordato sia destinatario di un’azione di condanna o di altra azione destinata ad influire sulle procedure di liquidazione, il liquidatore diviene parte necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., potendo intervenire in appello pur senza l’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 167 l. fall. (Cass. 363/1997; Cass.4301/1999; Cass. 17748/2009). Più di recente questa Corte ha anzi affermato che, se l'omologazione de l concordato e la nomina del liquidatore intervengono dopo che l'imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è invece necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore (Cass. 33422/2019; Cass. 17606/2017). Resta in ogni caso consentito, da parte dei liquidatori, l’intervento adesivo dipendente in primo grado, determinandosi in tal caso una situazione di litisconsorzio processuale che si trasmette ai successivi gradi di causa: l'interesse dell'interventore a influire con la propria difesa sull'esito del processo non si esaurisce allora in un solo grado, occorrendo anche prevenire il rischio di un conflitto di giudicati per effetto della definitività della sentenza resa nei confronti dell'interventore rimasto estraneo ai successivi gradi di giudizio (Cass. 8102/2013; Cass. 16453/2012; Cass. 10250/2011; Cass. s.u. 4779/1987). Una tale partecipazione al giudizio di appello (in qualità di interventore) non si si giustifica n eppure alla luce del disposto dell’art. 111 c.p.c.: il liquidatore non può considerarsi successore a titolo particolare nel diritto controverso, subentrando alla società soltanto nella gestione dei beni ceduti e - più in generale - nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito (Cass. 14206/2000;Cass. 681/2017). Nella descritta situazione processuale operava - quindi - il generale divieto di intervento adesivo dipendente in appello (Cass. s.u. 8500/1998; Cass. 1376/2000; Cass. 14315/2001; Cass.15857/2002; Cass. 3258/2003), che non incontra deroghe nella disciplina del concordato preventivo. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1667 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per aver la sentenza erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dalla consegna dei veicoli, mentre, essendosi in presenza di vizi occulti, tale termine decorreva dalla scoperta dei difetti, coincidente con la data di manifestazione dei guasti o con l’accertamento delle loro cause. Pertanto , la domanda di risarcimento doveva ritenersi proposta prima della scadenza del termine di prescrizione. Il motivo è inammissibile. La censura postula la configurabilità di un vizio occulto della fornitura o la non facile rilevabilità dei difetti da parte dell’acquirente, assumendo, su tale premessa, che la prescrizione - che non poteva decorrere dalla consegna dei veicoli - non era maturata al momento dell’instaurazione del giudizio. Va posto in rilievo che la questione circa l’asserito carattere occulto (anziché palese)dei difetti – il cui acce rtamento compete al giudice di merito (Cass. 791/1968; Cass. 346/1970; Cass. 3752/1975 - non risulta in alcun modo considerato della sentenza impugnata,né il ricorso specifica quando e se sia statodiscusso in giudizio. La censura è quindi inammissibile. E’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 11460/2017; Cass. 8206/2013; Cass. 7048/2016; Cass. 23675/2013). In assenza di tali deduzioni, ogni altra contestazione è preclusa. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 5600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dov