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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24268/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01K8Y02) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Milano il 18 agosto 2022.

Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Buccinasco risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso di un controllo di polizia, veniva trovato in possesso di una roncola, con una lama lunga 28,5 centimetri, che teneva conservata sotto il sedile dell'autovettura su cui viaggiava.

Ritenuto, inoltre, che le caratteristiche spiccatamente offensive della roncola - attestate dalla lunghezza della lama - e la personalità criminale di Abbruzzese inducono a ritenere corretta l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, invocata nel suo interesse con il terzo motivo del ricorso in esame, anche alla luce del fatto che il ricorrente non forniva alcuna giustificazione in merito al porto dell'oggetto che gli veniva sequestrato il 18 agosto 2022.

Ritenuto, infine, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Abbruzzese, che risultava gravato da numerose pendenze penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, peraltro, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate per l'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01K8Y02) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso a Milano il 18 agosto 2022. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Buccinasco risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso di un controllo di polizia, veniva trovato in possesso di una roncola, con una lama lunga 28,5 centimetri, che teneva conservata sotto il sedile dell'autovettura su cui viaggiava. Ritenuto, inoltre, che le caratteristiche spiccatamente offensive della roncola - attestate dalla lunghezza della lama - e la personalità criminale di Abbruzzese inducono a ritenere corretta l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, invocata nel suo interesse con il terzo motivo del ricorso in esame, anche alla luce del fatto che il ricorrente non forniva alcuna giustificazione in merito al porto dell'oggetto che gli veniva sequestrato il 18 agosto 2022. Ritenuto, infine, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Abbruzzese, che risultava gravato da numerose pendenze penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, peraltro, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate per l'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
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