CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 29213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza in data 08/01/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data 14/02/2023, con cui Naddeo è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 385 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Ha ritenuto la Corte che l'appello fosse inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.: ha al riguardo rilevato che all'appello era stato allegato un documento recante sia l'indicazione di una residenza in Parma, seguita da sottoscrizione dell'imputato, sia un'ulteriore indicazione di attuale residenza in [OSCURATO:PERSONA], non seguita da sottoscrizione, ma da attestazione dell'ufficio anagrafe di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla provenienza della firma da Naddeo; il tentativo di notifica in [OSCURATO:PERSONA] non era andato a buon fine, così da rendere necessario procedere a notifica a mani del difensore di fiducia, risultata a quel punto tardiva, tanto da dover essere rinnovata. In tale quadro la Corte ha ritenuto che duplice indicazione di domicilio, una sola delle quali recante la sottoscrizione, non soddisfacesse i requisiti previsti, in quanto inidonea a dirimere dubbi in ordine al luogo in cui effettuare la notifica e scongiurare contestazioni. Peraltro, la Corte ha anche esaminato i motivi di appello, ravvisandone l'infondatezza. 2. Ha proposto ricorso Naddeo tramite il nuovo difensore di fiducia che ha allegato all'atto dichiarazione di domicilio del ricorrente in [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che era stato dato conto dell'effettiva domiciliazione in [OSCURATO:PERSONA], riportata anche nell'atto di appello, dove poi era stata tentata la notifica. Non avrebbe potuto assumere rilievo la circostanza che la notifica non fosse andata a buon fine, dovendosi escludere che l'imputato volesse volontariamente sottrarsi al processo, avendo anche nominato difensore di fiducia, ferma restando la rilevanza dell'attestazione dell'ufficiale dell'anagrafe del comune e la rinnovata domiciliazione in [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine allo stato di necessità in cui versava il ricorrente all'epoca dei fatti. Essendo solo, Naddeo non avrebbe potuto soddisfare le indispensabili esigenze di vita quotidiana se non allontanandosi dall'abitazione per recarsi a procurare alimenti e medicine, dovendosi inoltre rilevare che indebitamente era stato ravvisato il reato di evasione anche con riguardo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui egli si era recato presso la vicina Stazione dei Carabinieri per presentare la richiesta di permesso, che nondimeno non era stata presa in considerazione, essendo stata al contrario segnalata la violazione dell'art. 385 cod. pen. In relazione a tutti gli episodi il ricorrente era stato rinvenuto in possesso della spesa o di medicinali, essendo mancata la volontà di violare la prescrizione.Il ricorrente chiede altresì l'annullamento della sentenza nella parte in cui la Corte lo ha reputato immeritevole delle attenuanti generiche. 3. Ha inviato la requisitoria il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché il vizio, che pur inficia l'analisi riguardante il tema dell'originaria inammissibilità dell'appello, non vulnera la decisione, avendo comunque la Corte territoriale compiutamente esaminato il merito del ricorso e risultando in parte qua le deduzioni difensive manifestamente infondate, oltre che volte a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito e non allo scrutinio di legittimità. 2. Deve in primo luogo rimarcarsi che l'appello non avrebbe potuto considerarsi inammissibile. All'impugnazione era allegato un atto recante una dichiarazione dattiloscritta, in cui si indicava una residenza in Parma e che era sottoscritta dall'imputato, seguita peraltro da dichiarazione manoscritta, non specificamente sottoscritta, in cui si dava atto dell'attuale domiciliazione di fatto in [OSCURATO:PERSONA]: l'intero atto recava l'attestazione della sua provenienza dall'imputato, redatta dall'ufficio anagrafe di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, considerata la peculiare struttura di tale atto, avrebbe dovuto ritenersi che fosse attestata la provenienza dall'imputato anche con riferimento alla parte in cui si indicava la domiciliazione di fatto in [OSCURATO:PERSONA]: vuol dirsi dunque che non si trattava di dar rilievo solo all'indicazione contenuta nell'atto di appello e proveniente dal difensore (indicazione ritenuta iniclonea ai fini di una valida domiciliazione: Sez. 2, n. 7834 del 28(01/2020, Simone, Rv. 278247), ma di valorizzare specificamente una dichiarazione proveniente dall'imputato e unitariamente verbalizzata. Va del resto rilevato che correttamente la Corte aveva proceduto al tentativo di notifica proprio all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], dove tuttavia l'imputato non era stato rintracciato, fermo restando che anche con atto allegato al ricorso per cassazione è stata specificamente confermata quella domiciliazione, che evidentemente era in corso di perfezionamento al momento della notifica dell'avviso per il giudizio di appello. In tale quadro deve rilevarsi che l'atto era strutturalmente idoneo a soddisfare le esigenze sottese alla previsione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., cioè quella di indicare il luogo utilizzabile per la citazione nel giudizio di appello agli effetti dell'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi comunque ritenere che in caso di inidoneità per qualsiasi causa, in ipotesi anche sopravvenuta, di quella dichiarazione di domicilio o di residenza non possa dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione, ma debba procedersi a notifica a meni del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 3. Ma, come detto, il rilevato vizio della sentenza impugnata non inficia la sostanza della decisione con essa assunta, essendo stati in concreto esaminati i motivi di appello. In tale prospettiva deve rimarcarsi come le deduzioni difensive, incentrate sulla configurabilità dello stato di necessità agli effetti dell'art. 54 cod. pen., risultino manifestamente infondate, non essendo stata specificamente prospettata con riguardo a nessuno dei casi in cui era stato accertato l'indebito allontanamento del ricorrente dal luogo di restrizione domiciliare, una situazione cogente, tale da legittimare una condotta volta a far fronte ad un grave pericolo di danno alla persona: in realtà è stato segnalato che il ricorrente viveva da solo e aveva necessità di procurarsi alimenti e medicine, ma la Corte territoriale ha escluso che fosse stato comprovato che il predetto versasse in una condizione tale da impedirgli di chiedere un'autorizzazione in tal senso o di avvalersi di soggetti disposti ad aiutarlo, ferma almeno la necessità di comunicare, prima di uscire di casa, le proprie necessità all'autorità preposta ai controlli. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, risulta anche il riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in realtà riconosciute al ricorrente con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali, ma senza condanna accessoria, dovendosi escludere in relazione al tema dell'ammissibilità dell'appello la configurabilità di un dirimente profilo di colpa. P. Q. M. Dichiara inammissibile il