CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 23615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17801/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 415/2015 depositatoil 04/06/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In data 1 6 / 11 / 200 8 SACAL - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose insinuazione tempestiva alla procedura di Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per alcuni crediti privilegiati su diritti aereoportuali, segnatamente: A) € 239.035,70 per diritti di imbarco passeggeri, approdo, partenza, sosta e merci, per i voli effettuati dagli aeromobili di proprietà di Alitalia presso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 13 maggio 2008 e il 29 agosto 2008, con il privilegio previsto dagli artt. 1022 e 1023, n. 1) e n. 6) cod. nav.; B) € 308.066,24 per diritti di sicurezza passeggeri, controllo 100% bagagli da stiva, passeggeri con ridotta mobilità (PRM) ed addizionali comunali, per i voli effettuati nello stesso periodo, con il medesimoprivilegio. 1.1. –Il giudice delegato ammise i crediti al chirografo con la seguente motivazione: «Da ammettere in via chirografaria per il minor importo risultante dalle fatture indicate nel prospetto riepilogativo di cui all'integrazione n. 9323 prodotta dal ricorrente, con esclusione del privilegio in quanto non è stata data prova della riferibilità dei crediti ai singoli aeromobili. Inoltre il conteggio allegato nel predetto prospetto risulta inutilizzabile ai fini della corretta verifica delle richieste formulate». 1.2. –SACAL propose opposizione deducendo: i)che l'onere di descrizione dei singoli beni era stato assolto mediante la produzione dei seguenti documenti: "prospetto crediti con privilegio speciale su am AZ ex art. 1023 c.c. cod. nav.", allegato al doc. n. 52 del ricorso di ammissione al passivo; "prospetto di raccordo istanza originaria e totale crediti I e II periodo", allegato al doc. n. 51 del ricorso ex. art. 93 l.fall.; file allegato al doc. n. 59 del ricorso ex art. 93 l.fall., compilato secondo le indicazioni del commissario; giornale di scalo vidimato dall'Enac, allegato al doc. n. 49 del ricorso ex art. 93 l.fall.; tre fatture allegate ai doc. nn. 4, 5 e 6 del ricorso ex art. 93 l.fall.; ii) che il privilegio di cui all'art. 1023 cod. nav. , posto a garanzia della soddisfazione dei diritti di aeroporto, degli altri diritti e delle tasse della medesima specie, nonché della spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo, avrebbe dovuto e stendersi anche ai crediti maturati in relazione ai diritti di controllo sicurezza passeggeri, di controllo sicurezza dei bagagli da stiva, per i passeggeri a ridotta mobilità (cd. PRM) e di addizionale comunale sui diritti aeroportuali, in quanto tali diritti rientrerebbero nella nozione ampia utilizzata dal legislatore di "altri diritti e tasse della medesima specie". 1.3. –Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione, osservando: i) che a norma del l'art. 1023 cod . nav. " s ono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto li credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio"(tra l ’altro ) " le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per ilprocesso di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodiae conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo", sicchéi crediti che sorgono in relazione al pagamento dei diritti di aeroporto e alle spese di custodia e conservazione dell'aeromobile dopo l'atterraggio vengono soddisfatti, con preferenza su tutti gli altri crediti (anche ipotecari, ai sensi dell'art. 1036 cod. nav.) sul ricavato della vendita dello stesso aeromobile, sulle sue pertinenze e parti separabili e sul prezzo del nolo per ilviaggio in relazione al quale è sorto li credito ; ii) che per ritenere assolto l'onere imposto dall'art. 93, comma 3, n. 4), l. fall. la creditrice avrebbe dovuto indicare – per ciascun aeromobile identificato con il c.d. codice di registrazione – quali e quanti diritti aeroportuali erano maturati per effetto dei voli effettuati da quell’ aeromobile preso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-29/08/2008, in modo da consentire agli altri creditori concorsuali di conoscere l'identità dei singoli aeromobili sui quali essaavrebbe potuto soddisfarsi con preferenza; iii) che invece, nel corpo del ricorso e nelle quattro memorie integrative depositate ex art. 95 l. fall. nel corso del giudizio di verifica dei crediti, SACAL non aveva indicato alcun codice identificativo degli aeromobili oggetto di privilegio, mentre i crediti erano stati indicati sempre con riferimento a cifre complessive, genericamente riferite a tutti i diritti aeroportuali maturati in occasione dei voli effettuati da tutti i63 aeromobili di proprietà di Alitalia; neppure dai documenti allegati (prospetto crediti con privilegio speciale, prospetto raccordo, fatture allegate, giornale di scalo)poteva ricavarsi la descrizione degli aeromobili; iv) che s olo con i l deposito del ricorso in opposizione allo stato passivo l'opponente aveva provveduto a depositare - per la prima volta - i prospetti, relativi a ciascun aeromobile atterrato presso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA], contenenti l'elencazione dei crediti relativi ai diritti aeroportuali maturati da ciascun aeromobile (allegati da H a N) e a riprodurne il contenuto in forma riassuntiva nel corpo del ricorso, indicando per ogni aeromobile l'importo dei crediti assistiti dal privilegio speciale ex art. 1023 cod. nav.; v) che, p ur essendo ammissibile i l deposito dei nuovi documenti allegati al ricorso, ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 4) l.fall., tuttavia la puntuale in dicazione – per la prima volta nel giudizio di opposizione – de i beni oggetto di privilegio speciale configurava un inammissibile mutamento del petitum , per avere SACAL ampliato il campo di indagine della domanda , così ostacolando il diritto degli altri creditori di opporsi all’ammissione o di impugnare il riconoscimento del privilegio; vi) che tale accertamento preliminare rende va superfluo l’esame dell’ulteriore rilievo di merito circa l'effettiva riconducibilità delle prestazioni dedotte all'ipotesi di privilegio invocata. 2. – Avverso detta decisione SACAL propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in Amministrazione straordinaria non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. –Il primo motivo deduce la falsa applicazione dell’art. 93 l.fall. e dell’art. 345 c.p.c. nonché violazione degli art t . 24 e 111 Cost., avuto riguardo all’error in iudicando in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art.345 c.p.c., la sintetica elencazione dei beni oggetto di privilegio speciale prodotta con l’opposizione allo stato passivo, che costituiva chiarimento esplicativo di elementi già allegati in sede di verifica del passivo (s egnatamente una prospettazione diversa dei dati già contenuti nel doc. 52 e nel [OSCURATO:PERSONA] doc. 59). 2.2. – Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1023 cod. nav. con riferimento alla questione dell’estensione del privilegio, rimasta assorbita. 2.3. – Il terzo mezzo lamenta l’ insanabile contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo ( a rt. 360 , comma 1,n. 5 c.p.c.), per avere il tribunale dapprima affermato ( a pag. 6 del decreto)che «Tutti i documenti appena citati, compreso il giornale di scalo, contengono elenchi indistinti di centinaia di voli effettuati da giugno ad agosto 2008 da oltre sessanta aeromobili atterrati a [OSCURATO:PERSONA], quando, al contrario, sarebbe stato onere della parte raggruppare i crediti maturati in riferimento ad ogni singolo aeromobile, non essendo in alcun modo esigibile da parte del giudice assolvere ad un onere di analisi di centinaia di voli e di sommatoria dei crediti maturati in relazione a ciascun aereo, onere a cui la stessa parte ha omesso di ottemperare» – così assumendo che il doc. 52,tempestivamente depositato da SACAL e corredato da CD Rom ( doc. 59 ) non contenesse la descrizione analitica dei beni sui cui si intendeva esercitare la prelazione e che quindi tali beni fossero assolutamente incerti – per poi dare atto che tale prova esisteva, ma mancava di una somma complessiva finale in relazione ad ogni singolo aeromobile, il cui calcolo non poteva essere demandato al tribunale. 3. – Il primo motivo , da riqualificare come censura motivazionale, va accolto, così come il terzo motivo , mentre il secondo veicola la questione rimasta assorbita, che il tribunale dovrà esaminare in sede di rinvio. 3.1. – In estrema sintesi, il t ribunale ha rigettato l’opposizione di SACAL sull’assunto che la stessa avesse violato il disposto dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., per non aver indicato tempestivamente i beni oggetto del privilegio speciale di cui all’art.1023 cod. nav., riducendosi ad indicarli in maniera pu ntuale soltanto in sede di opposizione, con un inammissibile mutamento del petitum, a fronte dell’introduzione di un « nuovo oggetto del tutto sconosciuto in sede di verifica dello stato passivo», in violazione del principio di immutabilità della domanda portato dall’art. 345 c.p.c. 3.2. – L’assunto si infrange sul rilievo ex actis della palese inesistenza di una domanda nuova ( da individua r e in base a petitum e causa petendi ) , essendosi invece più semplicemente a fronte – in base a talune affermazioni dello stesso tribunale – di una migliore articolazione e maggiore specificazione dei dati già allegati in sede di accertamento del passivo, finalizzata ad agevolarne la lettura e renderli più comprensibili, per superare il disconoscimento del privilegio speciale invocato e la degradazione del credito a chirografo, tale da non integrare nemmeno una emendatio libelli, ritenuta inammissibile da questa Corte nel giudizio di opposizione allo stato passivo,al pari della mutatio li b elli (v. da ultimo, per quest’ultima, Cass. 6279/2022 e, per la prima, Cass. 32750/2022). 3.3. – Ciò che la ricorrente lamenta con il primo e il terzo motivo è dunque l’omesso esame del fatto decisivo , che già nel procedimento di accertamento del passivo era stato specificato e documentato, dell’avvenuta identifica zione ( con la sigla) degli aeromobili sui qualiera esercitabile, pro- quota, il privilegio speciale ex art. 1023 cod. nav., avuto riguardo, in particolare, al "prospetto crediti con privilegio speciale su am AZ ex art. 1023 c.c. cod. nav." (doc. 52), al "prospetto di raccordo istanza originaria e totale crediti I e II periodo"( doc. 51 ), al file excel compilato secondo le indicazioni del commissario ( doc. 59 ) a l giornale di scalo vidimato dall'Enac (doc. 49) e alle tre fatture (docc. 4,5,6) , documenti tutti allegati al ricorso ex. art. 93 l.fall. 3.4. – Rispetto alle riferite produzioni, il deposito con il ricorso in opposizione allo stato passivo, ex artt. 98 e 99 l.fall., di appositi “prospetti”relativi a ciascun aeromobile atterrato presso lo scalo di [OSCURATO:PERSONA], contenenti l'elencazione dei crediti relativi ai diritti aeroportuali maturati da ciascun aeromobile (allegati da H a N),ha allora evidentemente assolto il ruolo di una rielaborazione esplicativa di quegli stessi dati, diretta a consentire più agevolmente l’individuazione dell’importo dei crediti assistiti dal privilegio speciale ex art. 1023 cod. nav. per ogni singolo aeromobile. 3.5. –Al riguardo va fatta applicazione dei principi stabiliti da questa Corte in base ai quali, in tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e la descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, di cui il creditore è onerato in base all'art. 93, terzo comma, n. 4, legge fall. (come novellato dal d.lgs. 5/ 06 e d al d.lgs. 169 / 07 ) – applicabile anche alle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal d.l. n. 347 del 2003, convertito con modif. dalla l. n. 39 del 2004, in forza del rinvio operato dall'art. 4 - ter di tale decreto alla disciplina contenuta nell'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999, che, a sua volta, rinvia agli artt. 93 e ss. l.fall. – comporta che «il credito è considerato chirografario», ai sensi del successivo quarto comma dell’art. 93 l.fall., solo in caso di sua omissione o assolutaincertezza (v. da ultimo Cass. 4632/2023) , che il giudice è tenuto a verificare alla luce del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati(Cass. 7287/2013, 33008/2019, 5307/2020). 3.6. –Nel caso in esame, il tribunale ha omesso di verificare le complessive indicazioni emergenti dalle allegazioni e produzioni del creditore, sin dalla prima fase del procedimento, e di legare l’effetto della degradazione del credito al rango chirografario solo all’ipotesi radicale di incertezza assoluta delle indicazioni richieste , non equiparabile alla difficoltà nella loro ricostruzione. 4. –Segue la cassazione con rinvio, anche per la valutazione della questione rimasta assorbita, censurata con il secondo motivo, e per la statuizione sulle spesedel presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnat o in relazione a i motiv i accolt i e rinvia al Tribuna